Valutazione invecchiamento attrezzature negli stabilimenti Seveso | Ed. 2.0 Marzo 2021
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25 Novembre 2024 | ||
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Valutazione invecchiamento attrez. stabilimenti Seveso | 03.2021 ID 6397 Edizione 2.0 del 08.03.2021 Questo documento è stato predisposto dal Gruppo di lavoro istituito nell’ambito del Coordinamento per l’uniforme applicazione sul territorio nazionale di cui all’art. 11 del decreto legislativo 26 Giugno 2015, n. 105. Ed. 2.0 dell'08 Marzo 2021 - Valutazione invecchiamento attrezzature negli stabilimenti Seveso Marzo 2021 Il documento ha l’obiettivo di fornire uno strumento pratico per le commissioni ispettive di cui all’art. 27 che sono tenute a verificare che il gestore degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante abbia predisposto i piani di monitoraggio e controllo dei rischi legati all’invecchiamento, ai sensi dell’’Allegato B al suddetto decreto, § 3.4.4.. Si tratta di una importante novità del D.lgs. 105, introdotta in attuazione della direttiva 2012/18/UE a fronte di impianti che, in Italia come nella maggior parte dei Paesi europei, hanno sempre più anni di servizio e poche possibilità di essere sostituiti nel breve periodo. Il metodo si basa su alcuni dati di sintesi che il gestore fornirà in merito ai fattori che accelerano o rallentano l’invecchiamento di attrezzature ed impianti. Il nucleo del metodo è un semplice sistema basato sull’attribuzione di penalità e compensazioni, che propone al gestore la scelta tra diverse misure di controllo da adottare in proporzione alla propensione all’invecchiamento risultante. Il metodo è applicabile sia agli stabilimenti di soglia superiore che di soglia inferiore e può essere utilizzato autonomamente dal gestore, in via preventiva prima delle ispezioni, coinvolgendo il responsabile della sicurezza ed il responsabile della manutenzione degli impianti. La Direttiva Seveso prevedeva già dalla sua precedente edizione, Seveso II (direttiva 96/82/CE come modificata dalla direttiva 2003/105/CE), che il SGSPIR (Sistema di Gestione della Sicurezza per la Prevenzione degli Incidenti Rilevanti) contenesse procedure per l'identificazione dei pericoli e la valutazione dei rischi di incidenti rilevanti derivanti dall'attività normale o anomala comprese, se del caso, le attività subappaltate, nonché disponesse l'adozione delle misure per la riduzione del rischio, assicurando la loro corretta applicazione e il mantenimento nel tempo della loro efficacia. Durante il processo di revisione della direttiva Seveso-bis venne proposto l’inserimento di un punto specifico sulle azioni da implementare ai fini del controllo del rischio associato all’invecchiamento di strutture ed attrezzature Nella direttiva 2012/18/UE o Seveso III è stata quindi esplicitata, tra gli elementi del Sistema di Gestione della Sicurezza, all’interno del controllo operativo, la necessità di gestire il rischio associato all’invecchiamento ed alla corrosione degli impianti. Tale elemento è presente nel D.lgs. 105/2015, di recepimento della direttiva Seveso-ter. L’Allegato 3 del D.lgs. 105/2015, così come l’analogo della direttiva Seveso III, prevede, tra gli aspetti da trattare nell’ambito del SGS-PIR: Le attività di identificazione e valutazione devono essere condotte sia in termini di probabilità sia di gravità e documentate nell'ambito di un'analisi di sicurezza espletata secondo lo stato dell'arte, sia per le condizioni normali di esercizio sia per le condizioni anomale e per ogni fase di vita dell'impianto. In particolare, il SGS deve fissare criteri e requisiti di sicurezza finalizzati al raggiungimento degli obiettivi generali, così come definiti nel SGS-PIR, e degli obiettivi specifici a fronte dei singoli rischi individuati. Le misure per la riduzione del rischio devono essere individuate, realizzate e adottate ai fini del raggiungimento e mantenimento di tali obiettivi. L’identificazione e valutazione del rischio deve essere periodicamente aggiornata in occasione di modifiche (come previsto dall’art. 18 del D.lgs.105/2015) e qualora intervengano nuove conoscenze tecniche in materia di sicurezza, interne o esterne all'organizzazione, anche derivanti dall'esperienza operativa o dall'analisi di incidenti, quasi incidenti e anomalie di funzionamento o dal rilevamento di altri indicatori di invecchiamento di apparecchiature e impianti che non è connesso all'età dell'attrezzatura, bensì alle modifiche che la stessa ha subito nel tempo, in termini di grado di deterioramento e/o di danno subito. Tali fattori possono comportare una maggiore probabilità che si verifichino guasti nel tempo di servizio dell'attrezzatura stessa. L’incremento di probabilità non è legato tanto all’invecchiamento dell’attrezzatura, quanto alle modalità di gestione o di manutenzione della stessa. Il D.lgs. 105/2015, conseguentemente, introduce per i gestori degli stabilimenti a rischio di incidenti rilevanti, l’obbligo di adottare, nell’ambito del SGS-PIR, piani di monitoraggio e controllo dei rischi legati all’invecchiamento di apparecchiature e impianti che possono portare alla perdita di contenimento di sostanze pericolose, che tenga conto dei meccanismi di deterioramento presenti, inclusi corrosione interna ed esterna, erosione, fatica termica e meccanica. L’invecchiamento di un componente deve essere valutato unitamente al suo processo o al sistema di gestione e di manutenzione. In considerazione di tali premesse si è ritenuto opportuno fornire uno strumento operativo per valutare, nei tempi ristretti della visita ispettiva ex art. 27 del D.lgs. 105/2015, la complessiva adeguatezza delle attività messe in atto dal management industriale al fine di gestire in modo sicuro il processo d’invecchiamento di apparecchiature e impianti critici, come individuati ai sensi e per gli effetti del suddetto decreto. Lo strumento può essere utilizzato sia dal gestore dello stabilimento per un’autovalutazione che dagli enti esterni (auditor privati o pubblici) che sono chiamati a fornire una valutazione di adeguatezza in tempi molto ristretti. Fonte: Ministero della Transizione Ecologica
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