EN 1540:2011 Esposizione occupazionale agenti chimici e biologici | Terminologia
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25 Novembre 2024 | ||
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EN 1540:2011 Esp. occup. agenti chimici biologici Terminologia ID 12641 Rev. 0.0 del 24.02.2021 La valutazione del rischio legato all’esposizione dei lavoratori agli agenti chimici e biologici è un obbligo del Datore di Lavoro, in accordo al D.Lgs. 81/08: Le valutazioni dei rischi possono in alcuni casi rivelarsi complesse e richiedere l’uso di molte norme tecniche/linee guida. Per facilitare la scrittura, la lettura e la comprensione dei documenti di valutazione del rischio la norma EN 1540:2011 “Esposizione nell’ambiente di lavoro - Terminologia” specifica termini e definizioni legati alla valutazione dell’esposizione occupazionale ad agenti chimici e biologici. Si tratta di termini sia generali che specifici ai processi fisici e chimici di campionamento dell’aria, al metodo analitico o alla prestazione del metodo. I termini inclusi sono quelli che sono stati identificati come fondamentali, in quanto la loro definizione è necessaria per evitare ambiguità ed assicurarne un impiego coerente. EN 1540:2011 “Esposizione nell'ambiente di lavoro – Terminologia” Data entrata in vigore: 14 dicembre 2011 Recepimento italiano UNI EN 1540:2012 entrato in vigore in data 15 marzo 2012. Nel documento vengono riportati alcuni dei termini e delle definizioni della EN 1540:2011. Si rimanda al sito dell’UNI per l’acquisto della norma completa. Titolo IX “Sostanze pericolose” Nella valutazione di cui all’articolo 28, il datore di lavoro determina preliminarmente l’eventuale presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro e valuta anche i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di tali agenti, prendendo in considerazione in particolare: a) le loro proprietà pericolose; 2. Nella valutazione dei rischi il datore di lavoro indica quali misure sono state adottate ai sensi dell’articolo 224 e, ove applicabile, dell’articolo 225. Nella valutazione medesima devono essere incluse le attività, ivi compresa la manutenzione e la pulizia, per le quali è prevedibile la possibilità di notevole esposizione o che, per altri motivi, possono provocare effetti nocivi per la salute e la sicurezza, anche dopo l’adozione di tutte le misure tecniche. 3. Nel caso di attività lavorative che comportano l’esposizione a più agenti chimici pericolosi, i rischi sono valutati in base al rischio che comporta la combinazione di tutti i suddetti agenti chimici. 4. Fermo restando quanto previsto dai regolamenti (CE) n. 1907/2006 e n. 1272/2008, il fornitore di agenti chimici pericolosi è tenuto a fornire al datore di lavoro acquirente tutte le ulteriori informazioni necessarie per la completa valutazione del rischio. 5. La valutazione del rischio può includere la giustificazione che la natura e l’entità dei rischi connessi con gli agenti chimici pericolosi rendono non necessaria un’ulteriore valutazione maggiormente dettagliata dei rischi. 6. Nel caso di un’attività nuova che comporti la presenza di agenti chimici pericolosi, la valutazione dei rischi che essa presenta e l’attuazione delle misure di prevenzione sono predisposte preventivamente. Tale attività comincia solo dopo che si sia proceduto alla valutazione dei rischi che essa presenta e all’attuazione delle misure di prevenzione. 7. Il datore di lavoro aggiorna periodicamente la valutazione e, comunque, in occasione di notevoli mutamenti che potrebbero averla resa superata ovvero quando i risultati della sorveglianza medica ne mostrino la necessità. Titolo X “Esposizione ad agenti biologici” 1. Il datore di lavoro, nella valutazione del rischio di cui all’articolo 17, comma 1, tiene conto di tutte le informazioni disponibili relative alle caratteristiche dell’agente biologico e delle modalità lavorative, ed in particolare: a) della classificazione degli agenti biologici che presentano o possono presentare un pericolo per la salute umana quale risultante dall’ALLEGATO XLVI o, in assenza, di quella effettuata dal datore di lavoro stesso sulla base delle conoscenze disponibili e seguendo i criteri di cui all’articolo 268, commi 1 e 2; 2. Il datore di lavoro applica i principi di buona prassi microbiologica, ed adotta, in relazione ai rischi accertati, le misure protettive e preventive di cui al presente Titolo, adattandole alle particolarità delle situazioni lavorative. 3. Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione di cui al comma 1 in occasione di modifiche dell’attività lavorativa significative ai fini della sicurezza e della salute sul lavoro e, in ogni caso, trascorsi tre anni dall’ultima valutazione effettuata. 4. Nelle attività, quali quelle riportate a titolo esemplificativo nell’ALLEGATO XLIV, che, pur non comportando la deliberata intenzione di operare con agenti biologici, possono implicare il rischio di esposizioni dei lavoratori agli stessi, il datore di lavoro può prescindere dall’applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 273, 274, commi 1 e 2, 275, comma 3, e 279, qualora i risultati della valutazione dimostrano che l’attuazione di tali misure non è necessaria. 5. Il documento di cui all’articolo 17 è integrato dai seguenti dati: a) le fasi del procedimento lavorativo che comportano il rischio di esposizione ad agenti biologici; 6. Il rappresentante per la sicurezza è consultato prima dell’effettuazione della valutazione di cui al comma 1 ed ha accesso anche ai dati di cui al comma 5. Nella valutazione di cui all’articolo 28, il datore di lavoro determina preliminarmente l’eventuale presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro e valuta anche i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di tali agenti, prendendo in considerazione in particolare: a) le loro proprietà pericolose; 2. Nella valutazione dei rischi il datore di lavoro indica quali misure sono state adottate ai sensi dell’articolo 224 e, ove applicabile, dell’articolo 225. Nella valutazione medesima devono essere incluse le attività, ivi compresa la manutenzione e la pulizia, per le quali è prevedibile la possibilità di notevole esposizione o che, per altri motivi, possono provocare effetti nocivi per la salute e la sicurezza, anche dopo l’adozione di tutte le misure tecniche. 3. Nel caso di attività lavorative che comportano l’esposizione a più agenti chimici pericolosi, i rischi sono valutati in base al rischio che comporta la combinazione di tutti i suddetti agenti chimici. 4. Fermo restando quanto previsto dai regolamenti (CE) n. 1907/2006 e n. 1272/2008, il fornitore di agenti chimici pericolosi è tenuto a fornire al datore di lavoro acquirente tutte le ulteriori informazioni necessarie per la completa valutazione del rischio. 5. La valutazione del rischio può includere la giustificazione che la natura e l’entità dei rischi connessi con gli agenti chimici pericolosi rendono non necessaria un’ulteriore valutazione maggiormente dettagliata dei rischi. 6. Nel caso di un’attività nuova che comporti la presenza di agenti chimici pericolosi, la valutazione dei rischi che essa presenta e l’attuazione delle misure di prevenzione sono predisposte preventivamente. Tale attività comincia solo dopo che si sia proceduto alla valutazione dei rischi che essa presenta e all’attuazione delle misure di prevenzione. 7. Il datore di lavoro aggiorna periodicamente la valutazione e, comunque, in occasione di notevoli mutamenti che potrebbero averla resa superata ovvero quando i risultati della sorveglianza medica ne mostrino la necessità. 2 General terms 2.1.1 bacteria, viruses, fungi and other micro-organisms or parts of them and their associated toxins, including those which have been genetically modified, cell cultures or endoparasites which are potentially hazardous to human health NOTE Dusts of organic origin, for example pollen, flour dust and wood dust, are not considered to be biological agents and are therefore not covered by this definition 2.1.2 chemical element or compound on its own or admixed as it occurs in the natural state or as produced, used, or released, including release as waste, by any work activity, whether or not produced intentionally and whether or not placed on the market [Council Directive 98/24/EC Art. 2 a)] 2.2 Air pollutants material emitted into the atmosphere either by human activity or natural processes and adversely affecting man or the environment [ISO 4225:1994] 2.2.2 finely divided matter, in solid form, dispersed in air 2.2.3 fine matter, in solid or liquid form, dispersed in air NOTE Smoke, fume, mist and fog consist of airborne particles. 2.2.4 airborne particles and the gas (and vapour) mixture in which they are suspended NOTE The airborne particles can be in or out of equilibrium with their own vapours. 2.2.5 aerosol consisting of (a) biological agent(s) NOTE Airborne dusts of organic origin, for example pollen, flour dust and wood dust, are not considered to be bioaerosols and are therefore not covered by this definition. 2.2.6 airborne particles in a given volume of air 2.2.7 gas phase of a substance in a state of equilibrium or disturbed equilibrium with the same substance in a liquid or solid state below its boiling or sublimation point […] 2.4 Exposure assessment 2.4.1 <inhalation> situation in which a chemical or biological agent is present in the air that is inhaled by a person 2.4.2 contact between a chemical agent or biological agent and human skin ... 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