Classificazione rifiuti contenenti idrocarburi | Rev. 00 Sett. 2020
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25 Novembre 2024 | ||
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Classificazione rifiuti contenenti idrocarburi ID 11620 | 28.09.2020 Testi di riferimento e note per la Classificazione dei rifiuti contenenti idrocarburi: - Decreto-Legge n. 208 del 30 dicembre 2008 Con la Legge n.13 del Febbraio 2009 (G.U. n. 49 del 28.02.2009) di conversione del Decreto-Legge n. 208 del 30 dicembre 2008 (GU n. 304 del 31.12.2008) per la classificazione dei rifiuti contenenti idrocarburi ai fini dell’assegnazione della caratteristica di pericolo H7”cancerogeno” si deve far riferimento a quanto indicato per gli idrocarburi totali nella Tab. A2 dell’all.A al Decreto 7 novembre 2008 (GU n. 304 del 31.12.2008), che, a sua volta, rimanda al parere dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) del 5 luglio 2006, prot. n. 0036565 e successive modificazioni: Art. 6-quater (Rifiuti contenenti idrocarburi) 1. La classificazione dei rifiuti contenenti idrocarburi ai fini dell'assegnazione della caratteristica di pericolo H7, "cancerogeno", si effettua conformemente a quanto indicato per gli idrocarburi totali nella Tabella A2 dell'Allegato A al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 4 dicembre 2008. Tale allegato A riporta i criteri e le metodologie per la caratterizzazione dei sedimenti portuali da sottoporre ad attività di escavo e la tabella A2 indica le analisi chimiche da eseguire e i relativi limiti di quantificazione, per i sedimenti portuali da sottoporre a dragaggio all’interno dei SIN. E' confermato il valore limite di 1.000 mg/kg al di sotto del quale il rifiuto contenente “Idrocarburi Totali” (THC) non è da considerarsi pericoloso (limite fissato dalla Decisione 2000/532/CE modificata dalla Decisione 2014/955/UE per le sostanze cancerogene di categoria 1 e 2), e, per la classe di pericolo cancerogeno H7, viene confermato il metodo dei “markers”. Per i campioni di rifiuto che presentano un superamento della concentrazione limite di idrocarburi totali pari a 1.000 mg/kg, si deve procedere con l’individuazione di marker cancerogeni e, anche se uno solo di questi marker supera il limite di concentrazione, il rifiuto deve essere classificato come pericoloso “H7-Cancerogeno”. Il decreto conferma, infine, che detta concentrazione va riferita al peso secco dell’intero campione di rifiuto e non alla sola frazione idrocarburica contenuta nel rifiuto e che, in attesa di specifiche metodiche di riferimento, gli idrocarburi totali (THC) sono indicativamente da considerare come sommatoria di Idrocarburi leggeri (C≤12) e di Idrocarburi pesanti (C>12). In esito alla vigenza della Decisione 2000/532/CE e Regolamento (UE)1357/2014, in materia di classificazione dei rifiuti, i pareri emanati dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS) sono ancora pienamente applicabili e non sono in contrasto con la nuova disciplina comunitaria. In particolar modo, il parere del 6 agosto 2010 relativo all’applicazione della caratteristica “ecotossico” ai rifiuti contenenti idrocarburi di origine non nota è attuale. Inoltre, che per quanto concerne le caratteristiche di pericolo “Cancerogeno” e “Mutageno” i pareri dell’Istituto Superiore di Sanità per i rifiuti contenenti idrocarburi di origine non nota sono assurti a rango di norma giuridica; quindi, essi vanno applicati. Con il Parere ISS N. 32074 del 23 giugno 2009 – che integra il Parere ISS n. 036565 del 5 luglio 2006 – e che chiarisce alcuni passaggi in riferimento ai valori soglia degli idrocarburi presenti nei rifiuti, viene confermato che, per la pericolosità/non pericolosità del rifiuto, si deve far riferimento al tenore nello specifico idrocarburo. In caso di presenza di idrocarburi minerali con concentrazioni superiori a 1.000 mg/kg s.s. si deve procedere alla ricerca di IPA marker. Il valore limite degli stessi è individuato in 1.000 mg/kg per singolo marker ad eccezione del Benzo[a]pirene e Dibenzo[a,h]antracene la cui concentrazione limite è misurata in 100 mg/kg. L’ISS, inoltre, precisa anche che gli idrocarburi di origine vegetale non fanno definire mai il rifiuto come “pericoloso” segue in allegato Certifico Srl - IT | Rev. 0.0 2020 Collegati |
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