Slide background
Slide background
Slide background
Slide background




Classificazione rifiuti contenenti idrocarburi: Quadro normativo

ID 11620 | | Visite: 15412 | Documenti Riservati AmbientePermalink: https://www.certifico.com/id/11620

Classificazione rifiuti contenenti idrocarburi Quadro normativo

Classificazione rifiuti contenenti idrocarburi: Quadro normativo / Update Rev. 1.0 Marzo 2024

ID 11620 | Update Rev. 1.0 del 06.03.2024 / Documento completo in allegato

Testi di riferimento e note per la Classificazione dei rifiuti contenenti idrocarburi:

Decreto-Legge n. 208 del 30 dicembre 2008
Legge 27 febbraio 2009 n. 13
Decreto 7 novembre 2008
Decreto 4 agosto 2010 (modifica Decreto 7 novembre 2008)
- Parere ISS n. 045882 del 28 settembre 2004
Parere ISS n. 036565 del 5 luglio 2006
Parere ISS N. 32074 del 23 giugno 2009
Parere ISS n. 035653 del 6 agosto 2010
- Linee guida SNPA sulla classificazione dei rifiuti n. 24/2020

Update Rev. 1.0 del 06.03.2024

- Inserito riferimento “Linee guida SNPA sulla classificazione dei rifiuti n. 24/2020
- Aggiunto paragrafo:
Valutazione della caratteristica di pericolo HP7 - cancerogeno
- Aggiornamento grafico.

Con la Legge n.13 del Febbraio 2009 (G.U. n. 49 del 28.02.2009) di conversione del Decreto-Legge n.  208 del 30 dicembre 2008 (GU n. 304 del 31.12.2008) per la classificazione dei rifiuti contenenti idrocarburi ai fini dell’assegnazione della caratteristica di pericolo HP7”cancerogeno” si deve far riferimento a quanto indicato per gli idrocarburi totali nella Tab. A2 dell’all.A al Decreto 7 novembre 2008 (GU n. 304 del 31.12.2008), che, a sua volta, rimanda al parere dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) del 5 luglio 2006, prot. n. 0036565 e successive modificazioni:

- Parere ISS n. 045882 del 28 settembre 2004
Parere ISS n. 036565 del 5 luglio 2006
Parere ISS N. 32074 del 23 giugno 2009
Parere ISS n. 035653 del 6 agosto 2010

Decreto-Legge n. 208 del 30 dicembre 2008 convertito in Legge n.13 del Febbraio 2009

Art. 6-quater (Rifiuti contenenti idrocarburi)

1. La classificazione dei rifiuti contenenti idrocarburi ai fini dell'assegnazione della caratteristica di pericolo H7, "cancerogeno", si effettua conformemente a quanto indicato per gli idrocarburi totali nella Tabella A2 dell'Allegato A al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 4 dicembre 2008.

Rifiuto contenente idrocarburi

Tale allegato A riporta i criteri e le metodologie per la caratterizzazione dei sedimenti portuali da sottoporre ad attività di escavo e la tabella A2 indica le analisi chimiche da eseguire e i relativi limiti di quantificazione, per i sedimenti portuali da sottoporre a dragaggio all’interno dei SIN.

E' confermato il valore limite di 1.000 mg/kg al di sotto del quale il rifiuto contenente “Idrocarburi Totali” (THC) non è da considerarsi pericoloso (limite fissato dalla Decisione 2000/532/CE modificata dalla Decisione 2014/955/UE per le sostanze cancerogene di categoria 1 e 2), e, per la classe di pericolo cancerogeno H7, viene confermato il metodo dei “markers”.

Per i campioni di rifiuto che presentano un superamento della concentrazione limite di idrocarburi totali pari a 1.000 mg/kg, si deve procedere con l’individuazione di marker cancerogeni e, anche se uno solo di questi marker supera il limite di concentrazione, il rifiuto deve essere classificato come pericoloso “H7-Cancerogeno”.

Il decreto conferma, infine, che detta concentrazione va riferita al peso secco dell’intero campione di rifiuto e non alla sola frazione idrocarburica contenuta nel rifiuto e che, in attesa di specifiche metodiche di riferimento, gli idrocarburi totali (THC) sono indicativamente da considerare come sommatoria di Idrocarburi leggeri (C≤12) e di Idrocarburi pesanti (C>12).

In esito alla vigenza della Decisione 2000/532/CE e Regolamento (UE)1357/2014, in materia di classificazione dei rifiuti, i pareri emanati dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS) sono ancora pienamente applicabili e non sono in contrasto con la nuova disciplina comunitaria.

In particolar modo, il parere del 6 agosto 2010 relativo all’applicazione della caratteristica “ecotossico” ai rifiuti contenenti idrocarburi di origine non nota è attuale.

Inoltre, che per quanto concerne le caratteristiche di pericolo “Cancerogeno” e “Mutageno” i pareri dell’Istituto Superiore di Sanità per i rifiuti contenenti idrocarburi di origine non nota sono assurti a rango di norma giuridica; quindi, essi vanno applicati.

Con il Parere ISS N. 32074 del 23 giugno 2009 – che integra il Parere ISS n. 036565 del 5 luglio 2006 – e che chiarisce alcuni passaggi in riferimento ai valori soglia degli idrocarburi presenti nei rifiuti, viene confermato che, per la pericolosità/non pericolosità del rifiuto, si deve far riferimento al tenore nello specifico idrocarburo. In caso di presenza di idrocarburi minerali con concentrazioni superiori a 1.000 mg/kg s.s. si deve procedere alla ricerca di IPA marker. Il valore limite degli stessi è individuato in 1.000 mg/kg per singolo marker ad eccezione del Benzo[a]pirene e Dibenzo[a,h]antracene la cui concentrazione limite è misurata in 100 mg/kg. L’ISS, inoltre, precisa anche che gli idrocarburi di origine vegetale non fanno definire mai il rifiuto come “pericoloso”
...
Tabella A.2 Decreto 7 novembre 2008

DM 7 novembre 2008   Tabella A2
.
..

Valutazione della caratteristica di pericolo HP7 - cancerogeno

Criteri e valori limite previsti dalla normativa

Definizione della caratteristica di pericolo

Rifiuto che causa il cancro o ne aumenta l'incidenza.

Criteri di valutazione della caratteristica di pericolo e valori limite

Il rifiuto che contiene una sostanza classificata con uno dei seguenti codici di classe e categoria di pericolo e codici di indicazione di pericolo e supera o raggiunge uno dei limiti di concentrazione che figurano nella tabella 1 è classificato come rifiuto pericoloso di tipo HP7. Se il rifiuto contiene più di una sostanza classificata come cancerogena, la concentrazione di una singola sostanza deve essere superiore o pari al limite di concentrazione affinché il rifiuto sia classificato come rifiuto pericoloso di tipo HP7.

Tabella 1 - Codici di classe e categoria di pericolo e codici di indicazione di pericolo per i componenti di rifiuti e i relativi limiti di concentrazione ai fini della classificazione dei rifiuti come rifiuti pericolosi di tipo HP7

Classificazione rifiuti contenenti idrocarburi Quadro normativo Tabella 1

[...]

Schema decisionale per la valutazione della caratteristica di pericolo

Sulla base dei criteri precedentemente illustrati, un rifiuto è classificato come pericoloso in relazione alla caratteristica di pericolo HP7 se è soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:

- il rifiuto contiene una o più sostanze cancerogene classificate H350 in concentrazione singola ≥ 0,1%;

- il rifiuto contiene una o più sostanze cancerogene classificate H351 in concentrazione singola ≥ 1%;

- il rifiuto contiene idrocarburi di origine non nota e contiene uno o più marker di cancerogenicità di cui alla precedente tabella 2 in concentrazione singola, nel rifiuto tal quale, maggiore o uguale al rispettivo valore limite specifico previsto dal regolamento CLP e ripreso dalla medesima tabella 2.

Schema - Valutazione della caratteristica di pericolo

Classificazione rifiuti contenenti idrocarburi Quadro normativo Schema

segue in allegato

Certifico Srl - IT | Rev. 1.0 2024
©Copia autorizzata Abbonati

Matrice Revisioni

Rev. Data Oggetto Autore
1.0 06.03.2024 - Inserito riferimento
Linee guida SNPA sulla classificazione dei rifiuti n. 24/2020
- Aggiunto paragrafo:
Valutazione della caratteristica di pericolo HP7 – cancerogeno
- Aggiornamento grafico.
Certifico Srl
0.0 28.09.2020 --  Certifico Srl

Collegati

Descrizione Livello Dimensione Downloads
Allegato riservato Classificazione rifiuti contenenti idrocarburi Rev. 1.0 2024.pdf
Certifico Srl - Rev. 1.0 2024
342 kB 214
Allegato riservato Classificazione rifiuti contenenti idrocarburi Rev. 0.0 2020.pdf
Certifico Srl - Rev. 0.0 2020
197 kB 258

Tags: Ambiente Rifiuti Abbonati Ambiente

Articoli correlati

Ultimi archiviati Ambiente

Nov 15, 2024 105

Decisione di esecuzione (UE) 2024/2767

Decisione di esecuzione (UE) 2024/2767 ID 22940 | 15.11.2024 Decisione di esecuzione (UE) 2024/2767 della Commissione, del 30 ottobre 2024, che determina, a norma del regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio, i valori di riferimento per il periodo dal 1° gennaio 2025 al 31… Leggi tutto
Nov 12, 2024 166

Decreto 4 novembre 2024

Decreto 4 novembre 2024 / Elenco degli alberi monumentali d'Italia. elenco - n. 4.655 ID 22926 | 12.11.2024 / In allegato Decreto 4 novembre 2024Approvazione e aggiornamento dell'Elenco degli alberi monumentali d'Italia. (GU n.265 del 12.11.2024)______ 1. L’Elenco degli alberi monumentali d’Italia… Leggi tutto
Nov 12, 2024 121

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2850

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2850 ID 22918 | 11.11.2024 Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2850 della Commissione, dell’11 novembre 2024, relativo all’elenco degli Stati che si ritiene applichino CORSIA ai fini della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per le… Leggi tutto
Green claims   Guida sintetica alla nuova Direttiva europea 2024 825 UE
Nov 11, 2024 257

Green claims / Guida sintetica alla nuova Direttiva europea 2024/825/UE

Green claims / Guida sintetica alla nuova Direttiva europea 2024/825/UE ID 22910 | 11.11.2024 / In allegato Il 6 marzo 2024 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea la Direttiva 2024/825/UE, c.d. “Empowering”, in tema di “responsabilizzazione dei consumatori per la… Leggi tutto
Nov 06, 2024 152

Deliberazione 619/2023/R/eel

Deliberazione 619/2023/R/eel ID 22883 | 06.11.2024 Disposizioni attuative per il riconoscimento delle agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia elettrica, di cui all’articolo 3 del decreto-legge 131/2023. Aggiornamento del TISDC in relazione alla nuova disciplina delle imprese a forte… Leggi tutto
Nov 06, 2024 218

Circolare n. 48/2024/ELT

Circolare n. 48/2024/ELT / Apertura portale elettrivori dichiarazioni annualità 2025 - fino al 31 Dicembre 2024 ID 22882 | 06.11.2024 / Download Circolare (rielaborata) Elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui all’art. 3 del decreto-legge n. 131 del 29 settembre 2023 –… Leggi tutto

Più letti Ambiente