Formazione sicurezza durante lo stato emergenziale | Note
Appunti Sicurezza lavoro | ||
25 Novembre 2024 | ||
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Formazione sicurezza durante lo stato emergenziale | Note ID 12716 | 30.01.2021 / Documento completo in allegato Svolgimento / Posticipo / Attestati: Note formazione sicurezza durante il periodo emergenziale. - Svolgimento: E' da preferire, in questa fase, la modalità a distanza di "videoconferenza in modalità sincrona" anziché la formazione "in presenza", fatta eccezione per i moduli formativi che espressamente prevedono l'addestramento pratico (FAQ MLPS) - Attestati: In merito agli attestati, le disposizioni attuali, stabiliscono che "tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi..." conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, al momento quindi fino al 29 luglio 2021, 90 giorni dalla data del 30 Aprile 2021, al momento ultimo termine dello stato di emergenza (Delibera del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021). (*) Fino al 29 luglio 2021, 90 giorni dalla data del 30 Aprile 2021, al momento ultimo termine data cessazione dello stato di emergenza (Delibera del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021). Fig. 1. Schema Svolgimento / Posticipo / Attestati della formazione sicurezza durante il periodo emergenziale La legge 27 novembre 2020, n. 159, di conversione del decreto-legge 7 ottobre 2020 n. 125, che non aveva previsto proroghe sulla validità degli Attestati, riporta con le modifiche della Legge di conversione all' Art. 103 del Decreto-legge 17 Marzo 2020 n. 18: Decreto-legge 17 Marzo 2020 n. 18 Si tratta di una proroga sulla validità di tutti i certificati, attestati, ecc, quindi anche gli Attestasti formazione sicurezza. In relazione all'Art. 103 del Decreto-legge 17 Marzo 2020 n. 18, il MLPS ha chiarito con FAQ il tema. FORMAZIONE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA Nei casi in cui non sia possibile attivare modalità di videoconferenza sincrona per lo svolgimento della formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro, oppure quando deve essere svolta la parte pratica dei corsi obbligatori, a quali condizioni è possibile realizzare specifiche attività formative in presenza? Come già chiarito da questo Ministero, la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro riveste carattere di particolare importanza, anche in relazione a specifici obblighi previsti dalla normativa di settore. Pertanto, con la ripresa delle attività produttive, nei casi in cui non vi siano oggettivamente le condizioni per attivare modalità in videoconferenza sincrona per svolgere la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ovvero quando sia necessario svolgere sessioni obbligatorie pratiche dei corsi di formazione, è possibile svolgere attività formativa in presenza, a condizione che siano adottate idonee misure di contenimento del rischio di contagio, quali ad esempio: - utilizzo di locali dotati di adeguata areazione; Tali indicazioni trovano altresì applicazione per la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza rivolta alle figure della prevenzione. Anche in tali casi rimane da preferire, in questa fase, la modalità a distanza di "videoconferenza in modalità sincrona" anziché la formazione "in presenza", fatta eccezione per i moduli formativi che espressamente prevedono l'addestramento pratico, come per gli addetti al primo soccorso in azienda. Anche in questi casi, che richiedono lo svolgimento di attività formative "in presenza", sarà necessario il pieno rispetto di tutte le misure di contenimento del rischio indicate in precedenza. Tali indicazioni sono state confermate dal Comitato Tecnico Scientifico operante presso il Dipartimento della Protezione Civile, che - nella riunione del 28 maggio 2020 - si è espresso su uno specifico quesito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con il parere. In questo periodo di emergenza da COVID-19, in considerazione delle difficoltà operative determinate dalle misure di contenimento, è possibile posticipare tutta la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro o solo l'aggiornamento? No. Infatti, il DPCM 14 gennaio 2021, articolo 1 (Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale), comma 10, lett. s), in relazione alla formazione in materia di salute e sicurezza prevede che "sono altresì consentiti […] i corsi di formazione da effettuarsi in materia di salute e sicurezza, nonché l'attività formativa in presenza, ove necessaria, nell'ambito di tirocini, stage e attività di laboratorio, a condizione che siano rispettate le misure di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARSCoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall'INAIL". Occorre precisare che le disposizioni del citato DPCM 14 gennaio 2021 confermano l'impianto già delineato con analoghi precedenti provvedimenti emergenziali. Nel caso in cui non sia possibile svolgere l'attività formativa in videoconferenza o nel caso in cui debba essere svolta la parte pratica dei corsi di formazione è possibile erogare la formazione in presenza? In considerazione della situazione eccezionale, le modalità di erogazione della formazione a distanza rimangono da preferire. In questo periodo di emergenza da COVID-19, in considerazione delle difficoltà operative determinate dalle misure di contenimento, in caso di impossibilità a effettuare l'aggiornamento della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro è possibile proseguire lo svolgimento dell'attività lavorativa? Inoltre, al fine di poter ugualmente svolgere la formazione prevista, è possibile utilizzare modalità di formazione a distanza invece che in aula? Fermo restando, naturalmente, l'obbligo di completare l'aggiornamento subito dopo la fase emergenziale. In questo periodo di emergenza da COVID-19, in considerazione delle difficoltà operative determinate dalle misure di contenimento, è possibile posticipare tutta la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro o solo l'aggiornamento? In considerazione della situazione eccezionale, caratterizzata dalle misure di contenimento per evitare e prevenire il contagio da COVID-19, in coerenza con il principio introdotto dall'articolo 103, comma 2, del Decreto-legge 7 ottobre 2020 n. 125, si ritiene che nel caso in cui non sia possibile, temporaneamente, effettuare l'aggiornamento previsto si possa ugualmente proseguire lo svolgimento dell'attività lavorativa. Diversamente, per quanto riguarda la formazione da svolgere ex novo (ad esempio in caso di assunzione di nuovo personale, o nel caso di cambio di mansione, ovvero ancora nel caso dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro), si ritiene che la stessa non possa essere posticipata, ferma restando la possibilità di svolgere la formazione in videoconferenza se ne ricorrono i presupposti. Certifico Srl - IT | Rev. 0.0 2021 Collegati |
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