COVID-19 | FAQ Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali | Update 30.01.2021
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25 Novembre 2024 | ||
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COVID-19 | FAQ Ministero LPS | Update 30.01.2021 ID 10716 | Rev. 3.0 del 30.01.2021 / In allegato Documento pdf 30.01.2021 - FAQ Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali aggiornate al DPCM 14 Gennaio 2021. SMART WORKING: COMUNICAZIONE Come vanno eseguite le comunicazioni di smart working nel periodo in cui è stato dichiarato lo stato di emergenza? Nel periodo in cui è stato dichiarato lo stato di emergenza (attualmente fissato al 31 gennaio 2021- Prorogato al 30 Aprile 2021 - ndr), le modalità di comunicazione del lavoro agile restano quelle previste dall'art. 90, commi 3 e 4, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge n. 77 del 17 luglio 2020, utilizzando la procedura semplificata già in uso (per la quale non è necessario allegare alcun accordo con il lavoratore), con modulistica resa disponibile dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Template per comunicare l'elenco dei lavoratori coinvolti). SMART WORKING PER GENITORI CON FIGLI IN QUARANTENA Lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile per i genitori lavoratori dipendenti il cui figlio convivente, minore di anni quattordici, è stato sottoposto a quarantena, può essere comunicata con la procedura "semplificata"? Si, la comunicazione "semplificata" può essere utilizzata sino alla data del 15 ottobre 2020, fine del periodo emergenziale, salvo poi dover procedere alla comunicazione "standard" per tutte le comunicazioni successive a tale data. FONDO DI INTEGRAZIONE SALARIALE: ASSEGNO ORDINARIO COVID-19 Per l'accesso all'assegno ordinario con causale COVID-19 erogato dal Fondo di integrazione salariale (FIS) è richiesto l'accordo sindacale? No. Con messaggio n. 2981 del 28 luglio 2020, l'INPS ha ribadito (in continuità con la sua circolare n. 84/2020) che all'assegno ordinario con causale COVID-19 erogato dal Fondo di integrazione salariale, si applica la normativa in materia di cassa integrazione ordinaria e, ai fini della concessione del trattamento, non è richiesto l'accordo sindacale. L'accordo resta necessario soltanto per i Fondi di solidarietà bilaterali che, espressamente nei rispettivi regolamenti, subordinano l'accesso all'assegno al raggiungimento di accordo sindacale aziendale. In tali casi, infatti, la vigente disciplina non esonera espressamente le aziende dall'obbligo dell'accordo. PROROGA CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO Come deve essere inteso il riferimento ai contratti a termine per la cui durata è prevista la proroga dall'articolo 3, comma 1-bis del D.L. Rilancio? Cosa si intende per "periodi di sospensione lavorativa"? Quali sono gli obblighi occupazionali? La legge 17 luglio 2020, n. 77, di conversione del D.L. n. 34/2020 (c.d Decreto Rilancio) ha aggiunto il comma 1-bis all'articolo 93, disponendo che il termine dei contratti a termine, anche in somministrazione, e dei rapporti di apprendistato è prorogato per una durata pari al periodo di sospensione dell'attività lavorativa, prestata in forza dei medesimi contratti, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. SMART WORKING: PROCEDURA SEMPLIFICATA Fino a quando è utilizzabile la procedura "semplificata" per la comunicazione di smart working prevista dall'articolo 90 del D.L. n. 34/2020? L'articolo 90 del D.L. n. 34/2020 specifica che la modalità di lavoro agile può essere applicata dai datori di lavoro privati a ogni rapporto di lavoro subordinato anche in assenza degli accordi individuali, ovvero utilizzando la procedura "semplificata" attualmente in uso, e ciò sino alla fine dello stato di emergenza (attualmente fissata al 31 luglio 2020) e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2020. CONGEDO DIPENDENTE PUBBLICO Sono un dipendente pubblico e ho un figlio di età inferiore a 12 anni: ho diritto al congedo speciale di 30 giorni, retribuito al 50% e coperto da contribuzione figurativa, da fruire entro il 31 luglio 2020? Sì, in quanto l'articolo 25, comma 1, del Decreto legge n. 18/2020 (convertito dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27) dispone che i dipendenti pubblici, in conseguenza della sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, hanno dritto a fruire dello specifico congedo previsto per i dipendenti privati dall'articolo 23, comma 1, dello stesso Decreto legge e della relativa indennità entro il 31 luglio 2020. FORMAZIONE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA Nei casi in cui non sia possibile attivare modalità di videoconferenza sincrona per lo svolgimento della formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro, oppure quando deve essere svolta la parte pratica dei corsi obbligatori, a quali condizioni è possibile realizzare specifiche attività formative in presenza? Come già chiarito da questo Ministero, la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro riveste carattere di particolare importanza, anche in relazione a specifici obblighi previsti dalla normativa di settore. Pertanto, con la ripresa delle attività produttive, nei casi in cui non vi siano oggettivamente le condizioni per attivare modalità in videoconferenza sincrona per svolgere la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ovvero quando sia necessario svolgere sessioni obbligatorie pratiche dei corsi di formazione, è possibile svolgere attività formativa in presenza, a condizione che siano adottate idonee misure di contenimento del rischio di contagio, quali ad esempio: - utilizzo di locali dotati di adeguata areazione; Tali indicazioni trovano altresì applicazione per la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza rivolta alle figure della prevenzione. Anche in tali casi rimane da preferire, in questa fase, la modalità a distanza di "videoconferenza in modalità sincrona" anziché la formazione "in presenza", fatta eccezione per i moduli formativi che espressamente prevedono l'addestramento pratico, come per gli addetti al primo soccorso in azienda. Anche in questi casi, che richiedono lo svolgimento di attività formative "in presenza", sarà necessario il pieno rispetto di tutte le misure di contenimento del rischio indicate in precedenza. Tali indicazioni sono state confermate dal Comitato Tecnico Scientifico operante presso il Dipartimento della Protezione Civile, che - nella riunione del 28 maggio 2020 - si è espresso su uno specifico quesito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con il parere allegato. In questo periodo di emergenza da COVID-19, in considerazione delle difficoltà operative determinate dalle misure di contenimento, è possibile posticipare tutta la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro o solo l'aggiornamento? No. Infatti, il DPCM 14 gennaio 2021, articolo 1 (Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale), comma 10, lett. s), in relazione alla formazione in materia di salute e sicurezza prevede che "sono altresì consentiti […] i corsi di formazione da effettuarsi in materia di salute e sicurezza, nonché l'attività formativa in presenza, ove necessaria, nell'ambito di tirocini, stage e attività di laboratorio, a condizione che siano rispettate le misure di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARSCoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall'INAIL". Occorre precisare che le disposizioni del citato DPCM 14 gennaio 2021 confermano l'impianto già delineato con analoghi precedenti provvedimenti emergenziali. Nel caso in cui non sia possibile svolgere l'attività formativa in videoconferenza o nel caso in cui debba essere svolta la parte pratica dei corsi di formazione è possibile erogare la formazione in presenza? In considerazione della situazione eccezionale, le modalità di erogazione della formazione a distanza rimangono da preferire. In questo periodo di emergenza da COVID-19, in considerazione delle difficoltà operative determinate dalle misure di contenimento, in caso di impossibilità a effettuare l'aggiornamento della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro è possibile proseguire lo svolgimento dell'attività lavorativa? Inoltre, al fine di poter ugualmente svolgere la formazione prevista, è possibile utilizzare modalità di formazione a distanza invece che in aula? Fermo restando, naturalmente, l'obbligo di completare l'aggiornamento subito dopo la fase emergenziale. Collegati: |
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