Vademecum bombole ossigeno | New 2020
Appunti Marcatura CE | ||
25 Novembre 2024 | ||
Salve Visitatore | ||
Vademecum bombole ossigeno | New 2020 ID 10520 | 06.04.2020 Tutta la disciplina Tecnico/Normativa - Direttiva TPED | ADR Il Documento allegato, intende fornire un quadro di riferimento trasversale per la sicurezza delle bombole trasportabili di ossigeno (N. CE 231-956 9), rientranti in: ________ Contenuto: Premessa ... Excursus L’ossigeno è un gas incolore, inodore, insapore, non tossico, incombustibile ma perfetto comburente. In presenza di gas combustibili, può dare origine a miscele esplosive. Esso può provocare l’infiammabilità spontanea nelle materie organiche, in particolare oli, grassi o materie da essi impregnate. All’aumentare della percentuale di ossigeno in aria, aumentano in modo esponenziale tutte le caratteristiche di ossidabilità, combustibilità e infiammabilità. L’inalazione di ossigeno puro gassoso non è dannosa per l’organismo, salvo casi di esposizione prolungata che possono provocare fenomeni di iperossia. L’inalazione continua di concentrazioni superiori al 75% può causare nausea, vertigini, difficoltà respiratorie. Il suo utilizzo nelle strutture sanitarie svolge funzioni medicali e terapeutiche per il trattamento di malattie respiratorie e di rianimazione e quale vettore di farmaci per inalazione somministrati mediante nebulizzatori. Il suo stato fisico nelle condizioni ambientali è gassoso e può essere stoccato allo stato gassoso o liquido: - Ossigeno gassoso compresso, a circa 200 atmosfere, in una bombola in acciaio, concentrazione di erogazione non inferiore al 99,5%. Definizioni (Cap. 1.2.1 ADR) 1. Disposizioni TPED La direttiva 2010/35/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 giugno 2010, direttiva TPED (Trasportable Pressure Equipment Directive), emanata al fine di accrescere la sicurezza delle attrezzature a pressione trasportabili, omologate per il trasporto su strada e ferrovia delle merci pericolose, si applica contenitori (bombole, tubi, fusti a pressione, recipienti criogenici, incastellature di bombole) per il trasporto di gas della classe 2, esclusi i gas o gli oggetti con codici di classificazione contenenti le cifre 6 e 7, nonché per il trasporto delle sostanze pericolose di altre classi indicate nell’allegato I della direttiva 2008/68/CE. 1.1 Obblighi dei fabbricanti All’atto dell’immissione delle loro attrezzature a pressione trasportabili sul mercato, i fabbricanti garantiscono che esse siano state progettate, fabbricate e corredate di documentazione conformemente ai requisiti stabiliti negli allegati della direttiva 2008/68/CE e nella presente direttiva. Qualora la conformità delle attrezzature a pressione trasportabili ai requisiti applicabili sia stata dimostrata dalla procedura di valutazione della conformità stabilita dagli allegati della direttiva 2008/68/CE e dalla presente direttiva, i fabbricanti appongono il marchio . Nell’ambito delle attività di cui alla Direttiva 2010/35/UE, una volta ottenuto il Certificato, il fabbricante, prima dell’immissione sul mercato delle nuove attrezzature a pressione trasportabili o delle parti rimovibile delle attrezzature ricaricabili con una funzione diretta di sicurezza, appone il marchio π sull’attrezzatura certificata seguito dal numero identificativo dell’Organismo Notificato alla Comunità Europea, secondo le modalità indicate all’Allegato III della Direttiva 2010/35/UE. I fabbricanti conservano la documentazione tecnica specificata negli allegati della direttiva 2008/68/CE. Tale documentazione è conservata per il periodo prescritto da detti allegati. I fabbricanti che ritengono o hanno motivo di credere che le attrezzature a pressione trasportabili che hanno immesso sul mercato non siano conformi agli allegati della direttiva 2008/68/CE o alla direttiva TPED adottano immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conformi tali attrezzature, per ritirarle o richiamarle, a seconda dei casi. Inoltre, qualora le attrezzature a pressione trasportabili presentino un rischio, i fabbricanti ne informano immediatamente le autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione le attrezzature a pressione trasportabili, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e qualsiasi misura correttiva adottata. I fabbricanti documentano tutti i casi di non conformità e le misure correttive. I fabbricanti, a seguito di una richiesta motivata dell’autorità nazionale competente, forniscono a quest’ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità delle attrezzature a pressione trasportabili, in una lingua che possa essere facilmente compresa da tale autorità. [...] 2. Conformità delle attrezzature a pressione trasportabili 2.1 Conformità delle attrezzature a pressione trasportabili e relativa valutazione Le attrezzature a pressione trasportabili di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), devono soddisfare i requisiti relativi alla valutazione della conformità, alle ispezioni periodiche, alle ispezioni intermedie e alle verifiche straordinarie stabiliti negli allegati della direttiva 2008/68/CE e nei capi III e IV della direttiva TPED. Tali attrezzature sono soggette alle ispezioni periodiche, alle ispezioni intermedie e alle verifiche straordinarie in conformità degli allegati della direttiva 2008/68/CE e dei requisiti di cui ai capi III e IV della direttiva 2010/35/UE. Le parti rimovibili delle attrezzature a pressione trasportabili ricaricabili possono essere oggetto di una valutazione della conformità separata. [...] 4. Bombole struttura [...] 6. Marcatura dei recipienti a pressione ricaricabili I recipienti a pressione ricaricabili devono recare, in modo chiaro e leggibile, il marchio di certificazione, operativo e di fabbricazione. Questi marchi devono essere apposti in modo permanente (per esempio mediante punzonatura, incisione o fissati) sui recipienti a pressione. I marchi devono essere posizionati sull'ogiva, sull'estremo superiore o sul collo del recipiente a pressione o su uno degli elementi non smontabili. [...] 7. Trasporto bombole ossigeno 1. UN 1072 Ossigeno compresso 7.1 UN 1072 Ossigeno compresso Etichettatura dei recipienti per gas ossigeno compresso Etichettatura secondo ADR Etichettatura secondo il Regolamento CE n. 1272/2008 CLP Ossigeno compresso classificazione N. CE 231-956-9 ... Segue in allegato Certifico Srl - IT | Rev. 0.0 2020
Collegati |
||
www.certifico.com
è un sito di INVIO NEWSLETTTER Se vuoi cancellarti dall'invio della newsletter oppure effettua il login al sito ed entra nella Tua Area Riservata, in “Modifica dati” agisci con la spunta sul box di selezione “nNewsletter”. L'Elenco completo di tutte le ns newsletter è qui: Archivio newsletter. |
||
Certifico Srl 2000-2020 | VAT IT02442650541 |