Valutazione del rischio ATEX centrali termiche gas
Appunti Sicurezza lavoro | ||
25 Novembre 2024 | ||
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Valutazione del rischio ATEX centrali termiche gas ID 12042 | 16.11.2020 Con la Nota VVF 5 Novembre 2020 Prot. n. 14766 "Valutazione della formazione di atmosfere potenzialmente esplosive per impianti di produzione del calore ricadenti nel campo di applicazione del DM 08/11/2019 - Quesiti", e' chiarito la valutazione rischio ATEX per gli impianti di produzione del calore a combustibile gassoso di portata termica complessiva maggiore di 35 kW di cui al decreto 8 novembre 2019, indipendentemente dal luogo di installazione, deve essere effettuata in accordo con lo stesso decreto e non con la procedura di valutazione di cui al titolo XI del D.Lgs. 81/2008, in quanto non si applica all'uso di “apparecchi”, discliplinati ATEX dal D.Lgs. 85/2016 (ATEX Prodotti). Decreto 8 novembre 2019 1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano alla progettazione, realizzazione ed esercizio degli impianti per la produzione di calore civili extradomestici di portata termica complessiva maggiore di 35 kW alimentati da combustibili gassosi della 1a, 2a e 3a famiglia con pressione non maggiore di 0,5 bar, asserviti a: Il decreto 8 novembre 2019 stabilisce, puntualmente, le situazioni in cui è necessario effettuare la valutazione del rischio di formazione di atmosfere potenzialmente esplosive (punto 2.2.1 e 2.2.2, secondo la indicazione del punto 8.1.6). 2.2 Valutazione del rischio 2.2.1 Disposizioni per i generatori di aria calda, i moduli a tubi radianti e i nastri radianti 1. Nel caso in cui le lavorazioni o le concentrazioni dei materiali in deposito negli ambienti da riscaldare comportino la formazione di gas, vapori e/o polveri suscettibili di dare luogo ad incendi e/o esplosioni, l'installazione deve garantire il raggiungimento degli obiettivi di cui all'art.2 del decreto attraverso la valutazione del rischio di formazione di atmosfere esplosive di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e secondo le modalita' operative indicate dai relativi allegati, quale parte integrante della piu' generale valutazione del rischio di incendio prevista dal decreto legislativo medesimo. La possibilita' di installazione di tali apparecchi e pertanto subordinata all'individuazione delle zone classificate pericolose ai fini della formazione di atmosfere potenzialmente esplosive in presenza di gas e o di polveri combustibili e dell'estensione dei relativi volumi nell'ambiente di lavoro, in conformita' alle norme tecniche vigenti. 2. All'interno di dette aree potranno essere installati solo apparecchi idonei ai sensi del decreto legislativo 19 maggio 2016 n.85. 3. All'esterno di tali aree gli apparecchi a gas possono essere installati ad opportune distanze di sicurezza dalle superfici esterne dei volumi e/o dell'inviluppo delle zone classificate pericolose in cui si prevede la formazione di atmosfere potenzialmente esplosive. 2.2.2 Disposizioni per gli apparecchi di tipo A realizzati con diffusori radianti ad incandescenza 1. La possibilita' di installazione di apparecchi realizzati con diffusori radianti ad incandescenza in luoghi soggetti ad affollamento di persone, quali ad esempio i luoghi di culto, e subordinata all'effettuazione di una valutazione di rischio, che prenda in considerazione i fattori di rischio indicati alla Sezione 8 della presente regola tecnica, utili all'elaborazione delle conseguenti misure di prevenzione e protezione che garantiscano il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 2 del decreto. In ogni caso devono essere rispettate le istruzioni, le avvertenze e le limitazioni di installazione, uso e manutenzione eventualmente specificate dal fabbricante degli apparecchi a gas. 8.1.6 Disposizioni particolari Fig. 1 - Procedura VR ATEX installazione di generatori di aria calda, moduli a tubi radianti, nastri radianti Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 1. Il presente titolo prescrive le misure per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori che possono essere esposti al rischio di atmosfere esplosive come definite all'articolo 288. segue in allegato Certifico Srl - IT | Rev. 0.0 2020 Collegati |
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