Siti di interesse nazionale (SIN): Quadro normativo
Appunti Ambiente | ||
25 Novembre 2024 | ||
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Siti contaminati di interesse nazionale (SIN) | Q. Normativo ID 11876 | 22.10.2020 I siti d’interesse nazionale, ai fini della bonifica, sono individuabili in relazione alle caratteristiche del sito, alle quantità e pericolosità degli inquinanti presenti, al rilievo dell’impatto sull'ambiente circostante in termini di rischio sanitario ed ecologico, nonché di pregiudizio per i beni culturali ed ambientali. (Art. 252, comma 1 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.). D.Lgs. 152/06 1. I siti di interesse nazionale, ai fini della bonifica, sono individuabili in relazione alle caratteristiche del sito, alle quantita' e pericolosita' degli inquinanti presenti, al rilievo dell'impatto sull'ambiente circostante in termini di rischio sanitario ed ecologico, nonche' di pregiudizio per i beni culturali ed ambientali. I siti d’interesse nazionale sono stati individuati con norme di varia natura e di regola sono stati perimetrati mediante decreto del MATTM, d’intesa con le regioni interessate. L’art. 36-bis della Legge 07 agosto 2012 n. 134 ha apportato alcune modiche ai criteri di individuazione dei SIN (art. 252 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.). Sulla base di tali criteri è stata effettuata una ricognizione degli allora 57 siti classificati di interesse nazionale e, con il D.M. 11 gennaio 2013, il numero dei SIN è stato ridotto a 39. La sentenza del TAR Lazio n. 7586/2014 del 17.07.2014 ha determinato il reinserimento dell’area del territorio del Bacino del Fiume Sacco tra i Siti di Interesse Nazionale, pertanto la titolarità dei relativi procedimenti di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica è stata nuovamente attribuita al MATTM. A fine 2016 le procedure di consultazione sono terminate ed è stata pubblicata la perimetrazione del SIN. La legge n. 205 del 27.12.2017 ha individuato il SIN Officina Grande Riparazione ETR di Bologna. Ad oggi il numero complessivo dei SIN è di 41. Per alcuni SIN la perimetrazione interessa sia aree a terra che aree marine. Il Decreto Direttoriale n. 130 del 14 ottobre 2020 ha individuato: - i contenuti minimi delle istanze per l'approvazione dei Piani di caratterizzazione di aree ricadenti all'interno dei perimetri di siti di interesse nazionale, (individuati all'articolo 242, comma 3, e all'articolo 252, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) La modulistica approvata con il decreto verrà aggiornata periodicamente, alla luce dell'esperienza maturata in fase di applicazione. Allegato 1: il formato della istanza per la presentazione del Piano di caratterizzazione di aree ricadenti all'interno dei perimetri di siti di interesse nazionale (di cui all'articolo 242, comma 3, e all'articolo 252, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) Allegato 2: il contenuto minimo del Piano di caratterizzazione. Vedi Archivio documenti sulle bonifiche" Segue in allegato Collegati
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