Mandatario e Distributore di macchine: Note e Mandato
Appunti Direttiva macchine | ||
25 Novembre 2024 | ||
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Mandatario e Distributore di macchine: Note e modello Mandato ID 10094 | 11.02.2020 Documento (completo in allegato) sulle Figure del Fabbricante, Mandatario e Distributore per la Direttiva macchine 2006/42/CE, estratto dalla Direttiva e Guida alla Direttiva macchine 2006/42/CE con note e Modello di Mandato. Gli obblighi imposti dalla direttiva macchine relativamente alla conformità delle macchine e delle quasi-macchine devono essere assolti dal fabbricante o dal suo mandatario. Gli obblighi sono riassunti all’articolo 5; la definizione di’ “fabbricante”, e quella successiva di “mandatario” individuano i soggetti che li devono soddisfare. Fabbricante Un fabbricante può essere una persona fisica o una persona giuridica; in altri termini, un individuo o un’entità come una società o un’associazione. Il processo di progettazione e costruzione di macchine o quasi-macchine può comportare la partecipazione di diversi individui o società, ma uno di essi deve assumersi la responsabilità, in quanto fabbricante, della conformità delle macchine o delle quasimacchine con la direttiva. Poiché i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute della direttiva concernono principalmente la progettazione e la costruzione della macchina, il soggetto che si trova nella posizione migliore per assolvere a tali requisiti sarà chiaramente quello che in pratica progetta e costruisce la macchina, o che perlomeno ne controlla i processi di progettazione e costruzione. In alcuni casi il fabbricante può progettare e realizzare la macchina direttamente. In altri casi, la progettazione e la costruzione delle macchine possono essere parzialmente o totalmente demandate ad altri soggetti (fornitori o subappaltatori). Tuttavia, il soggetto che si assume la responsabilità giuridica della conformità delle macchine o quasi-macchine ai fini dell’immissione sul mercato con il proprio nome o con il proprio marchio, deve garantire un controllo sufficiente dell’opera dei propri fornitori o subappaltatori e possedere le informazioni necessarie per assolvere a tutti i suoi obblighi ai sensi della direttiva, come specificati nell’articolo 5 (Immissione sul mercato e messa in servizio). Il soggetto che immette tale macchina sul mercato dell’UE deve poter garantire che il fabbricante soddisfa i propri obblighi ai sensi della direttiva. Tuttavia, laddove ciò non sia possibile, la persona che immette la macchina sul mercato dell’UE dovrà assolvere a tali obblighi personalmente. Lo stesso dicasi per coloro che importano nell’UE una macchina per uso personale. In questi casi il soggetto che immette la macchina o la quasi-macchina sul mercato dell’UE o la mette in servizio nell’UE è equiparato al fabbricante e pertanto deve assolvere a tutti gli obblighi del fabbricante di cui all’articolo 5 (Immissione sul mercato e messa in servizio). Ciò comporta che la persona che immette la macchina sul mercato debba essere in grado di assolvere a tali obblighi, che includono: accertarsi che la macchina soddisfi i pertinenti requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute, assicurare la disponibilità del fascicolo tecnico, fornire le istruzioni per l’uso, effettuare la necessaria procedura di valutazione di conformità, redigere e firmare la dichiarazione CE di conformità della macchina, nonché apporre la marcatura CE. Si noti che la disposizione di cui alla seconda frase della definizione data dall’articolo 2, lettera i) non può essere invocata da un fabbricante UE o da un fabbricante non appartenente all’UE che decida di immettere la macchina sul mercato dell’UE, al fine di evitare i propri obblighi ai sensi della direttiva macchine. Mandatario Gli obblighi relativi all’immissione sul mercato e alla messa in servizio delle macchine e all’immissione sul mercato delle quasi-macchine sono a carico del fabbricante o del suo mandatario. La possibilità di nominare un mandatario nell’UE è data ai fabbricanti di macchine o quasi-macchine, che siano o meno stabiliti nell’UE, per facilitare l’adempimento dei loro obblighi ai sensi della direttiva. Il mandatario deve ricevere mandato scritto dal fabbricante che specifichi espressamente quali degli adempimenti di cui all’articolo 5 gli sono affidati. Il ruolo del mandatario non va pertanto confuso con quello dell’agente commerciale o del distributore. Un mandatario può essere una persona fisica o una persona giuridica; in altri termini, un singolo individuo o un’entità come una società o un’associazione. Egli deve essere stabilito nell’UE, cioè deve avere un indirizzo nel territorio di uno degli Stati membri. Il fabbricante dovrà garantire che il suo mandatario sia dotato dei mezzi necessari per assolvere a tutti gli obblighi che gli sono attribuiti, in particolare se il mandatario ha il compito di effettuare la valutazione di conformità della macchina. Il fabbricante stabilito al di fuori dell’UE non è obbligato a designare un mandatario: egli potrà assolvere a tutti i suoi obblighi direttamente. Tuttavia, a prescindere dal fatto che nomini o meno un mandatario, egli dovrà sempre indicare nella dichiarazione CE di conformità o nella dichiarazione di incorporazione il nome e l’indirizzo della persona stabilita nell’UE autorizzata a compilare il fascicolo tecnico o la relativa documentazione tecnica. Inoltre, se il fabbricante ha designato un mandatario per uno degli obblighi di cui all’articolo 5 (Immissione sul mercato e messa in servizio), la dichiarazione CE di conformità della macchina o la dichiarazione di incorporazione della quasi-macchina dovranno includere il nome e l’indirizzo sia del fabbricante che del suo mandatario. Un fabbricante può conferire un mandato a un mandatario per l’assolvimento, in toto o in parte, degli obblighi di cui all’articolo 5. Nel caso delle macchine, i compiti affidati dal fabbricante al mandatario possono includere: accertarsi che la macchina soddisfi i relativi requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute, assicurare la disponibilità del fascicolo tecnico, fornire le istruzioni per l’uso, effettuare la necessaria valutazione di conformità, redigere e firmare la dichiarazione CE di conformità della macchina, nonché apporre la marcatura CE. Distributore Il regolamento (CE) n. 765/2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti definisce “distributore” “una persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall’importatore, che mette a disposizione sul mercato un prodotto”. La direttiva macchine non impone obblighi specifici al distributore delle macchine, a meno che egli sia il mandatario del fabbricante o sia la persona che immette le macchine sul mercato. Il ruolo del distributore di macchine è stato chiarito con la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea 8 settembre 2005, causa C-40/04. La Corte ha ritenuto che le disposizioni nazionali possano imporre ai distributori di verificare, prima della consegna della macchina all’utente, che essa: Fig. 1 - Diagramma sintesi Obblighi Fabbricante / Mandatario / Distributore Direttiva 2006/42/CE Certifico Srl - IT | Rev. 00 2020
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