Lavori con obbligo Sorveglianza Sanitaria: Riferimenti Normativi ed elenchi | Rev. 2.0 del 19.09.2020
Appunti Sicurezza lavoro | |||||||||||||||||
24 Novembre 2024 | |||||||||||||||||
Salve Visitatore | |||||||||||||||||
Lavori con obbligo Sorveglianza Sanitaria: Norme ed elenchi ID 10213 | Rev. 2.0 del 19.09.2020 Update 19.09.2020 Update 01.07.2020 Inserita la sezione “Lavoratori fragili”: Il Documento allegato intende fornire un dettagliata tabella elenco delle attività che presentano rischi di cui al D.Lgs. 81/2008 per le quali è prevista la Sorveglianza Sanitaria, in relazione al Titolo del D.Lgs. 81/2008 ed alle altre norme vigenti. E' riportata, inoltre, una tabella elenco delle mansioni a rischio per le quali è previsto l’obbligo della sorveglianza sanitaria per la valutazione dell’assunzione di alcolici o di sostanze stupefacenti e psicotrope di cui all'Accordo CSR del 13.07.2017. Excursus La Sorveglianza Sanitaria è obbligatoria, in accordo con il Testo Unico Sicurezza, solo (Art. 41 del D.Lgs. 81/2008): Sono presenti varie posizioni degli addetti ai lavori relative alla legittimità di quanto riportato al punto 1, in particolare in relazione all'assenza nel D.Lgs. 81/2008 di attivare la Sorveglianza Sanitaria in relazione alle evidenze della Valutazione dei Rischi (Vedi a seguire Posizione SIMLII - Società Italiana di Medicina del Lavoro e Igiene Industriale). Le recenti Linee Guida della Società Italiana di Medicina del Lavoro (la più importante Società Scientifica in materia) recitano a proposito: "Come si vede la norma nazionale enfatizza, rispetto alla direttiva comunitaria, il ruolo della SS introducendo regole molto rigide per la stessa attività del MdL-MC. In particolare, ad esempio, l’articolo 41 al comma 1 limita l’attivazione della SS esclusivamente ai casi previsti dalla normativa vigente, rimandando alla lista di rischi e alle condizioni previste nei titolo successivi. Nel corso dell’applicazione della normativa del nostro Paese è sorta la questione della legittimità di attivare una SS in assenza di rischi normati ma in presenza di una VdR che ne ha evidenziato la necessità quale efficace strumento di prevenzione e controllo periodico. A tale proposito si sono susseguite varie interpretazioni dei Servizi di Prevenzione delle ASL, talora tra loro discordanti (anche nella stessa regione).Nell’attesa di una indicazione univoca di tipo istituzionale, se non legislativo, a parere della SIMLII, la SS è da considerarsi giustificabile ogniqualvolta la VdR (siano essi normati o meno) ne obiettivi un’utilità preventiva". Art. 41 Sorveglianza sanitaria a) nei casi previsti dalla normativa vigente, (...) dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all'articolo 6; 2. La sorveglianza sanitaria comprende: a) visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica; 2-bis. Le visite mediche preventive possono essere svolte in fase preassuntiva, su scelta del datore di lavoro, dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione delle ASL. La scelta dei dipartimenti di prevenzione non è incompatibile con le disposizioni dell'articolo 39, comma 3. 3. Le visite mediche di cui al comma 2 non possono essere effettuate: a) [Lettera soppressa dal D. Lgs 3 agosto 2009, n. 106]; b) per accertare stati di gravidanza; c) negli altri casi vietati dalla normativa vigente. 4. Le visite mediche di cui al comma 2, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente. Nei casi ed alle condizioni previste dall'ordinamento, le visite di cui al comma 2, lettere a), b), d), e-bis) e e-ter) sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti. 4-bis. Entro il 31 dicembre 2009, con accordo in Conferenza Stato-regioni, adottato previa consultazione delle parti sociali, vengono rivisitate le condizioni e le modalità per l'accertamento della tossicodipendenza e della alcol dipendenza. 5. Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio di cui all'articolo 25, comma 1, lettera c), secondo i requisiti minimi contenuti nell'Allegato 3A e predisposta su formato cartaceo o informatizzato, secondo quanto previsto dall'articolo 53. 6. Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche di cui al comma 2, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica: a) idoneità; 6-bis. Nei casi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 6 il medico competente esprime il proprio giudizio per iscritto dando copia del giudizio medesimo al lavoratore e al datore di lavoro. 7. Nel caso di espressione del giudizio di inidoneità temporanea vanno precisati i limiti temporali di validità. 8. [Comma abrogato dal D. Lgs 3 agosto 2009, n. 106]. 9. Avverso i giudizi del medico competente, ivi compresi quelli formulati in fase preassuntiva, è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso. Il decreto legge 3 giugno 2008, n. 97 (art. 4, comma 2), convertito con modificazioni dalla legge 2 agosto 2008, n. 129 ha modificato l'art. 41, comma 3, lettera a) Il decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207 (art. 32, comma 1), convertito con modificazioni con legge 27 febbraio 2009, n. 14, ha modificato l'art. 41, comma 3, lettera a) 2. [Comma abrogato dal D. Lgs 3 agosto 2009, n. 106]. Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Art. 1, comma 88) Di seguito sono riportati i fattori, i lavori, le mansioni, le attività e le situazioni di rischio più frequenti che richiedono la Sorveglianza Sanitaria obbligatoria, quindi la nomina obbligatoria di un Medico Competente (secondo eventuali livelli) (Articolo indicata in parentesi) (b) Non è previsto un Articolo del D.Lgs. 81/2008 per la Sorveglianza Sanitaria (nella colonna è riportato solo l’articolo di riferimento del rischio). (c) E’ previsto un Articolo del D.Lgs. 81/2008 per la Sorveglianza Sanitaria, riportato nella colonna (la SS e la nomina del MC potrebbe non essere necessaria in relazione al rischio) Lavoratori fragili La produzione normativa e tecnica inerente il SARS-CoV 2 ha posto attenzione dapprima alla “persona fragile” e successivamente al “lavoratore fragile”: Attività obbligo SS valutazione alcol e stupefacenti Accordo CSR del 13.07.2017 Attività di cui all'Allegato A dell'Accordo CSR del 13.07.2017 (6) Tabella delle le mansioni a rischio per le quali è previsto l’obbligo della sorveglianza sanitaria per la valutazione dell’assunzione di alcolici o di sostanze stupefacenti e psicotrope (Allegato A) Allegato A Accordo CSR del 13.07.2017 .... Se, nello svolgimento di attività lavorative non ricomprese nell'allegato A, dalla valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) emerga la presenza di rischi particolari dovuti a condizioni di alcol dipendenza o di tossicodipendenza, il datore di lavoro per prevenire infortuni al lavoratore stesso o agli altri lavoratori deve richiedere l'effettuazione di controlli dell'idoneità al lavoro alla Commissione ex art. 5 L. 300/1970, costituita presso le ASL territorialmente competenti. _____ (1) Art. 88. Campo di applicazione 1. Il presente capo contiene disposizioni specifiche relative alle misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili quali definiti all'articolo 89, comma 1, lettera a). 2. Le disposizioni del presente capo non si applicano: 2-bis. Le disposizioni di cui al presente titolo si applicano agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle manifestazioni fieristiche tenendo conto delle particolari esigenze connesse allo svolgimento delle relative attività, individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, che deve essere adottato entro il 31 dicembre 2013. (2) Art. 111. Obblighi del datore di lavoro nell'uso di attrezzature per lavori in quota (4) Lavorazioni che espongono a vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio e/o al corpo intero, precisamente a valori superiori ai valori d’azione (sistema mano-braccio valore d’azione giornaliero fissato a 2.5 m/s2, corpo intero valore d’azione giornaliero fissato a 0.5 m/s2. (D.Lgs. 81/2008). (6) Accordo CSR del 13.07.2017 Certifico Srl - IT | Rev. 2.0 2020 Matrice Revisioni
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