Defibrillatori luoghi di lavoro: Quadro normativo e Prevenzione
ID 6649 | Rev. 1.0 del 17.09.2020 - Documento completo allegato
Non c'è obbligo di predisporre di defibrillatori nei luoghi di lavoro, ma la loro presenza, (contesto anche non determinato), è sicuramente una misura fondamentale di prevenzione da rischi cardiovascolari quali fibrillazione / arresto cardiaco (vedasi facscheet di INAIL 2016).
Le "misure generali di tutela" di cui all'Art. 15 del D.Lgs. 81/2008 riconoscono di fondamentale importanza le "misure di emergenza" da attuare in caso di primo soccorso.
L’esito degli infortuni sul lavoro dipende non soltanto dall’entità del danno, ma anche dalla prontezza ed efficacia dei primi soccorsi che possono fare la differenza tra la vita e la morte, tra recupero rapido o prolungato, tra disabilità temporanea o permanente. Questo vale anche per la morte cardiaca improvvisa, evento che in molti casi si verifica sul posto di lavoro.
Pur dovendo discriminare una malattia cardiovascolare che può essere causa di fibrillazione/arresto cardiaco, non lavoro-correlata, che, indipendentemente, con l'uso di un DAE presente può salvare il colpito, esistono dei fattori lavorativi che contribuiscono ad aggravare eventuali malattie cardiovascolari, quali monossido di carbonio, piombo, inalazione di gas tossici, condizioni lavorative stressanti, esposizione al caldo o al freddo estremi, sforzi fisici eccessivi, elettrocuzione e altri.
Con l'Accordo n. 127/CSR del 30 luglio 2015 "lndirizzi per ii riconoscimento dei soggetti abilitati all'erogazione di corsi di formazione finalizzati al rilascio dell'autorizzazione all'impiego del Defibrillatore Automatico Estemo (DAE) - ai sensi del Decreto 18 marzo 2011 (Decreto sui criteri e modalità di diffusione dei DAE).
La facscheet di INAIL 2016 allegata, mette in evidenza gli aspetti della defribrillazione veloce nei luoghi di lavoro, con fibrillatore ti tipo DAE (Defibrillatore Automatico Esterno).
E' opportuno predisporre in azienda DAE
In un'ottica di prevenzione lavoro (e non), è opportuno, in numerosi ambiti lavorativi e mansioni, come ad esempio in lontananza da punti di PS, predisporre di DAE in azienda, da utilizzare da personale adeguatamente formato.
La prresenza del DAE è particolarmente consigliato:
- nelle aree dove sono presenti apparecchi elettrici;
- nei luoghi di lavoro all’aperto, dove possono cadere fulmini o dove si lavora su linee elettriche;
- in zone isolate dove è più difficile far arrivare i soccorsi come impianti di perforazione, cantieri di costruzione, piattaforme marine ecc.;
- in luoghi di transito o permanenza di molte persone.
La Legge 120/2001 ha consentito l'uso dei DAE al di fuori dell'ambito ospedaliero:
Utilizzo dei defibrillatori semiautomatici in ambiente extraospedaliero
Legge 3 aprile 2001, n. 120 "Utilizzo dei defibrillatori semiautomatici in ambiente extraospedaliero"
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Art. 1
1. È’ consentito l'uso del defibrillatore semiautomatico in sede extraospedaliera anche al personale sanitario non medico, nonché al personale non sanitario che abbia ricevuto una formazione specifica nelle attività di rianimazione cardio-polmonare.
2. Le regioni e le province autonome disciplinano il rilascio da parte delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere dell'autorizzazione all'utilizzo extraospedaliero dei defibrillatori da parte del personale di cui al comma 1, nell'ambito del sistema di emergenza 118 competente per territorio o, laddove non ancora attivato, sotto la responsabilità dell'azienda unità sanitaria locale o dell'azienda ospedaliera di competenza, sulla base dei criteri indicati dalle linee guida adottate dal Ministro della sanità, con proprio decreto, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 2-bis (introdotto dal Decreto-Legge 30 dicembre 2005 n.273)
La formazione dei soggetti di cui al comma 1 puo' essere svolta anche dalle organizzazioni medico-scientifiche senza scopo di lucro nonche' dagli enti operanti nel settore dell'emergenza sanitaria che abbiano un rilievo nazionale e che dispongano di una rete di formazione.
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Formazione personale non sanitario uso DAE
La formazione del personale non sanitario puo' essere svolta anche dalle organizzazioni medico-scientifiche senza scopo di lucro nonche' dagli enti operanti nel settore dell'emergenza sanitaria che abbiano un rilievo nazionale e che dispongano di una rete di formazione (Legge 3 aprile 2001, n. 120 Art. 2-bis).
Accordo n. 127/CSR del 30 luglio 2015
Accordo sul documento di Indirizzi per il riconoscimento dei soggetti abilitati all’erogazione di corsi di formazione finalizzati al rilascio dell’autorizzazione all’impiego del Defibrillatore semiAutomatico Esterno (DAE).
Il defibrillatore semiautomatico (DAE)
Che cos’è?
Il DAE è un apparecchio intelligente che riconosce la fibrillazione ventricolare e con uno shock elettrico la interrompe.
L’apparecchio è in grado di riconoscere il ritmo defibrillabile senza possibilità di errore.
Da chi può essere utilizzato?
La Legge 120/2001 ha consentito l’uso del DAE anche a personale non sanitario, purché formato. La formazione del soccorritore è semplice ed è garantita dal superamento di un corso (BLSDa) della durata di 5 ore, con le caratteristiche internazionalmente convenute (Linee guida ERC 2015) su contenuti didattici, rapporto allievi/istruttore, esercitazione sul manichino, forme di verifica e di retraining organizzato da soggetti abilitati di cui all'Accordo n. 127/CSR del 30 luglio 2015.
Nota
Anche se non propriamente irconducibile ai luoghi di lavoro, ad oggi persiste l'obbligo per le società sportive non dilettantistiche dopo varie proroghe, dal Decreto del Ministero della Salute del 24 aprile 2013, che è entrato definittivamente in vigore il 1° luglio 2017, i Ministri della Salute e dello Sport hanno precisato con il decreto 26 giugno 2017 alcuni aspetti attuativi.
Download DAE Vademecum per le aziende RL
Normativa nazionale:
Legge 3 aprile 2001, n. 120
Utilizzo dei defibrillatori semiautomatici in ambiente extraospedaliero
GU n. 88 del 14 aprile 2001
Decreto 18 marzo 2011
Determinazione dei criteri e delle modalità di diffusione dei defi brillatori automatici esterni di cui all’articolo 2, comma 46, della legge n. 191/2009.
GU n. 129 del 6 Giugno 2011
Circ. Min. Salute prot. 13917 DGPROGS del 20/05/2014
Indirizzi per il riconoscimento dei soggetti abilitati all’erogazione di corsi di formazione finalizzati al rilascio dell’autorizzazione all’impiego del defibrillatore semiautomatico esterno (DAE) – ai sensi del Decreto 18 marzo 2011.
Rep.Atti n. 127/CSR del 30 luglio 2015
Accordo, ai sensi degli articoli 2, comma 1, letters b) e 4, comma 1 del decreto legislative 28 agosto 1997, n. 281, tra ii Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento di "lndirizzi per ii riconoscimento dei soggetti abilitati all'erogazione di corsi di formazione finalizzati al rilascio dell'autorizzazione all'impiego del Defibrillatore Automatico Estemo (DAE) - ai sensi del Decreto 18 marzo 2011".
Decreto 26 giugno 2017
Linee guida sulla dotazione e l’utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita da parte delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche.
GU n.149 del 28 giugno 2017
Normativa regionale:
Delibera RL n. IX 4717 del 23.01.2013
Determinazioni in ordine alle linee guida regionali sull’utilizzo dei defibrillatori semiautomatici esterni (DAE) e sull’attivazione dei progetti di defibrillazione semi-automatica sul territorio lombardo.
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Rev. |
Data |
Oggetto |
Autore |
1.0 |
2020 |
aggiornamento norme |
Certifico Srl |
0.0 |
208 |
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Il primo soccorso nei luoghi di lavoro
Decreto 15 luglio 2003 n. 388