DL Semplificazioni: PEC (domicilio digitale) obbligato dal 1° Ottobre 2020
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24 Novembre 2024 | ||
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DL Semplificazioni: ID 11659 | 30.09.2020 / Documento completo allegato Ridefinito "l'indirizzo di posta elettronica certificata" con "domicilio digitale". Sanzioni previste da parte dell'ufficio del registro delle imprese per inosservanza termine del 1° Ottobre 2020: Il Decreto-Legge 16 luglio 2020 n. 76 "Decreto Semplificazioni", convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020 n. 120 all'Art. 37 ha previsto che il 1° Ottobre 2020 «tutte le imprese, già costituite in forma societaria, comunichino al registro delle imprese il proprio domicilio digitale, se non hanno già provveduto a tale adempimento» Decreto-Legge 16 luglio 2020 n. 76 Art. 37. Disposizioni per favorire l’utilizzo della posta elettronica certificata nei rapporti tra pubbliche amministrazioni, imprese e professionisti 1. Al fine di garantire il diritto all’uso delle tecnologie di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell’amministrazione digitale, e favorire il percorso di semplificazione e di maggiore certezza delle comunicazioni telematiche tra imprese, professionisti e pubbliche amministrazioni nel rispetto della disciplina europea e fermo quanto previsto nel predetto Codice, all’articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 6: b) al comma 6 -bis: d) al comma 7: e) il comma 7-bis è sostituito dal seguente: «7-bis. Il professionista che non comunica il proprio domicilio digitale all’albo o elenco di cui al comma 7 è obbligatoriamente soggetto a diffida ad adempiere, entro trenta giorni, da parte del Collegio o Ordine di appartenenza. In caso di mancata ottemperanza alla diffida, il Collegio o Ordine di appartenenza applica la sanzione della sospensione dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione dello stesso domicilio. L’omessa pubblicazione dell’elenco riservato previsto dal comma 7, il rifiuto reiterato di comunicare alle pubbliche amministrazioni i dati previsti dal medesimo comma, ovvero la reiterata inadempienza dell’obbligo di comunicare all’indice di cui all’articolo 6 - bis del decreto-legislativo 7 marzo 2005, n. 82 l’elenco dei domicili digitali ed il loro aggiornamento a norma dell’articolo 5 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 marzo 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 83 del 9 aprile 2013, costituiscono motivo di scioglimento e di commissariamento del collegio o dell’ordine inadempiente ad opera del Ministero vigilante sui medesimi.»; f) il comma 8 è abrogato; g) il comma 9 è abrogato; h) il comma 10 è abrogato. 2. All’articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. L’ufficio del registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un’impresa individuale che non ha indicato il proprio domicilio digitale, in luogo dell’irrogazione della sanzione prevista dall’articolo 2630 del codice civile, sospende la domanda in attesa che la stessa sia integrata con il domicilio digitale. Le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale che non hanno già indicato, all’ufficio del registro delle imprese competente, il proprio domicilio digitale sono tenute a farlo entro il 1° ottobre 2020. Fatto salvo quanto previsto dal primo periodo relativamente all’ipotesi della prima iscrizione al registro delle imprese o all’albo delle imprese artigiane, le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale che non hanno indicato il proprio domicilio digitale entro il 1° ottobre 2020, o il cui domicilio digitale è stato cancellato dall’ufficio del registro delle imprese, sono sottoposte alla sanzione prevista dall’articolo 2194 del codice civile, in misura triplicata previa diffida a regolarizzare l’iscrizione del proprio domicilio digitale entro il termine di trenta giorni da parte del Conservatore del registro delle imprese. Il Conservatore dell’ufficio del registro delle imprese che rileva, anche a seguito di segnalazione, un domicilio digitale inattivo, chiede all’imprenditore di provvedere all’indicazione di un nuovo domicilio digitale entro il termine di trenta giorni. Decorsi trenta giorni da tale richiesta senza che vi sia opposizione da parte dello stesso imprenditore, procede con propria determina alla cancellazione dell’indirizzo dal registro delle imprese. Contro il provvedimento del Conservatore è ammesso reclamo al giudice del registro di cui all’articolo 2189 del codice civile. L’ufficio del registro delle imprese, contestualmente all’irrogazione della sanzione, assegna d’ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale presso il cassetto digitale dell’imprenditore disponibile per ogni impresa all’indirizzo impresa.italia. it, valido solamente per il ricevimento di comunicazioni e notifiche, accessibile tramite identità digitale, erogato dal gestore del sistema informativo nazionale delle Camere di commercio ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 29 dicembre 1993, n. 580. L’iscrizione del domicilio digitale nel registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall’imposta di bollo e dai diritti di segreteria.». 2 -bis. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Istituzione PEC Legge 16 gennaio 2003, n. 3 Art. 27 Disposizioni in materia di innovazione tecnologica nella pubblica amministrazione Regolamentazione PEC La PEC è stata regolamentata nel 2005 con il D.P.R. 11 febbraio 2005, n.68 Regolamento recante disposizioni per l’utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell’articolo 27 (Disposizioni in materia di innovazione tecnologica nella pubblica amministrazione) della legge 16 gennaio 2003, n. 3 (G.U. 28 marzo 2005 n. 97). PA Obbligo comunicazione cittadino esclusivamente tramite il domicilio digitale dal 1° gennaio 2013 (ove prevista la dichiarazione) Art. 3-bis (Identita' digitale e Domicilio digitale) 4. A decorrere dal 1° gennaio 2013, salvo i casi in cui e' prevista dalla normativa vigente una diversa modalita' di comunicazione o di pubblicazione in via telematica, le amministrazioni pubbliche e i gestori o esercenti di pubblici servizi comunicano con il cittadino esclusivamente tramite il domicilio digitale dallo stesso dichiarato, anche ai sensi dell'articolo 21-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, senza oneri di spedizione a suo carico. Ogni altra forma di comunicazione non puo' produrre effetti pregiudizievoli per il destinatario.L'utilizzo di differenti modalita' di comunicazione rientra tra i parametri di valutazione della performance dirigenziale ai sensi dell'articolo 11, comma 9, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. [...] Segue in allegato Certifico Srl - IT | Rev. 0.0 2020 Collegati |
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