Radiazioni ionizzanti | Protezione dal radon ambienti di vita e di lavoro
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24 Novembre 2024 | ||
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Protezione dal radon ambienti di vita e di lavoro ID 11529 | 10.09.2020 Nel presente documento vengono illustrate le novelle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 luglio 2020 n. 101 , attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, pubblicato sulla GU Serie Generale n.201 del 12-08-2020 - Suppl. Ordinario n. 29, in materia di protezione dal radon in ambienti di vita e di lavoro. Esperto in Interventi di Risanamento Radon (EIRR) Una nuova figura è istituita dal D.Lgs. 101/2020, quella dell'Esperto in Interventi di Risanamento Radon (EIRR), un professionista che abbia il titolo di ingegnere o architetto o geometra e formazione specifica sull’argomento attestata mediante la frequentazione di corsi di formazione o aggiornamento universitari dedicati. Il radon è un gas nobile e radioattivo che si forma dal decadimento alfa del radio, generato a sua volta dal decadimento alfa dell'uranio. Polonio e bismuto sono i prodotti, estremamente tossici, del decadimento radioattivo del radon. Il radon è un gas molto pesante, pericoloso per la salute umana se inalato in quantità significative. Uno dei principali fattori di rischio del radon è legato al fatto che, accumulandosi all'interno di abitazioni, è la seconda causa di tumore al polmone, specialmente tra i fumatori. Articolo 7 Definizioni Decreto Legislativo 31 luglio 2020 n. 101 Piano d’Azione Nazionale Radon Entro dodici mesi dalla entrata in vigore del Decreto Legislativo 31 luglio 2020 n. 101 , verrà redatto e approvato il Piano nazionale d'azione per il radon nel quale verranno individuati una serie di elementi, che condurranno a dettagliare strategie e interventi negli ambienti di vita. L’adozione di un Piano d’Azione Nazionale Radon sarà utile a definire: - le specifiche attività lavorative per le quali il rischio di esposizione al lavoro deve essere oggetto di attenzione Art. 10. Piano nazionale d’azione per il radon 1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali e delle infrastrutture e dei trasporti, d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni, sentito l’ISIN e l’Istituto superiore di sanità (ISS), è adottato il Piano nazionale d’azione per il radon, concernente i rischi di lungo termine dovuti all’esposizione al radon. 2. Il Piano si basa sul principio di ottimizzazione di cui all’articolo 1, comma 3, del presente decreto e individua conformemente a quanto previsto all’allegato III: a) le strategie, i criteri e le modalità di intervento per prevenire e ridurre i rischi di lungo termine dovuti all’esposizione al radon nelle abitazioni, negli edifici pubblici e nei luoghi di lavoro, anche di nuova costruzione, per qualsiasi fonte di radon, sia essa il suolo, i materiali da costruzione o l’acqua; b) i criteri per la classificazione delle zone in cui si prevede che la concentrazione di radon come media annua superi il livello di riferimento nazionale in un numero significativo di edifici; c) le regole tecniche e i criteri di realizzazione di misure per prevenire l’ingresso del radon negli edifici di nuova costruzione nonché degli interventi di ristrutturazione su edifici esistenti che coinvolgono l’attacco a terra, inclusi quelli di cui all’articolo 3, comma 1, lettere b), c) e d) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380; d) gli indicatori di efficacia delle azioni pianificate. 3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del Piano nazionale d’azione per il radon le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, adeguano i rispettivi ordinamenti alle indicazioni del Piano. 4. Il Piano di cui al comma 1 è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed è aggiornato con cadenza almeno decennale. Livelli di riferimento concentrazione media annua Radon Per quanto riguarda la protezione dal radon negli ambienti di vita e di lavoro, è fissato lo stesso livello di riferimento (pari ad una concentrazione media annua di 300 Bq/m3). Inoltre, per le abitazioni, come si vede dalla tabella 1, a quelle costruite dopo il 31/12/2024 si applicherà un livello di riferimento inferiore, pari a 200 Bq/m3. Tabella 1 – Livelli di riferimento concentrazione media annua Radon
1. I livelli massimi di riferimento per le abitazioni e i luoghi di lavoro, espressi in termini di valore medio annuo della concentrazione di attività di radon in aria, sono di seguito indicati: La valutazione del Radon Le norme relative alla protezione dal radon nei luoghi di lavoro si applicano alle attività lavorative svolte in ambienti sotterranei, negli stabilimenti termali, nei luoghi di lavoro seminterrati e al piano terra se ubicati in aree prioritarie (art.11), oppure se svolte in specifici luoghi di lavoro da individuare nell’ambito di quanto previsto dal Piano di Azionale Nazionale Radon. Art. 16. Campo di applicazione 1. Le disposizioni di cui alla presente sezione si applicano a: a) luoghi di lavoro sotterranei; Esperto in Interventi di Risanamento Radon (EIRR) Nuova figura istituita dal D.Lgs. 101/2020 è quella dell'esperto in interventi di risanamento radon, un professionista che abbia il titolo di ingegnere o architetto o geometra e formazione specifica sull’argomento attestata mediante la frequentazione di corsi di formazione o aggiornamento universitari dedicati, della durata di 60 ore, su progettazione, attuazione, gestione e controllo degli interventi correttivi per la riduzione della concentrazione del Radon negli ambienti. Art. 7 Definizioni 40) «esperto in interventi di risanamento radon»: persona che possiede le abilitazioni, la formazione e l’esperienza necessarie per fornire le indicazioni tecniche Art. 15. Esperti in interventi di risanamento radon 1. Gli esperti in interventi di risanamento radon devono essere in possesso delle abilitazioni e dei requisiti formativi di cui all’Allegato II. 2. Le misure correttive per la riduzione della concentrazione di radon negli edifici sono effettuate sulla base delle indicazioni tecniche degli esperti in intervento di risanamento radon, sulla base dei contenuti del Piano di cui all’articolo 10 e, fino all’approvazione del Piano, sulla base di indicazioni tecniche internazionali. Allegato II 2. Requisiti minimi degli esperti in interventi di risanamento da radon Gli esperti in interventi di risanamento radon devono essere in possesso dei seguenti requisiti: La prima valutazione della concentrazione media annua di attività del Radon deve essere effettuata entro 24 mesi dall’inizio dell’attività o dalla definizione delle aree a rischio o dalla identificazione delle specifiche tipologie nel Piano nazionale. Il documento che viene redatto a seguito della valutazione è parte integrante del Documento di Valutazione del Rischio (articolo 17 del D.lgs. del 9 aprile 2008, n. 81). Cadenza delle misure: - Ogni volta che vengono fatti degli interventi strutturali a livello di attacco a terra, o di isolamento termico Se viene superato il livello di riferimento di 300 Bq m-3, entro due anni vengono adottate misure correttive per abbassare il livello sotto il valore di riferimento. L’efficacia delle misure viene valutata tramite una nuova valutazione della concentrazione. In particolare: - A seguito di esito positivo (minore di 300 Bq m-3) le misurazioni vengono ripetute ogni 4 anni. Art. 17. Obblighi dell’esercente Fig. 1 - Art. 17. Obblighi dell’esercente ER = L’esercente si avvale dell’Esperto di Radioprotezione ...Segue in allegato Certifico Srl - IT | Rev. 0.0 2020
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