DPCM 07 Settembre 2020
ID 11488 | 06.09.2020
06.09.2020 - In allegato bozza DPCM 07.09.2020
In vigore dall'8 settembre 2020 e sono efficaci fino alla data del 30 settembre 2020.
Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.
ART. 1. (Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale)
1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull’intero territorio nazionale, le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020 sono prorogate sino al 30 settembre 2020, salvo quanto previsto dal comma 4.
2. Sono altresì confermate e restano efficaci, sino al 30 settembre 2020, le disposizioni contenute nelle ordinanze del Ministro della salute 12 agosto 2020 e 16 agosto 2020, salvo quanto previsto dal comma 3.
3. L’articolo 1, commi 1 e 2, dell’ordinanza del Ministro della salute 12 agosto 2020 non si applica nei casi previsti dall’articolo 6, commi 6 e 7, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020.
4. Al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 1, comma 6, lettera r), il primo periodo, è sostituito dal seguente: “r) ferma restando la ripresa delle attività dei servizi educativi e dell’attività didattica delle scuole di ogni ordine e grado secondo i rispettivi calendari, le istituzioni scolastiche continuano a predisporre ogni misura utile all’avvio nonché al regolare svolgimento dell’anno scolastico 2020/2021, anche sulla base delle indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-COV-2, elaborate dall’Istituto Superiore di Sanità di cui all’allegato 21”; al secondo periodo le parole “sono consentiti” sono sostituite dalle seguenti “sono altresì consentiti”; al terzo periodo la parola “altresì” è sostituita dalla seguente “parimenti”;
b) all’articolo 4, comma 1, dopo la lettera i), è aggiunta la seguente: “i-bis) ingresso nel territorio nazionale per raggiungere il domicilio/abitazione/residenza di una persona di cui alle lettere f) e h), anche non convivente, con la quale vi sia una stabile relazione affettiva”;
c) all’articolo 6, comma 6, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente: “ d-bis) agli ingressi per ragioni non differibili, inclusa la partecipazione a manifestazioni sportive e fieristiche di livello internazionale, previa autorizzazione del Ministero della salute e con obbligo di presentare al vettore all'atto dell'imbarco, e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, l'attestazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, ad un test
molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo.”;
d) l’allegato 15 (Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19 in materia di trasporto pubblico) è sostituito dall’ allegato 15 di cui all’allegato A al presente decreto;
e) l’allegato 20 (Spostamenti da e per l’estero) è sostituito dall’allegato 20 di cui all’allegato B al presente decreto;
f) dopo l’allegato 20 è aggiunto l’allegato 21 di cui all’allegato C al presente decreto.
ART. 2. (Disposizioni finali)
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data dell’8 settembre 2020 e sono efficaci fino alla data del 30 settembre 2020.
2. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
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Collegati:
Rischio biologico Coronavirus | Titolo X D.Lgs. 81/08
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