Luoghi di lavoro e barriere architettoniche
ID 10078 | 00 2020
Documento e riferimenti normativi sui luoghi di lavoro e lavoratori disabili.
Ferma restando la competenza comunale in materia di barriere architettoniche, in merito ai soggetti disabili l’art. 63 del D.Lgs 81/08 stabilisce che:
[…] 2. i luoghi di lavoro devono essere strutturati tenendo conto, se del caso, dei lavoratori disabili;
3. l’obbligo di cui al comma 2 vige in particolare per le porte, le vie di circolazione, gli ascensori e le relative pulsantiere, le scale e gli accessi alle medesime, le docce, i gabinetti ed i posti di lavoro utilizzati da lavoratori disabili;
4. la disposizione di cui al comma 2 non si applica ai luoghi di lavoro già utilizzati prima del 01.01.1993; in ogni caso devono essere adottate misure idonee a consentire la mobilità e l’utilizzazione dei servizi sanitari e di igiene personale.
La Circolare del Ministero, del Lavoro (n. 102 del 07.08.1995) precisa che, ferma restando l’applicazione delle disposizioni concernenti l’abbattimento delle barriere architettoniche (DPR 503/96, L. 13/89, DM 236/89, L. 104/92 e successive modifiche ed integrazioni), esse devono essere attuate solo nel caso in cui siano effettivamente presenti detti lavoratori.
Per gli edifici di nuova costruzione, dovranno essere rispettate le disposizioni concernenti l'abbattimento delle barriere architettoniche.
I requisiti edilizi richiesti per favorire la mobilità dei lavoratori con difficoltà motorie sono quelli riportati nella legge sul superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati; per gli edifici aperti al pubblico, in particolare, deve essere garantito il requisito dell’accessibilità.
In base a quanto disposto dall’art. 63, comma 4, D.Lgs. 81/08, per i posti di lavoro riguardanti sia le attività pubbliche che private, si avrà una doppia possibilità:
- per i posti di lavoro utilizzati prima del 01.01.1993: accessibilità parziale, riguardante cioè un’area limitata all’interno della quale si svolge l’attività del disabile, per consentirne la mobilità, nonché l’utilizzazione dei servizi sanitari e di igiene personale, a meno che le norme legislative e regolamentari esistenti non prevedono disposizioni più restrittive (Circ. 22/06/1989 n. 1669/UL);
- per i posti di lavoro utilizzati dopo il 01/01/1993: accessibilità completa.
Quindi si ritiene opportuno che tutti i nuovi ambienti di lavoro siano realizzati garantendo in partenza l’adattabilità degli stessi in tempi successivi.
Se la struttura è aperta al pubblico, deve anche rispondere al requisito di visitabilità, intesa come un livello di accessibilità limitato ad una parte più o meno estesa dell’edificio o delle unità immobiliari, che consente comunque ogni tipo di relazione fondamentale anche alle persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale. Deve garantire l’accesso ad almeno un servizio igienico per ogni unità immobiliare (D.M. 236/89 art. 2, 3, 5.5).
Negli interventi di ristrutturazione si deve garantire il soddisfacimento di requisiti analoghi a quelli prescritti per la nuova edificazione, salvo il caso di dimostrata impossibilità tecnica connessa agli elementi strutturali ed impiantistici.
Per adattabilità si intende la possibilità di modificare nel tempo lo spazio costruito a costi limitati, allo scopo di renderlo completamente ed agevolmente fruibile anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, mentre per accessibilità si intende la possibilità, anche per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di raggiungere l’edificio e le sue singole unità, di entrarvi agevolmente e di fruire di spazi ed attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza ed autonomia. (D.M. 236/89 art. 2).
L’accessibilità consente pertanto la totale fruizione nell’immediato, mentre la adattabilità rappresenta un livello ridotto di qualità, potenzialmente suscettibile, per originaria previsione progettuale, di trasformazione in livello di accessibilità; l’adattabilità è pertanto una accessibilità differita.
Ne consegue che, qualora sia necessario effettuare lavori di modifica gravosi o costosi (es. abbattimento di pareti, rifacimenti di impianti, ecc.), l'edificio o il singolo posto di lavoro potrebbero non configurarsi come adattabili. Devono inoltre essere accessibili gli edifici sedi di aziende o imprese soggette alla normativa sul collocamento obbligatorio, secondo le norme specifiche di cui al punto 4.5. (D.M. 236/89 – art. 3.3 lettera c)
Nelle unità immobiliari sedi di attività aperte al pubblico, di superficie netta inferiore a mq. 250, il requisito della visitabilità si intende soddisfatto se gli spazi di relazione nei quali il cittadino entra in rapporto con la funzione ivi svolta, sono accessibili. (D.M. 236/89 art. 3.4 lettera e)
Nei luoghi di lavoro sedi di attività non aperte al pubblico e non soggette alla normativa sul collocamento obbligatorio, è sufficiente che sia soddisfatto il solo requisito della adattabilità. (D.M. 236/89 art. 3.4 lettera f)
Negli edifici sedi di aziende o imprese soggette al collocamento obbligatorio il requisito della accessibilità si considera soddisfatto se sono accessibili tutti i settori produttivi, gli uffici amministrativi ed almeno un servizio igienico per ogni nucleo di servizi igienici previsto.
Deve essere sempre garantita la fruibilità delle mense, degli spogliatoi, dei luoghi ricreativi e di tutti i servizi di pertinenza. (D.M. 236/89 art. 4.5).
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D.Lgs 81/08
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Art. 63. Requisiti di salute e di sicurezza
1. I luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti indicati nell'allegato IV.
2. I luoghi di lavoro devono essere strutturati tenendo conto, se del caso, dei lavoratori disabili.
3. L'obbligo di cui al comma 2 vige in particolare per le porte, le vie di circolazione, gli ascensori e le relative pulsantiere, le scale e gli accessi alle medesime, le docce, i gabinetti ed i posi di lavoro utilizzati da lavoratori disabili.
4. La disposizione di cui al comma 2 non si applica ai luoghi di lavoro già utilizzati prima del 1° gennaio 1993; in ogni caso devono essere adottate misure idonee a consentire la mobilità e l'utilizzazione dei servizi sanitari e di igiene personale.
5. Ove vincoli urbanistici o architettonici ostino agli adempimenti di cui al comma 1 il datore di lavoro, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e previa autorizzazione dell'organo di vigilanza territorialmente competente, adotta le misure alternative che garantiscono un livello di sicurezza equivalente.
6. Comma abrogato dal D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.
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Collegati
D.Lgs. 81/2008 Testo Unico Salute e Sicurezza Lavoro
Circolare 22/06/1989 n. 1669/UL
Circolare 7 agosto 1995 n. 102/1995