Decreto 10 luglio 2020 | RTV Edifici tutelati V.10 DM 3 agosto 2015
Appunti Prevenzione Incendi | ||
24 Novembre 2024 | ||
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Decreto 10 luglio 2020 | RTV Edifici tutelati La nuova RTV è aggiunta alla Sezione V del DM 3 agosto 2015 capitolo «V.10 - Musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi», contenente le norme tecniche di prevenzione incendi per gli edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi. Decreto 10 luglio 2020 (GU Serie Generale n.183 del 22-07-2020) Entrata in vigore: 21.08.2020 Art. 1. Nuove norme tecniche di prevenzione incendi per edifici sottoposti a tutela 1. Sono approvate le norme tecniche di prevenzione incendi per gli edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi di cui all’allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto. Art. 2. Campo di applicazione 1. Le norme tecniche di cui all’art. 1 si possono applicare agli edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi, di cui all’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, ivi individuate con il numero 72, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero a quelle di nuova realizzazione. Art. 3. Modifiche al decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015 1. All’art. 2, comma 1, del decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015, dopo il numero «71;» è aggiunto il seguente: «72, limitatamente agli edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi;». Art. 4. Norme finali 1. Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. ... ALLEGATO 1 (ART. 1) REGOLE TECNICHE VERTICALI Capitolo V.10 Musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi in edifici tutelati Collegati: |
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