Prassi di Riferimento UNI per il Servizio Prevenzione e Protezione SPP Art. 33 D.Lgs. 81/2008
Appunti Sicurezza lavoro | ||
24 Novembre 2024 | ||
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UNI/PdR 87:2020 | Attività tipiche SPP art. 33 del D.Lgs. 81/2008 Data entrata in vigore: 01 luglio 2020 Prassi di Riferimento per il Servizio Prevenzione e Protezione SPP Art. 33 D.Lgs. 81/2008. UNI/PdR 87:2020 Servizio prevenzione e protezione - Attività tipiche del servizio di prevenzione e protezione così come previsto dall’art. 33 del D.Lgs. 81/2008. La prassi di riferimento fornisce elementi utili al datore di lavoro e, in generale, a tutti i soggetti coinvolti nell’organizzazione e gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, per esplicitare le attività tipiche svolte nell’ambito del servizio di prevenzione e protezione così come previsto dall’art. 33 del D.Lgs. 81/2008. La figura del Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione sul lavoro è diventata ancora più cruciale nel periodo di gestione dell’emergenza sanitaria, e lo sarà ancora di più nei prossimi mesi, in cui è fondamentale non abbassare la guardia nelle misure di contenimento del virus. La prassi di riferimento costituisce un importante punto di riferimento per il datore di lavoro e per tutti i soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza sui luoghi di lavoro in quanto, partendo dal D.Lgs 81/2008, prende in esame tutti i compiti generali del servizio di prevenzione. Tali compiti vanno dall’analisi dei documenti aziendali, alle visite degli ambienti di lavoro e relative macchine e attrezzature; dall’interazione con i soggetti dell’organizzazione aziendale alle relazioni con i soggetti pubblici; dall’impostazione del processo valutativo alla redazione del documento di valutazione dei rischi; dalla progettazione di interventi informativi e formativi alla realizzazione degli stessi. Si tratta di attività di tipo tecnico, gestionale, organizzativo e relazionale che risultano fondamentali per l’efficacia e l’efficienza dell’azione di prevenzione all’interno dell’organizzazione. L’impegno e il tempo del Servizio di Prevenzione e Protezione da dedicare allo svolgimento delle attività, dipende da diversi fattori come le dimensioni aziendali, la minore o maggiore complessità organizzativa, la tipologia di rischi presenti in relazione all’attività produttiva svolta dall’organizzazione, il contesto territoriale di riferimento, il livello di conformità alle leggi e regolamenti e la cultura organizzativa. Se nella prima parte la UNI/PdR 87:2020 individua le aree di intervento, le attività tipiche e i compiti relativi al SPP, nella seconda organizza tali attività in un approccio strutturato per processi che consente un’efficace sistematizzazione. In una prima fase – quella della pianificazione - vengono identificati gli ambiti di intervento e delle attività tipiche che dovranno essere svolte dal servizio di prevenzione e protezione aziendale sulla base dell’analisi del contesto organizzativo. Nella fase dell’attuazione – che rappresenta il momento in cui si attua ciò che si è pianificato - vengono effettuati i controlli operativi sulle misure di prevenzione e protezione. Una volta verificati i risultati raggiunti, attraverso riesami periodici e valutazioni prestazionali (fase di check) si passa alla fase finale dell’azione in cui, sulla base degli esiti delle verifiche e delle valutazioni prestazionali, vengono identificate le azioni correttive da intraprendere ai fini del miglioramento continuo. Tale approccio costituisce una modalità particolarmente efficace per organizzare e gestire le attività di un servizio di prevenzione e protezione in modo da creare valore aggiunto per la sicurezza nei luoghi di lavoro, ottimizzando tempi, costi e prestazioni. D.Lgs. 81/2008 1. Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede: a) all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrita' degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale; 2. I componenti del servizio di prevenzione e protezione sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni di cui al presente decreto legislativo. 3. Il servizio di prevenzione e protezione e' utilizzato dal datore di lavoro. Fonte: UNI
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