Legge n. 27/2020 | Nuovi limiti deposito temporaneo rifiuti dal 30.04.2020
Appunti Ambiente | ||
23 Novembre 2024 | ||
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Legge n. 27/2020 | Nuovi limiti deposito temporaneo rifiuti ID 10685 | 02.05.2020 - Scheda PDF allegata Abbonati Dal 30.04.2020 il deposito è consentito fino ad un quantitativo massimo doppio, mentre il limite temporale massimo non può avere durata superiore a 18 mesi. La deroga è stata introdotta dalla legge 24 Aprile 2020 n. 27 per fronteggiare lo stato di emergenza causato dal Covid-19 e modifica le quantità e ai limiti temporali massimi previsti dal Codice dell’ambiente per l’effettuazione del deposito temporaneo di rifiuti. La legge 24 Aprile 2020 n. 27, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi (in GU n.110 del 29-04-2020 - SO n. 16), ha introdotto nuovi limiti temporali e quantitativi del deposito temporaneo dei rifiuti. Art. 113 -bis decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge dalla Legge 24 Aprile 2020 n. 27 (Proroghe e sospensioni di termini per adempimenti in materia ambientale). 1. Fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi, il deposito temporaneo di rifiuti, di cui all’articolo 183, comma 1, lettera bb), numero 2), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è consentito fino ad un quantitativo massimo doppio, mentre il limite temporale massimo non può avere durata superiore a diciotto mesi. Dal 30.04.2020 il deposito è consentito fino ad un quantitativo massimo doppio, mentre il limite temporale massimo non può avere durata superiore a 18 mesi. Art. 183, comma 1, lettera bb) , numero 2), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantita' in deposito; Collegati: |
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