Guida Schede Dati di Sicurezza e Scenari d’Esposizione | ECHA
ID 3824 | Update 2018
Rev. 2018 Rev. 2016
Lo scopo della guida è aiutare i fornitori e i destinatari delle schede di dati di sicurezza a compilare e comprendere più agevolmente le informazioni sulle sostanze e sugli usi.
La guida contiene:
- esempi di schede di dati di sicurezza e scenari d’esposizione; - chiare descrizioni delle informazioni contenute in ciascuna sezione della scheda di dati di sicurezza e dello scenario d’esposizione; - consigli su cosa fare per promuovere l’uso sicuro e il rispetto della normativa; - suggerimenti destinati ai fornitori sulle informazioni necessarie agli utilizzatori a valle; - indicazioni per i destinatari sulle azioni che potrebbero dover intraprendere sulla base delle informazioni ricevute.
Le schede di dati di sicurezza (SDS)
comprendono informazioni sulle proprietà e sui pericoli della sostanza o della miscela, istruzioni per la manipolazione, lo smaltimento e il trasporto e misure di pronto soccorso, antincendio e di controllo dell'esposizione. Il formato e il contenuto delle schede di dati di sicurezza sono specificati nel regolamento REACH. Una scheda di dati di sicurezza deve essere fornita agli utilizzatori a valle per:
- una sostanza o miscela classificata come pericolosa ai sensi del regolamento CLP; - una sostanza persistente, bioaccumulabile e tossica (PBT) o molto persistente e molto bioaccumulabile (vPvB); oppure - una sostanza inclusa nell'elenco delle sostanze candidate estremamente preoccupanti (SVHC).
Tuttavia, se la sostanza o miscela è anche venduta al pubblico, non è necessario fornire una scheda di dati di sicurezza a meno che questa non venga richiesta da un utilizzatore a valle o un distributore.
Per le miscele che non sono classificate come pericolose ma che contengono determinate sostanze pericolose, è necessario fornire una scheda di dati di sicurezza qualora gli utilizzatori a valle o i distributori la richiedano.
La scheda di dati di sicurezza deve essere aggiornata senza indugio qualora diventino disponibili nuove informazioni sui pericoli o in merito alla necessità di adottare misure di gestione dei rischi più severe.
Quando gli utilizzatori a valle ricevono una scheda di dati di sicurezza, devono individuare e mettere in atto misure opportune per controllare i rischi in modo adeguato. I fornitori e i destinatari delle scheda di dati di sicurezza sono invitati a verificare che le informazioni prescritte siano fornite. L'ECHA e le autorità incaricate dell'applicazione hanno sviluppato una lista di controllo che è disponibile per questo scopo. Gli utilizzatori a valle sono incoraggiati a informare i loro fornitori in merito a inesattezze o incongruenze nella scheda di dati di sicurezza ricevuta.
Quando non è necessaria alcuna scheda di dati di sicurezza, il fornitore deve comunque fornire informazioni sufficienti per un uso sicuro. Qualora a qualsiasi sostanza si applichino delle restrizioni o delle autorizzazioni, si devono fornire i dettagli necessari. I fornitori di articoli che contengono più dello 0,1 % p/p di una sostanza inclusa nell'elenco delle sostanze candidate devono fornire informazioni sufficienti agli utilizzatori a valle e ai distributori al fine di consentirne un uso sicuro.
Gli scenari d'esposizione (SE)
forniscono informazioni su come sia possibile controllare l'esposizione dei lavoratori, dei consumatori e dell'ambiente alle sostanze pericolose durante l'uso. Si devono includere dei rilevanti scenari d'esposizione come allegato alla scheda di dati di sicurezza di una sostanza, qualora un'azienda nella catena di approvvigionamento abbia effettuato una valutazione della sicurezza chimica ai sensi del regolamento REACH.
L'armonizzazione e l'automazione sono elementi essenziali per una comunicazione efficace. A sostegno della stessa, è stato concordato un formato di layout comune per gli scenari d'esposizione, inoltre, sono stati sviluppati il catalogo ESCom delle frasi standard e il formato IT standard (ESComXML). Questo consente lo scambio automatico di informazioni armonizzate sull'uso sicuro delle sostanze chimiche tra i vari attori della catena di approvvigionamento e i loro specifici sistemi.
Quando gli utilizzatori a valle ricevono gli scenari d'esposizione, devono verificare che gli stessi contemplino il loro uso della sostanza e le loro condizioni d'uso, oppure adottare misure alternative.
Il responsabile della formulazione di miscele pericolose deve identificare le informazioni pertinenti che devono essere comunicate a partire dagli scenari d'esposizione, nonché stabilire altresì il modo migliore per comunicare tali informazioni.
L'industria ha sviluppato due approcci per identificare le informazioni da comunicare. Nell'ambito dell'approccio chiamato "informazioni sull'uso sicuro delle miscele" (SUMI), le organizzazioni di settore identificano le misure di gestione dei rischi per i prodotti e gli usi tipici all'interno del settore. Esse generano informazioni sull'uso sicuro delle miscele fornendo tale consulenza in modo da consentirne un uso agevole da parte degli utenti e sulla base di un modello concordato.
I responsabili della formulazione selezionano le appropriate informazioni sull'uso sicuro delle miscele per il loro prodotto, e verificano che siano coerenti con gli scenari d'esposizione ricevuti dai loro fornitori. Un documento esplicativo è stato pubblicato dal DUCC (Downstream Users of Chemicals Coordination group), il gruppo di coordinamento degli utilizzatori a valle di sostanze chimiche.
Il secondo approccio, denominato "identificazione dei componenti principali" (lead component identification, LCID), è pensato per situazioni nelle quali non sono disponibili adeguate informazioni sull'uso sicuro delle miscele. Il responsabile della formulazione identifica i componenti principali in una miscela e deriva informazioni sull'uso sicuro per la miscela dalle misure di gestione dei rischi per i componenti principali. Il CEFIC (Consiglio europeo dell'industria chimica) ha pubblicato una guida pratica sulla metodologia LCID.
Fonte: ECHA
Info e download
Collegati Regolamento (CE) n. 1907/2006 REACH Regolamento (CE) n. 1272/2008 CLP
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