Bozza DM gestione sicurezza antincendio luoghi lavoro
In allegato bozza Decreto Ministero dell'Interno che stabilisce, in attuazione dell’articolo 46, comma 3 lettera a punto 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, i criteri per la gestione in esercizio ed in emergenza della sicurezza antincendio e si applica attività che si svolgono nei luoghi di lavoro come definiti dall’articolo 62, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Il DM andrà ad abrogare l’art. 3 comma 1 lett. f, l’art. 5, l’art. 6 e l’art. 7 del decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale del 10 marzo 1998.
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Art. 1 Campo di applicazione
1. Il presente decreto stabilisce i criteri per la gestione in esercizio ed in emergenza della sicurezza antincendio, in attuazione dell’articolo 46, comma 3, lettere a punto 4 e b del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
2. Il presente decreto si applica alle attività che si svolgono nei luoghi di lavoro come definiti dall’articolo 62, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
3. Per le attività che si svolgono nei cantieri temporanei o mobili di cui al titolo IV del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e per le attività industriali di cui al decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano limitatamente alle prescrizioni di cui agli articoli 4, 5 e 6.
Art. 2 Gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza
1. Il datore di lavoro adotta le misure di gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza, in funzione dei fattori di rischio incendio presenti presso la propria attività, secondo i criteri indicati negli allegati I, II che costituiscono parte integrante al presente decreto.
2. Nei casi sottoelencati il datore di lavoro predispone un piano di emergenza in cui sono riportate le misure di gestione della sicurezza antincendio in emergenza di cui al comma 1:
- luoghi di lavoro ove sono occupati almeno 10 lavoratori;
- luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di 50 persone, indipendentemente dal numero dei lavoratori;
- luoghi di lavoro che rientrano nell’allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.
3. Nel piano di emergenza sono altresì riportati i nominativi dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e di gestione delle emergenze, o quello del datore di lavoro, nei casi di cui all’articolo 34 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
4. Per i luoghi di lavoro che non rientrano in nessuno dei casi indicati al comma 2, il datore di lavoro non è obbligato a redigere il piano di emergenza, ferma restando la necessità di adottare misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio; tali misure sono, comunque, riportate nel documento di valutazione dei rischi.
Art. 3 Informazione e formazione dei lavoratori
Il datore di lavoro adotta le misure finalizzate a fornire ai lavoratori una adeguata informazione e formazione sui rischi di incendio secondo i criteri di cui all'allegato I, in funzione dei fattori di rischio incendio presenti presso la propria attività.
Art. 4 Designazione degli addetti al servizio antincendio
1. All'esito della valutazione dei rischi d'incendio e sulla base delle misure di gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza, ivi incluso il piano di emergenza, laddove previsto, il datore di lavoro designa i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, di seguito chiamati “addetti al servizio antincendio”, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, o se stesso nei casi previsti dall'articolo 34 del medesimo decreto.
2. I lavoratori designati devono frequentare i corsi di formazione e di aggiornamento di cui all’articolo 5 del presente decreto.
Art. 5 Formazione ed aggiornamento degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell’emergenza
1. Conformemente a quanto stabilito dall’articolo 37, comma 9, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il datore di lavoro assicura la formazione degli addetti al servizio antincendio, secondo quanto previsto nell'allegato III che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. Per le attività di cui all’allegato IV, è previsto che gli addetti al servizio antincendio conseguano l'attestato di idoneità tecnica di cui all’articolo 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512.
3. Fermo restando l'obbligo di cui al comma 2, qualora il datore di lavoro ritenga necessario che l'idoneità tecnica del personale sia comprovata da apposita attestazione, la stessa è acquisita secondo le procedure di cui all'articolo 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512.
4. Conformemente a quanto stabilito dall’articolo 43, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il personale del Ministero della Difesa “addetto al servizio antincendio” può assolvere l’obbligo di formazione e di idoneità tecnica di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo attraverso la formazione specifica e il superamento delle specifiche prove di accertamento tecnico svolti presso gli istituti o le scuole della propria Amministrazione.
5. Gli addetti al servizio antincendio frequentano specifici corsi di aggiornamento con cadenza almeno quinquennale, secondo quanto previsto nell’allegato III.
6. Oltre che dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, i corsi di cui al presente articolo possono essere svolti anche da soggetti, pubblici o privati, tenuti ad avvalersi di docenti in possesso dei requisiti di cui all’articolo 6.
7. I corsi di cui al presente articolo possono anche essere svolti direttamente dal datore di lavoro, ove il medesimo abbia i requisiti di cui all’articolo 6, oppure avvalendosi di lavoratoriì dell’azienda in possesso dei requisiti di cui all’articolo 6.
Art. 6 Requisiti dei docenti
1. I docenti dei corsi di formazione ed aggiornamento degli addetti antincendio devono possedere i requisiti di seguito indicati.
2. I docenti della parte teorica e della parte pratica devono possedere il diploma di scuola secondaria di secondo grado e, inoltre, almeno uno dei seguenti requisiti:
a) documentata esperienza come docenti in materia antincendio, sia in ambito teorico che in ambito pratico, di almeno novanta ore, svolte alla data di entrata in vigore del presente decreto;
b) avere frequentato con esito positivo un corso di formazione per docenti teorico/pratici erogato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell’articolo 14, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, secondo le modalità definite all’allegato V che costituisce parte integrante del presente decreto per i corsi di tipo A;
c) iscrizione negli elenchi del Ministero dell’interno di cui al decreto del Ministro dell’interno del 5 agosto 2011 e frequenza con esito positivo di un corso di formazione per docenti di cui al comma 4, lettera b) del presente articolo, limitatamente al modulo 10 di esercitazioni pratiche;
d) personale cessato dal servizio, che ha prestato servizio per almeno dieci anni nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco nei ruoli operativi dei dirigenti e dei direttivi, dei direttivi aggiunti, degli ispettori antincendi dei corrispondenti ruoli speciali ad esaurimento.
3. I docenti della sola parte teorica devono possedere il diploma di scuola secondaria di secondo grado e, inoltre, almeno uno dei seguenti requisiti:
a) documentata esperienza come docenti in materia antincendio, in ambito teorico, di almeno novanta ore, svolte alla data di entrata in vigore del presente decreto;
b) avere frequentato con esito positivo un corso di formazione per docenti teorici erogato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell’articolo 14, comma 2, lettera g), del decreto legislativo n. 139 del 2006, secondo le modalità definite all’allegato V per corsi di tipo B;
c) iscrizione negli elenchi del Ministero dell’Interno di cui al decreto del Ministro dell’Interno del 5 agosto 2011;
d) personale cessato dal servizio, che ha prestato servizio per almeno dieci anni nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco nei ruoli operativi dei dirigenti e dei direttivi, dei direttivi aggiunti, degli ispettori antincendi dei corrispondenti ruoli speciali ad esaurimento.
4. I docenti della sola parte pratica devono possedere, almeno uno dei seguenti requisiti:
a) documentata esperienza come docenti in materia antincendio, in ambito pratico, di almeno novanta ore, svolte alla data di entrata in vigore del presente decreto;
b) avere frequentato con esito positivo un corso di formazione per docenti pratici erogato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell’articolo 14, comma 2, lettera g) del decreto legislativo n.139 del 2006, secondo le modalità definite all’allegato V per corsi di tipo C;
c) personale cessato dal servizio, che ha prestato servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco nel ruolo dei capi reparto e dei capi squadra per almeno dieci anni.
5. I docenti devono frequentare specifici corsi di aggiornamento con cadenza almeno quinquennale, secondo quanto previsto nell’allegato V.
6. I docenti dovranno fornire, su richiesta dell’organo di vigilanza, la documentazione attestante i requisiti di cui al presente articolo o dichiarazione sostitutiva resa ai sensi di legge.
Art. 7 Disposizioni transitorie e finali
1. I corsi di cui all’articolo 5, già programmati con i contenuti dell’allegato IX del decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale del 10 marzo 1998, sono considerati validi se svolti entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente decreto.
2. Fatti salvi gli obblighi di informazione, formazione e aggiornamento in capo al datore di lavoro in occasione di variazioni normative, l’obbligo di aggiornamento degli addetti al servizio antincendio decorre dalla data della formazione o dell’ultimo aggiornamento svolto. Nei casi in cui la formazione o l’ultimo aggiornamento sia stato erogato da più di 5 anni prima dell’entrata in vigore del presente decreto, l’obbligo di aggiornamento dovrà essere ottemperato entro 12 mesi dall’entrata in vigore del presente decreto.
3. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati l’art. 3 comma 1 lett. f, l’art. 5, l’art. 6 e l’art. 7 del decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale del 10 marzo 1998.
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ALLEGATO I - GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO IN ESERCIZIO
ALLEGATO II GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO IN EMERGENZA
ALLEGATO III CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO PER ADDETTI AL SERVIZIO ANTINCENDIO
ALLEGATO IV IDONEITA’ TECNICA DEGLI ADDETTI AL SERVIZIO ANTINCENDIO
ALLEGATO V - CORSI DI FORMAZIONE E DI AGGIORNAMENTO DEI DOCENTI DEI CORSI ANTINCENDIO
[...] Segue in allegato
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Info e download
D.M. 10 marzo 1998
D.M. 10 marzo 1998
Bozza del nuovo Decreto 10 Marzo 1998
ebook Codice Prevenzione Incendi (RTO)
Nuovo DM 10 Marzo 1998: bozza Luglio 2018