Protezione dell'Ozono: Quadro normativo | Ed 02.2020
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Protezione dell'Ozono: Quadro normativo | Ed. 02.2020 ID 10157 | 15.02.2020 Quadro normativo sulla protezione dell'Ozono nell'UE (IT), dal Protocollo di Montreal e Convenzione di Vienna (attuate in EU con Decisione 88/540/CEE. L'UE emana inoltre il Regolamento (CE) n. 1005/2009 che va oltre i requisiti del protocollo di Montreal in diversi casi. PROTOCOLLO DI MONTREAL Alla fine degli anni ottanta, nel quadro del protocollo di Montreal, i governi di tutto il mondo hanno convenuto di proteggere lo strato di ozono terrestre eliminando gradualmente le sostanze che lo riducono emesse dalle attività umane. In Europa, il protocollo è attuato attraverso una legislazione a livello dell’UE che non solo consegue gli obiettivi fissati ma comporta anche misure più rigorose e ambiziose. L’azione globale nel quadro del protocollo di Montreal ha interrotto la riduzione dello strato di ozono consentendo di avviarne il recupero, ma resta ancora molto da fare per garantire una ripresa stabile. Il REGOLAMENTO UE SULL'OZONO L’attuale “regolamento sull’ozono” CHE fornisce la base giuridica per la protezione dello strato di ozono nell'Unione europea (regolamento (CE) n. 1005/2009) contiene una serie di misure per assicurare obiettivi più ambiziosi. Mentre il protocollo di Montreal disciplina la produzione di queste sostanze e il loro commercio all’ingrosso, il regolamento sull’ozono ne vieta l’uso nella maggior parte dei casi (alcuni usi sono ancora autorizzati nell’UE). Inoltre, disciplina non soltanto le sostanze all’ingrosso, ma anche quelle contenute in prodotti e apparecchiature. Il regolamento sull’ozono dell’UE stabilisce inoltre i requisiti per tutte le importazioni ed esportazioni di sostanze che riducono lo strato di ozono e regola e controlla non solo le sostanze contemplate dal protocollo di Montreal (oltre 90 sostanze chimiche), ma anche altre che non vi sono incluse (cinque sostanze chimiche aggiuntive, le cosiddette “nuove sostanze”). Nel 2017 la Commissione europea ha avviato una valutazione del regolamento (CE) n. 1005/2009 sull'ozono (allegata), al fine di esaminarne l'attuazione e le prestazioni in tutta l'UE. La valutazione è stata completata nel 2019. LA DECISIONE 88/540/CEE SULLA CONVENZIONE DI VIENNA Decisione 88/540/CEE relativa alla conclusione della convenzione di Vienna per la protezione dello strato di ozono e del protocollo di Montreal relativo a sostanze che riducono lo strato di ozono SCOPO DELLA CONVENZIONE E DELLA DECISIONE PUNTI CHIAVE Come obbligo generale, le parti devono adottare le misure appropriate per proteggere la salute umana e l’ambiente dagli effetti negativi derivanti o che potrebbero derivare da attività umane che modificano o che possono modificare lo strato di ozono. In particolare, sulla base di considerazioni scientifiche e tecniche pertinenti, le parti devono: La ricerca sullo strato di ozono e le valutazioni scientifiche che coinvolgono le parti, direttamente o all’interno di organismi internazionali, si concentrano su: Inoltre, le parti sono tenute a: La Conferenza delle parti (in cui tutti i paesi firmatari sono rappresentati e hanno diritto di voto): Dopo che la convenzione è rimasta in vigore per quattro anni, una parte può annunciare la propria intenzione di uscire. Ciò ha effetto un anno dopo. APPLICAZIONE CONVENZIONE E DECISIONE CONTESTO (1) Strato di ozono: lo strato di ozono atmosferico presente al di sopra dello strato limite del pianeta. DOCUMENTI PRINCIPALI Convenzione di Vienna per la protezione dello strato di ozono (GU L 297 del 31.10.1988, pag. 10). Decisione 88/540/CEE del Consiglio, del 14 ottobre 1988, relativa alla conclusione della convenzione di Vienna per la protezione dello strato di ozono e del protocollo di Montreal relativo a sostanze che riducono lo strato di ozono (GU L 297 del 31.10.1988, pag. 8). DOCUMENTI CORRELATI Regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (GU L 286 del 31.10.2009, pag. 1). Protocollo di Montreal relativo a sostanze che riducono lo strato di ozono — Dichiarazione della Comunità economica europea (GU L 297 del 31.10.1988, pag. 21). Decisione 82/795/CEE del Consiglio, del 15 novembre 1982, sul rafforzamento delle misure precauzionali riguardanti i clorofluorocarburi nell’ambiente (GU L 329 del 25.11.1982, pag. 29). Decisione 80/372/CEE del Consiglio del 26 marzo 1980, relativa ai clorofluorocarburi nell’ambiente (GU L 90 del 3.4.1980, pag. 45). Regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006 (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 195). LEGISLAZIONE PRINCIPALE IT Legge 4 luglio 1988, n. 277 Ratifica ed esecuzione della convenzione per la protezione della fascia d'ozono, con allegati, adottata a Vienna il 22 marzo 1985, nonche' di due risoluzioni finali adottate in pari data. (GU n.170 del 21-7-1988 - S.O. n. 64) Legge 28 dicembre 1993 n. 549 Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente. (GU n.305 del 30-12-1993) D.P.R. 16 novembre 2018, n. 146 Regolamento di esecuzione del Regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006.(GU n.7 del 09-01-2019) D.Lgs. 5 dicembre 2019 n. 163 Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006. D.Lgs. 13 settembre 2013 n. 108 Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni derivanti dal Regolamento (CE) n. 1005/2009 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono. (GU n.227 del 27-09-2013) Collegati |
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