Domande frequenti della Commissione: Tassonomia dell'UE - 20 Ottobre 2023
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27 Novembre 2024 | ||
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Domande frequenti della Commissione: Tassonomia dell'UE 2023 Il 20 ottobre 2023 la Commissione ha pubblicato risposte a domande frequenti riguardo ai criteri per determinare la "sostenibilità" delle attività ai sensi del regolamento 2020/852/UE sulla tassonomia. - Comunicazione della Commissione sull'interpretazione e sull'attuazione di talune disposizioni giuridiche dell'atto delegato relativo all'informativa a norma dell'articolo 8 del regolamento sulla tassonomia dell'UE per quanto riguarda la comunicazione di attività economiche e attivi ammissibili e allineati alla tassonomia (C/2023/6747). GU C/2023/305 del 20.10.2023 ______ Nel piano d'azione per finanziare la crescita sostenibile, adottato nel marzo 2018, la Commissione si è impegnata tra le altre cose a istituire un sistema di classificazione (o tassonomia) dell'UE chiaro e dettagliato per le attività economiche sostenibili, al fine di creare un linguaggio comune a tutti i soggetti coinvolti nel sistema finanziario. Il regolamento relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili («regolamento sulla tassonomia») ha creato un sistema di classificazione unificato a livello dell'UE per le attività economiche ecosostenibili e ha imposto obblighi di trasparenza a determinate imprese non finanziarie e finanziarie in relazione a tali attività. La Commissione ha adottato un atto delegato relativo agli aspetti climatici della tassonomia dell'UE ("atto delegato Clima") che stabilisce un elenco di criteri di vaglio tecnico per talune attività economiche al fine di determinare se si possa considerare che contribuiscono in modo sostanziale agli obiettivi di mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai cambiamenti climatici senza arrecare un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale. Queste attività sono denominate «attività allineate alla tassonomia». Il 9 marzo 2022 la Commissione ha modificato l'atto delegato «Clima» introducendo criteri di vaglio tecnico per talune attività connesse all'energia. Passato l'esame dei colegislatori, l'atto delegato «Clima» è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si applica a partire dal 1° gennaio 2022. Le modifiche all'atto delegato si applicano a partire dal 1° gennaio 2023. La presente comunicazione è pubblicata unitamente a un'altra comunicazione della Commissione, contenente risposte alle domande frequenti sull'informativa delle imprese relativa all'ammissibilità e all'allineamento alla tassonomia delle loro attività, ai sensi dell'articolo 8 del regolamento sulla tassonomia e del pertinente atto delegato (atto delegato «Informativa»). La presente comunicazione integra i precedenti orientamenti forniti dalla direzione generale della Stabilità finanziaria, dei servizi finanziari e dell'Unione dei mercati dei capitali (Domande frequenti sulle modalità con cui le imprese finanziarie e non finanziarie dovrebbero comunicare informazioni sulle attività economiche e gli attivi ammissibili alla tassonomia) e la comunicazione della Commissione sull'interpretazione di talune disposizioni giuridiche dell'atto delegato relativo all'informativa a norma dell'articolo 8 del regolamento sulla tassonomia dell'UE per quanto riguarda la comunicazione di attività economiche e attivi ammissibili. L'applicazione dei criteri di vaglio tecnico è essenziale affinché le imprese possano dimostrare l'allineamento alla tassonomia, ma è anche importante per individuare le possibilità di miglioramento di attività economiche che sono ammissibili alla tassonomia, ma non ancora allineate a quest'ultima. Il regolamento relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (SFDR) impone ai partecipanti ai mercati finanziari di utilizzare le informative sull'allineamento alla tassonomia delle imprese che beneficiano di investimenti per valutare il livello di prestazione ambientale dei prodotti finanziari commercializzati come sostenibili. La presente comunicazione contiene chiarimenti tecnici in risposta a domande frequenti relative ai criteri di vaglio tecnico fissati nell'atto delegato «Clima» e mira a facilitarne l'applicazione efficace. La presente comunicazione non affronta i numerosi quesiti e le numerose proposte riguardanti le motivazioni e gli elementi di prova alla base della scelta dei criteri. A tale riguardo la Commissione sottolinea che la valutazione d'impatto che accompagna l'atto delegato «Clima» contiene ulteriori spiegazioni sullo sviluppo dell'atto delegato, in particolare sul ragionamento seguito per definire i criteri di vaglio tecnico e sul bilanciamento tra i requisiti del regolamento sulla tassonomia. Le risposte alle domande frequenti raccolte nella presente comunicazione chiariscono le disposizioni della normativa vigente al momento della pubblicazione, senza estendere in alcun modo i diritti e gli obblighi che ne derivano né introdurre requisiti aggiuntivi per gli operatori interessati e le autorità competenti. Esse mirano unicamente ad assistere le imprese finanziarie e non finanziarie nell'attuazione delle disposizioni giuridiche pertinenti. Solo la Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a fornire un'interpretazione autoritativa del diritto dell'Unione. I pareri espressi nella presente comunicazione non pregiudicano la posizione che la Commissione europea può assumere dinanzi agli organi giurisdizionali nazionali e dell'Unione. ________ Contenuto Terminologia e normativa applicabile SEZIONE I - Domande trasversali SEZIONE II - Domande specifiche per settore sui criteri di vaglio tecnico SEZIONE III - Domande sui criteri DNSH ricorrenti [...] Comunicazione della Commissione atto delegato informativa tassonomia dell'UE / Domande frequenti Il regolamento relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili («regolamento sulla tassonomia») ha creato un sistema unificato di classificazione a livello dell'UE delle attività economiche ecosostenibili e ha imposto obblighi di trasparenza a determinate imprese non finanziarie e finanziarie in relazione a tali attività. Nel giugno 2021 la Commissione ha adottato un atto delegato relativo agli aspetti climatici della tassonomia dell'UE (atto delegato «Clima») per dare attuazione al regolamento sulla tassonomia in relazione alle attività economiche che contribuiscono in modo sostanziale agli obiettivi di mitigazione dei cambiamenti climatici e di adattamento agli stessi (denominate «attività allineate alla tassonomia»). Nel marzo 2022 ha modificato tale atto delegato aggiungendovi criteri per determinate nuove attività connesse all'energia. Nel luglio 2021 la Commissione ha adottato un atto delegato che specifica gli obblighi di informativa delle imprese ai sensi dell'articolo 8 del regolamento sulla tassonomia per quanto concerne l'ammissibilità e l'allineamento alla tassonomia delle loro attività (atto delegato «Informativa»). La Commissione ha già pubblicato tre serie di orientamenti sul contenuto dell'atto delegato «Informativa», in particolare: - un documento dei servizi della Commissione intitolato «Domande frequenti: cos'è l'atto delegato ex articolo 8 della tassonomia UE e come funzionerà nella pratica?»; Dal 1° gennaio 2023 le imprese non finanziarie inizieranno a comunicare i loro indicatori fondamentali di prestazione (KPI) relativi alla tassonomia. La presente comunicazione mira a fornire loro ulteriori orientamenti in materia di interpretazione e attuazione sotto forma di risposte alle domande frequenti concernenti le informazioni da comunicare a norma dell'atto delegato «Informativa». Se necessario la Commissione può aggiornare il presente documento. Le imprese finanziarie inizieranno a comunicare i rispettivi coefficienti di attivi verdi (GAR, green asset ratio)/coefficienti di investimenti verdi (GIR, green investment ratio) a partire dal 1° gennaio 2024. A tempo debito potrà essere adottata un'altra comunicazione, sempre sotto forma di domande e risposte, riguardante le informazioni che le imprese finanziarie devono comunicare a norma dell'atto delegato «Informativa». L'atto delegato «Informativa» impone alle imprese finanziarie di utilizzare i KPI comunicati dalle loro controparti (ad esempio le imprese non finanziarie) quando calcolano il GAR/GIR. Inoltre il regolamento relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (SFDR) fa obbligo ai partecipanti ai mercati finanziari di utilizzare i KPI comunicati dalle imprese che beneficiano di investimenti per valutare il livello di prestazione ambientale dei prodotti finanziari commercializzati. La presente comunicazione è pubblicata insieme a un'altra comunicazione della Commissione, che risponde alle domande frequenti riguardanti i criteri di vaglio tecnico delle attività economiche allineate alla tassonomia stabiliti nell'atto delegato «Clima» (comunicazione della Commissione sull'atto delegato «Clima»). Le risposte alle domande frequenti contenute nella presente comunicazione chiariscono le disposizioni della normativa vigente, senza estendere in alcun modo i diritti e gli obblighi che ne derivano né introdurre requisiti aggiuntivi per gli operatori interessati e le autorità competenti. Esse mirano unicamente ad assistere le imprese finanziarie e non finanziarie nell'attuazione delle disposizioni giuridiche pertinenti. Solo la Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a fornire un'interpretazione autoritativa del diritto dell'Unione. I pareri espressi nella presente comunicazione non pregiudicano la posizione che la Commissione europea può assumere dinanzi agli organi giurisdizionali nazionali e dell'Unione. [...]
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