Comunicazione della Commissione atto delegato aspetti climatici della tassonomia dell'UE
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Comunicazione della Commissione atto delegato aspetti climatici della tassonomia dell'UE / Domande frequenti
ID 20624 | 20.10.2023
Comunicazione della Commissione sull'interpretazione e sull'attuazione di talune disposizioni giuridiche dell'atto delegato relativo agli aspetti climatici della tassonomia dell'UE che fissa i criteri di vaglio tecnico per le attività economiche che contribuiscono in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e non arrecano un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale. (C/2023/6756)
GU C/2023/267 del 20.10.2023
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Nel piano d'azione per finanziare la crescita sostenibile, adottato nel marzo 2018, la Commissione si è impegnata tra le altre cose a istituire un sistema di classificazione (o tassonomia) dell'UE chiaro e dettagliato per le attività economiche sostenibili, al fine di creare un linguaggio comune a tutti i soggetti coinvolti nel sistema finanziario. Il regolamento relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili («regolamento sulla tassonomia») ha creato un sistema di classificazione unificato a livello dell'UE per le attività economiche ecosostenibili e ha imposto obblighi di trasparenza a determinate imprese non finanziarie e finanziarie in relazione a tali attività.
La Commissione ha adottato un atto delegato relativo agli aspetti climatici della tassonomia dell'UE ("atto delegato Clima") che stabilisce un elenco di criteri di vaglio tecnico per talune attività economiche al fine di determinare se si possa considerare che contribuiscono in modo sostanziale agli obiettivi di mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai cambiamenti climatici senza arrecare un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale. Queste attività sono denominate «attività allineate alla tassonomia». Il 9 marzo 2022 la Commissione ha modificato l'atto delegato «Clima» introducendo criteri di vaglio tecnico per talune attività connesse all'energia. Passato l'esame dei colegislatori, l'atto delegato «Clima» è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si applica a partire dal 1° gennaio 2022. Le modifiche all'atto delegato si applicano a partire dal 1° gennaio 2023.
La presente comunicazione è pubblicata unitamente a un'altra comunicazione della Commissione, contenente risposte alle domande frequenti sull'informativa delle imprese relativa all'ammissibilità e all'allineamento alla tassonomia delle loro attività, ai sensi dell'articolo 8 del regolamento sulla tassonomia e del pertinente atto delegato (atto delegato «Informativa»). La presente comunicazione integra i precedenti orientamenti forniti dalla direzione generale della Stabilità finanziaria, dei servizi finanziari e dell'Unione dei mercati dei capitali (Domande frequenti sulle modalità con cui le imprese finanziarie e non finanziarie dovrebbero comunicare informazioni sulle attività economiche e gli attivi ammissibili alla tassonomia) e la comunicazione della Commissione sull'interpretazione di talune disposizioni giuridiche dell'atto delegato relativo all'informativa a norma dell'articolo 8 del regolamento sulla tassonomia dell'UE per quanto riguarda la comunicazione di attività economiche e attivi ammissibili.
L'applicazione dei criteri di vaglio tecnico è essenziale affinché le imprese possano dimostrare l'allineamento alla tassonomia, ma è anche importante per individuare le possibilità di miglioramento di attività economiche che sono ammissibili alla tassonomia, ma non ancora allineate a quest'ultima. Il regolamento relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (SFDR) impone ai partecipanti ai mercati finanziari di utilizzare le informative sull'allineamento alla tassonomia delle imprese che beneficiano di investimenti per valutare il livello di prestazione ambientale dei prodotti finanziari commercializzati come sostenibili.
La presente comunicazione contiene chiarimenti tecnici in risposta a domande frequenti relative ai criteri di vaglio tecnico fissati nell'atto delegato «Clima» e mira a facilitarne l'applicazione efficace.
La presente comunicazione non affronta i numerosi quesiti e le numerose proposte riguardanti le motivazioni e gli elementi di prova alla base della scelta dei criteri. A tale riguardo la Commissione sottolinea che la valutazione d'impatto che accompagna l'atto delegato «Clima» contiene ulteriori spiegazioni sullo sviluppo dell'atto delegato, in particolare sul ragionamento seguito per definire i criteri di vaglio tecnico e sul bilanciamento tra i requisiti del regolamento sulla tassonomia.
Le risposte alle domande frequenti raccolte nella presente comunicazione chiariscono le disposizioni della normativa vigente al momento della pubblicazione, senza estendere in alcun modo i diritti e gli obblighi che ne derivano né introdurre requisiti aggiuntivi per gli operatori interessati e le autorità competenti. Esse mirano unicamente ad assistere le imprese finanziarie e non finanziarie nell'attuazione delle disposizioni giuridiche pertinenti. Solo la Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a fornire un'interpretazione autoritativa del diritto dell'Unione. I pareri espressi nella presente comunicazione non pregiudicano la posizione che la Commissione europea può assumere dinanzi agli organi giurisdizionali nazionali e dell'Unione.
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Contenuto
Terminologia e normativa applicabile
SEZIONE I - Domande trasversali
Domande in materia di processo, aggiornamenti e sviluppi ulteriori
Domande trasversali sulla portata delle attività economiche e sui criteri di vaglio tecnico nell’atto delegato «Clima»
SEZIONE II - Domande specifiche per settore sui criteri di vaglio tecnico
Silvicoltura
Attività manifatturiere
Energia
Fornitura di acqua, reti fognarie, trattamento dei rifiuti e decontaminazione
Trasporti
Edilizia e attività immobiliari
Informazione e comunicazione
Attività professionali, scientifiche e tecniche
SEZIONE III - Domande sui criteri DNSH ricorrenti
Appendice A - Criteri DNSH generici per l’adattamento ai cambiamenti climatici
Appendice C - Criteri DNSH generici per la prevenzione e la riduzione dell’inquinamento per quanto riguarda l’uso e la presenza di sostanze chimiche
Appendice D - Criteri DNSH generici per la protezione e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi
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