Direttiva 2014/35/UE (BT) e Norme Tecniche Armonizzate - Ed. 10.0 del 17 Marzo 2023
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Direttiva 2014/35/UE -BT- e Norme Tecniche Armonizzate 01.2023 ID 8977 | Ed. 9.0 dell'11 Gennaio 2023 Testo coordinato Direttiva 2014/35/UE - BT - con il Decreto di recepimento IT D.Lgs. n. 86/2016 e Norme armonizzate a Gennaio 2023. Disponibile il testo BT in formato mobile EPUB sugli Store segnalati ed il formato PDF direttamente dal nostro sito, copiabile/stampabile riservato Abbonati Marcatura CE. Ed. 9.0 2023 L'ebook riporta: 1. Direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione. (GU L 96/357 del 29.3.2014) 2. Decreto Legislativo 19 maggio 2016 n. 86 Attuazione della direttiva 2014/35/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione. (GU Serie Generale n.121 del 25-05-2016 - Suppl. Ordinario n. 16) 3. Elenco Norme armonizzate Direttiva bassa tensione 2014/35/UE a Gennaio 2023 Le norme armonizzate I riferimenti delle norme armonizzate pubblicati ai sensi della direttiva 2014/35/UE sono contenuti nelle: 1. Comunicazione 2018/C 326/02 del 14 Settembre 2018 - Comunicazione della Commissione nell’ambito dell’applicazione della direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione.2. Decisione di esecuzione (UE) 2019/1956 della Commissione del 26 novembre 2019 relativa alle norme armonizzate per il materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione redatte a sostegno della direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 306/26 del 27.11.2019) 3. Decisione di esecuzione (UE) 2020/1146 della Commissione del 31 luglio 2020 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/1956 per quanto riguarda le norme armonizzate per determinati apparecchi elettrici di uso domestico, i protettori termici, le apparecchiature e gli impianti di distribuzione via cavo per segnali televisivi, sonori e servizi interattivi, gli interruttori automatici, lo spegnimento dell’arco e la saldatura ad arco, i connettori da installazione destinati ad una connessione permanente in installazione fissa, i trasformatori, i reattori, le unità di alimentazione e loro combinazioni, il sistema di carica conduttiva dei veicoli elettrici, le installazioni elettriche e le fascette di cablaggio, i dispositivi per circuiti di comando, gli elementi di manovra, l’illuminazione di emergenza, i circuiti elettronici usati con gli apparecchi di illuminazione e le lampade a scarica. (GU L 250/121 del 03.08.2020) 4. Decisione di esecuzione (UE) 2020/1779 della Commissione del 27 novembre 2020 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/1956 per quanto riguarda le norme armonizzate per taluni apparecchi d’uso domestico e similare, sistemi di alimentazione a binario elettrificato per apparecchi di illuminazione, apparecchi di illuminazione di emergenza, apparecchi di comando non automatici per installazione elettrica fissa per uso domestico e similare, interruttori automatici, interruttori di prossimità, sorgenti di corrente per apparecchi di saldatura ad arco e apparecchi elettrici di misura, controllo e per utilizzo in laboratorio (GU L 399/6 del 30.11.2020) 5. Decisione di esecuzione (UE) 2021/1015 della Commissione del 17 giugno 2021 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/1956 per quanto riguarda le norme armonizzate per apparecchi di refrigerazione, apparecchi per gelati e produttori di ghiaccio, apparecchi da laboratorio per il riscaldamento di materiali, apparecchi automatici e semi-automatici da laboratorio per analisi ed altri usi, apparecchiature elettriche con i valori nominali relativi all’alimentazione elettrica, apparecchi per il trattamento della pelle con raggi ultravioletti ed infrarossi, apparecchi elettrici di riscaldamento per locali, ferri da stiro, cucine, fornelli, forni ed apparecchi similari, apparecchi elettrici a vapore per tessuti, dispositivi elettromeccanici per circuiti di comando, coperte, termofori, abbigliamento ed apparecchi riscaldanti flessibili similari e altro materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione. (GU L 222/40 del 22.6.2021) 6. Decisione di esecuzione (UE) 2021/2273 della Commissione del 20 dicembre 2021 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/1956 per quanto riguarda le norme armonizzate per prodotti laser, azionamenti elettrici a velocità variabile, convertitori elettronici di potenza, apparecchi di illuminazione, apparecchiature a bassa tensione, sistemi statici di continuità (UPS) e determinato altro materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione. (GU L 457/15 del 21.12.2021) 7. Decisione di esecuzione (UE) 2022/405 della Commissione del 3 marzo 2022 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/1956 per quanto riguarda le norme armonizzate per piastre di copertura e lastre, apparecchi di illuminazione, apparecchi elettrici, sistemi di alimentazione a binario elettrificato, interruttori, apparecchi elettrici di misura, controllo e per utilizzo in laboratorio, e apparecchiature per la saldatura a resistenza. (GU L 83/48 del 10.3.2022) 8. Decisione di esecuzione (UE) 2022/713 del 4 maggio 2022 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/1956 per quanto riguarda le norme armonizzate per apparecchi per il riscaldamento di liquidi, caricabatterie, scaldacqua istantanei, apparecchi elettrici ad accumulo per il riscaldamento dei locali, toilette elettriche, cabine con doccia multifunzione, apparecchi per il trattamento della pelle con raggi ultravioletti ed infrarossi e altro materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione. (GU L 133/26 del 10.05.2022) 9. Decisione di esecuzione (UE) 2023/98 della Commissione del 9 gennaio 2023 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/1956 per quanto riguarda le norme armonizzate per unità di alimentazione di lampada, apparecchi di illuminazione, apparecchi utilizzati per prove climatiche e ambientali e altri apparecchi di condizionamento della temperatura e dispositivi per la misura e il controllo della potenza. (GU L 8/16 dell'11.1.2023) e devono essere letti insieme, tenendo conto che la decisione modifica alcuni riferimenti pubblicati nella comunicazione. Art. 1 Campo di applicazione, messa a disposizione sul mercato e obiettivi di sicurezza della Direttiva 2014/35/UE 1. Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato ad una tensione nominale compresa fra 50 e 1.000 volt in corrente alternata e fra 75 e 1.500 volt in corrente continua, ad esclusione dei seguenti materiali e fenomeni: a) materiali elettrici destinati ad essere usati in ambienti esposti a pericoli di esplosione; 2. Il materiale elettrico che rientra nel campo di applicazione del comma 1 puo' essere messo a disposizione sul mercato dell'Unione europea solo se, costruito conformemente alla regola dell'arte in materia di sicurezza valida all'interno dell'Unione, non compromette, in caso di installazione e di manutenzione non difettose e di utilizzazione conforme alla sua destinazione, la sicurezza delle persone, degli animali domestici e dei beni. 3. I principali elementi degli obiettivi di sicurezza sono indicati nell'allegato I. 4. Viene garantita la libera circolazione in Italia del materiale elettrico conforme alle disposizioni del presente decreto legislativo. 5. Le imprese distributrici di elettricita', per quanto riguarda il materiale elettrico, non subordinano il raccordo o la fornitura di elettricita' agli utenti a requisiti di sicurezza piu' rigorosi degli obiettivi di sicurezza menzionati ai commi 2 e 3 ed enunciati nell'allegato I. Articolo 12 Presunzione di conformità sulla base di norme armonizzate Il materiale elettrico che è conforme alle norme armonizzate o a parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea è considerato conforme agli obiettivi di sicurezza di tali norme o parti di esse menzionati all’articolo 3 ed enunciati nell’allegato I. Articolo 13 Presunzione di conformità sulla base di norme internazionali 1. Ove non siano state elaborate e pubblicate norme armonizzate di cui all’articolo 12, gli Stati membri adottano ogni misura opportuna affinché le autorità competenti, ai fini della messa a disposizione sul mercato di cui all’articolo 3 o della libera circolazione di cui all’articolo 4, considerino del pari rispondente agli obiettivi di sicurezza menzionati all’articolo 3 ed enunciati nell’allegato I il materiale elettrico conforme alle disposizioni in materia di sicurezza delle norme internazionali elaborate dalla «International Electrotechnical Commission» (IEC) (Commissione elettrotecnica internazionale) per le quali sia stata espletata la procedura di pubblicazione di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo. 2. Le disposizioni in materia di sicurezza di cui al paragrafo 1 sono notificate dalla Commissione agli Stati membri. La Commissione, dopo aver consultato gli Stati membri, indica le disposizioni in materia di sicurezza e, in particolare, le varianti di cui raccomanda la pubblicazione. 3. Entro tre mesi gli Stati membri comunicano alla Commissione le loro eventuali obiezioni alle disposizioni in materia di sicurezza notificate conformemente al paragrafo 2, menzionando le ragioni di sicurezza che si oppongono all’accettazione di questa o quella disposizione. I riferimenti alle disposizioni in materia di sicurezza nei cui confronti non sia stata mossa alcuna obiezione sono pubblicati, a titolo d’informazione, nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Articolo 27 Abrogazione La direttiva 2006/95/CE è abrogata a decorrere dal 20 aprile 2016, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto interno e di applicazione delle direttive di cui all’allegato V.I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato VI. Articolo 28 Entrata in vigore La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 1, l’articolo 3, secondo comma, l’articolo 5, l’articolo 13, paragrafi 2 e 3, e gli allegati I, V e VI si applicano a decorrere dal 20 aprile 2016. ...
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