Registro Imprese Legno (RIL) / Note 2023 (iscrizione dal 16 gennaio 2023)
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01 Dicembre 2024 | ||
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Registro Imprese Legno (RIL) / Note 2023 ID 18672 | 17.01.2023 / Documento completo allegato Il Registro Imprese Legno (RIL) è stato istituito dal Decreto 9 febbraio 2021 ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs 178/2014 a cui devono obbligatoriamente iscriversi gli operatori EUTR (European Union Timber Regulation / Regolamento (UE) 995/2010). Iscrizione dal 16 gennaio 2023 in poi (sito MIPAAF). Iscrizione annualità 2023 L'iscrizione per l'annualità 2023 va rinnovata dal 16 gennaio 2023 in poi, comunque prima della data in cui si intende effettuare nel 2023 la commercializzazione, ovvero l'immissione sul territorio UE di legno o prodotti ai sensi del Regolamento (UE) 995/2010. Dovranno essere dichiarate le quantità di prodotti legnosi "commercializzati" nel 2022. Il Registro Imprese Legno (RIL) è previsto ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs 178/2014 a cui devono obbligatoriamente iscriversi gli operatori EUTR. È uno strumento che consente all’Autorità competente EUTR (MIPAAF) di censire gli operatori che immettono sul mercato UE per la prima volta sia legno di produzione nazionale che legno importato da paesi extra UE e di predisporre il programma dei controlli di cui al regolamento (UE) n. 995/2010. Non va confuso con altri Registri o con il Registro della Dovuta Diligenza, né con gli Elenchi o Albi regionali delle imprese forestali. I requisiti per l’iscrizione al registro, le modalità di gestione, il corrispettivo dovuto per l’iscrizione al medesimo e le relative modalità di versamento sono individuati nel Decreto 9 febbraio 2021 (GURI n.116 del 17 maggio 2021) “Istituzione del registro nazionale degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati” Sono tenuti ad iscriversi al registro gli operatori EUTR ossia le persone fisiche o giuridiche che immettono per la prima volta (ossia commercializzano) sul mercato dell’UE, attraverso qualsiasi mezzo, qualunque sia la tecnica di vendita, a titolo oneroso o gratuito, legno o prodotti da esso derivati, destinati alla distribuzione o all’uso nell’ambito di un’attività commerciale (e quindi non destinati all’autoconsumo), inclusi inell'Allegato del Regolamento (UE) n. 995/2010). Aziende interessate Sono inclusi anche gli operatori EUTR occasionali una tantum (es. piccolo proprietario forestale che vende legname su strada) a prescindere dalla quantità immessa sul mercato. Gli operatori che, all’entrata in vigore del Decreto 9 febbraio 2021, già svolgono l’attività di operatore ai sensi dell’art. 3 c.2 del Decreto 9 febbraio 2021 (di seguito attività di operatore EUTR), sono tenuti ad iscriversi al registro, nei termini vigenti, utilizzando l’apposita modulistica disponibile sul sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. L’iscrizione ed i connessi adempimenti possono essere svolti, su delega formale dell’avente obbligo all’iscrizione, da professionisti o organismi di supporto alle attività imprenditoriali Decreto Legislativo 30 ottobre 2014 n. 178 Art. 4 Registro degli operatori Art. 3 Registro degli operatori e iscrizione obbligatoria 1. Al fine di consentire le attivita' di controllo, e' istituito il registro degli operatori (di seguito denominato registro) presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in qualita' di Autorita' nazionale competente preposta all'attuazione dei regolamenti (CE) n. 2173/2005 e (UE) n. 995/2010, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 30 ottobre 2014, n. 178. 2. Sono tenute ad iscriversi al registro le persone fisiche o giuridiche che effettuano la prima immissione sul mercato interno, attraverso qualsiasi mezzo, qualunque sia la tecnica di vendita, di legno o prodotti da esso derivati destinati alla distribuzione o all'uso nell'ambito di un'attivita' commerciale come specificato nel regolamento (UE) n. 995/2010 e, per i prodotti inclusi, nell'allegato al regolamento. L'iscrizione ed i connessi adempimenti di cui al successivo art. 5 possono essere svolti, su delega formale dell'avente obbligo all'iscrizione, da professionisti o organismi di supporto alle attivita' imprenditoriali. 3. Sono esonerati dall'iscrizione obbligatoria al registro gli operatori che risultano regolarmente iscritti agli albi o elenchi regionali delle imprese che eseguono lavori o forniscono servizi forestali di cui all'art. 10, comma 8, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34. 4. L'iscrizione ha validita' dal momento dell'iscrizione sino al 15 gennaio dell'anno successivo e deve essere rinnovata ogni anno in cui si intende esercitare l'attivita' di cui al comma 2. 5. Per gli operatori esonerati dall'iscrizione ai sensi del comma 3 del presente articolo le regioni e le province autonome dovranno provvedere annualmente all'adempimento previsto dall'art. 3, comma 1, del decreto ministeriale in tema di albi regionali delle imprese forestali 29 aprile 2020, n. 4470, adottato ai sensi dell'art. 10, comma 8, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34. 6. Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non sono tenute ad iscriversi al registro degli operatori di cui al presente decreto. Vademecum EUTR Timber Regulation ________ Linee guida attuazione del regolamento (UE) 995/2010 EUTR
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