Cromo VI: limite nelle acque consumo umano da 50 a 10 ug/l: dal 30 Giugno 2021
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30 Novembre 2024 | |||||||||||||||||
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Acque consumo umano Cromo VI: da 50 a 10 ug/l il 30.06.2021 ID 11416 | Rev. 2.0 2020 - Documento completo allegato Cromo VI: limite nelle acque consumo umano a 10 ug/l (da ug/l 50) dal 30 Giugno 2021 in applicazione del Decreto 14 novembre 2016 (salvo ulteriori proroghe). Update 2.0 del 25 Gennaio 2021 Update 1.0 del 22 Settembre 2020 Il Cromo presenta suoi due stati di ossidazione prevalenti, di Cr(III) e di Cr(VI), che hanno caratteristiche completamente antitetiche in termini di tossicità, di comportamento nel suolo e nella pianta, di essenzialità nell’alimentazione umana e animale. Il Cr(III) è un micronutriente per i mammiferi e per l'uomo, la dose giornaliera necessaria di Cr(III) è 10-40µg per bambini fino a sei mesi, e di 50-200 µg per le altre età, livelli eccessivi di Cr(III) possono determinare stati patologici. Il Cr(VI) è considerato uno dei più importanti e pericolosi inquinanti ambientali, perché tossico, mutageno e cancerogeno e grazie all’elevata solubilità in acqua, in grado di diffondersi in vaste aree. Il cromo esavalente è uno dei metalli pesanti più utilizzati in ambito industriale ed è impiegato in vari settori (metallurgico, chimico, tessile, ecc.). Grandi quantità di cromo esavalente, sotto forma di cromati, sono rilasciate nell’ambiente in seguito ad attività come la cromatura dei metalli, la conservazione del legno, la produzione di pigmenti. I Limiti massimi per il Cromo Totale nelle acque potabili (D.Lgs 31/2001) e minerali (DM 10/2/2015): 50 µgl litro senza distinzione tra Cromo III e Cromo VI. Nelle acque potabili il controllo del cromo non è obbligatorio nel controllo di routine. Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante: “Norme in materia ambientale”, prevede i seguenti limiti: Il 16 gennaio 2017 è stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 12, il Decreto Ministeriale 14 novembre 2016, emanato dal Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare recante “Modifiche all'allegato I del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, recante: «Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualita' delle acque destinate al consumo umano" (ndr - cromo VI). Tale provvedimento stabilisce, per le acque destinate al consumo umano, il nuovo limite precauzionale per il parametro chimico cromo esavalente, pari a 10 µg/l. L'entrata in vigore del Decreto 14 novembre 2016 era prevista per il 15 luglio 2017 (180 giorni data pubblicazione decreto) ma è stata prorogato più volte: Prorogato da: Salvo ulteriori proroghe, per le acque destinate al consumo umano, dal 1° Gennaio 2021 il nuovo limite precauzionale per il: parametro chimico cromo esavalente, è pari a 10 µg/l. ... Certifico Srl - IT Rev. 2.0 2020
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