Superficie minima abitazioni | Normativa e requisiti - Rev. 00 2021
Appunti Costruzioni | ||||||||||||||||||||
30 Novembre 2024 | ||||||||||||||||||||
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Superficie minima abitazioni | Normativa e requisiti ID 13271 | 04.04.2021 / Documento completo allegato Il riferimento normativo per l'individuazione della superficie minima dì una abitazione ed i suoi requisiti è il D.M. 5 luglio 1975, si evidenzia, in merito, la Sentenza TAR Piemonte n. 2597 del 21 luglio 2005. Sentenza TAR Piemonte n. 2597 del 21 luglio 2005 Edilizia e immobili - Requisiti igienico-sanitari D.M. 5 luglio 1975 - Superficie minima per abitante - Non muta in base a modificate esigenze abitative. L’adeguatezza o meno di un alloggio alla salute dell’uomo costituisce un dato oggettivo, insuscettibile di variazioni nel tempo a seconda del numero di occupanti, per cui le sopravvenute esigenze abitative non valgono a rendere inadeguato (e quindi ampliabile a norma del piano regolatore) un fabbricato che, prima dell'aumento del numero degli occupanti, era conforme alle prescrizioni del D.M. 5 luglio 1975. In particolare, la disposizione secondo cui ogni occupante ha diritto a disporre di una determinata metratura minima, lungi dal determinare di per sé l'inadeguatezza oggettiva dell'alloggio impedisce che in esso possa risiedere un numero di persone superiore a quello soddisfatto dalla metratura disponibile. In particolare, la disposizione secondo cui ogni occupante ha diritto a disporre di una determinata metratura minima, lungi dal determinare di per sé l’inadeguatezza oggettiva dell’alloggio impedisce che in esso possa risiedere un numero di persone superiore a quello soddisfatto dalla metratura disponibile. D.M. 5 luglio 1975 Art. 4 Gli alloggi debbono essere dotati di impianti di riscaldamento ove le condizioni climatiche lo richiedano. La temperatura di progetto dell'aria interna deve essere compresa tra i 180C e i 200C; deve essere, in effetti, rispondente a tali valori e deve essere uguale in tutti gli ambienti abitati e nei servizi, esclusi i ripostigli. Nelle condizioni di occupazione e di uso degli alloggi, le superfici interne delle parti opache delle pareti non debbono presentare tracce di condensazione permanente.
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