~ 2000 / 2026 ~
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Edilizia e immobili - Requisiti igienico-sanitari D.M. 5 luglio 1975 - Superficie minima per abitante - Non muta in base a modificate esigenze abitative.
L’adeguatezza o meno di un alloggio alla salute dell’uomo costituisce un dato oggettivo, insuscettibile di variazioni nel tempo a seconda del numero di occupanti, per cui le sopravvenute esigenze abitative non valgono a rendere inadeguato (e quindi ampliabile a norma del piano regolatore) un fabbricato che, prima dell'aumento del numero degli occupanti, era conforme alle prescrizioni del D.M. 5 luglio 1975. In particolare, la disposizione secondo cui ogni occupante ha diritto a disporre di una determinata metratura minima, lungi dal determinare di per sé l'inadeguatezza oggettiva dell'alloggio impedisce che in esso possa risiedere un numero di persone superiore a quello soddisfatto dalla metratura disponibile.
Collegati
Regolamento di riordino del Consiglio superiore dei lavori pubblici.
(GU n.129 del 6-6-2006 )
Aggiornamenti atto:
06/12/2011
DECRETO-LEGGE 6 dicembre 2011, n. 201 (in SO n.251, r...
In allegato le interpretazioni della Commissione di monitoraggio del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.
Documenti ufficiali emessi dalla commissione co...

ID 24785 | 23.10.2025 / In allegato
Appaltatore, Direttore lavori, Progettista, Committente
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Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 del registro periodici della cancelleria del Tribunale di Perugia in data 19.11.2024