Aziende Seveso (RIR) Formazione e Informazione lavoratori | Quadro normativo
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Aziende Seveso (RIR) ID 12118 | 23.11.2020 / Documento di lavoro allegato La Formazione e Informazione dei lavoratori nelle aziende Seveso (RIR) è da prevedere in base all'attività svolta e al rischio della stessa secondo l'Allegato B Appendice 1 di cui all’Art. 14 c. 7 del D.Lgs. 105/2015 (Seveso III) che si correla al D.Lgs. 81/2008 ed al D.M. 10 marzo 1998 (Prevenzione Incendi). Nello Schema seguente, sono illustrati le norme per la Formazione e Informazione dei lavoratori e degli Addetti Prevenzione Incendi, con i relativi riferimenti: Fig. 1 - Norme Formazione e Informazione Seveso Art. 14 Politica di prevenzione degli incidenti rilevanti Allegato B (art. 14) Linee guida per l'attuazione del Sistema di Gestione della Sicurezza per la prevenzione degli incidenti rilevanti. Il presente allegato e' cosi' costituito: PREMESSA APPENDICE 1 - ATTIVITA' DI INFORMAZIONE, FORMAZIONE, ADDESTRAMENTO ED EQUIPAGGIAMENTO DEL PERSONALE CHE LAVORA IN STABILIMENTO Allegato 3 Informazioni di cui all'articolo 14, comma 5 e all'articolo 15, comma 2, relative al sistema di gestione della sicurezza e all'organizzazione dello stabilimento ai fini della prevenzione degli incidenti rilevanti b) i seguenti aspetti sono trattati nell'ambito del sistema di gestione della sicurezza: i. organizzazione e personale: ruoli e responsabilita' del personale addetto alla gestione dei pericoli di incidente rilevante a ogni livello dell'organizzazione, unitamente alle misure adottate per sensibilizzare sulla necessita' di un continuo miglioramento. Identificazione delle necessita' in materia di formazione del personale e relativa attuazione; coinvolgimento dei dipendenti e del personale di imprese subappaltatrici che lavorano nello stabilimento che sono rilevanti sotto il profilo della sicurezza; APPENDICE 1 - ATTIVITA' DI INFORMAZIONE, FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO E ALL'EQUIPAGGIAMENTO DEL PERSONALE CHE LAVORA IN STABILIMENTO Scopo della presente appendice e' quello di indicare ai gestori degli stabilimenti assoggettati al presente decreto come ottemperare in maniera organica e programmata agli obblighi di informazione, formazione, addestramento ed equipaggiamento, ai fini della sicurezza, degli addetti e di coloro che accedono agli stabilimenti, tenendo conto delle disposizioni dettate in materia per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro dal decreto legislativo n. 81/2008 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e dal decreto del Ministero dell'interno del 10 marzo 1998 "Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro". Essi sono pertanto finalizzati a completare le misure ivi previste, senza interferenze e duplicazioni, relativamente agli aspetti connessi ai rischi di incidenti rilevanti quali: - le cause dalle quali potrebbero avere origine incidenti suscettibili di costituire un pericolo grave, immediato o differito, per l'uomo, all'interno o all'esterno dello stabilimento, e per l'ambiente, in conseguenza delle sostanze pericolose appartenenti alle categorie individuate nell'allegato 1; Le modalita' di informazione, addestramento ed equipaggiamento di coloro che lavorano nelle attivita' industriali a rischio di incidente rilevante devono essere individuate dal gestore nell'ambito del proprio sistema di gestione della sicurezza, attuato ai sensi dell'art. 14 del presente decreto e secondo le specificazioni contenute negli allegati 3 e B, e poste in atto mediante apposite procedure scritte, previa consultazione con i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Tali procedure devono, in particolare, prevedere la designazione di personale adeguatamente informato, qualificato e preparato, nonche' l'approntamento e la gestione di mezzi idonei alla protezione del personale in caso di incidente rilevante. L'evidenza documentale sulle attivita' svolte, infine, mira a mettere in grado lo stesso gestore di fornire dimostrazione del rispetto della programmazione e dei requisiti richiesti dalla presente appendice, in occasione delle ispezioni degli organi preposti. Ai sensi della presente appendice, si intende per: a) personale che lavora nello stabilimento: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attivita' lavorativa nell'ambito dell'organizzazione del datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, all'interno dello stabilimento. Al lavoratore cosi' definito e' equiparato il personale alle dipendenze di terzi o autonomo preposto, anche occasionalmente all'esercizio, alla manutenzione, ai servizi generali e/o agli interventi d'emergenza e/o ad operazioni connesse a tali attivita' o che accede allo stabilimento per qualsiasi altro motivo di lavoro; 1. Informazione 1.1. Il gestore deve informare ciascun lavoratore presente in stabilimento sui rischi di incidente rilevante e sulle misure atte a prevenirli o limitarne le conseguenze per la salute umana e per l'ambiente. L'informazione deve basarsi sulle risultanze delle analisi e valutazioni di sicurezza effettuate dal gestore nell'ambito del proprio sistema di gestione della sicurezza. 1.2. Il gestore deve assicurarsi che l'informazione di cui al punto 1.1 sia fornita in modo comprensibile ed esaustivo a ciascun lavoratore, anche con riguardo alle conoscenze linguistiche e/o ad eventuali specifiche esigenze, ricorrendo alle forme di comunicazione piu' adeguate (ad esempio: consegna diretta al personale, predisposizione di spazi specifici sul sito intranet aziendale, esposizione nelle bacheche dei reparti e uffici, trasmissione via e-mail con conferma di lettura). 1.3. Il gestore e' tenuto ad organizzare, almeno ogni tre mesi per gli stabilimenti di soglia inferiore e superiore, ed ogni volta che intervengano modifiche all'attivita', incontri con i lavoratori al fine di: a. illustrare in modo adeguato a ciascun lavoratore le informazioni di cui al punto 1.1. e la documentazione di cui al punto 1.2; 1.4. Il gestore deve aggiornare l'informazione e, se necessario, la documentazione, ogni volta che subentrino nuove conoscenze tecniche in materia o intervengano modifiche, dietro richiesta motivata da parte dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, sulla base degli esiti delle ispezioni di cui all'art. 27 del presente decreto, sulla base delle conclusioni dell'istruttoria di cui all'art. 15, nonche' del Piano di emergenza esterna di cui all'art. 21 e dell'esperienza operativa, ovvero dell'analisi degli incidenti, quasi incidenti ed anomalie occorsi nello stabilimento od in impianti similari. 1.5. Il gestore deve informare i visitatori occasionali degli aspetti essenziali del Piano di emergenza interna, prima che questi siano ammessi all'interno dello stabilimento. Qualora il visitatore venga costantemente accompagnato all'interno dello stabilimento da una persona dedicata, l'informazione relativa al Piano di emergenza interna potra' eventualmente limitarsi alle vie di fuga e ai punti di raccolta. In tutti i casi, ai visitatori occasionali deve essere consegnata o resa disponibile per la consultazione, copia delle informazioni previste dall'art. 23 e contenute nelle sezioni del Modulo di cui all'allegato 5 del presente decreto. 1.6. Il gestore deve inoltre rendere disponibile, presso i locali di accesso allo stabilimento, e presso i punti critici dello stabilimento che lo stesso gestore provvedera' a individuare, un'informazione grafico-visiva, realizzata con i mezzi ritenuti piu' idonei, relativa ai nominativi dei responsabili o coordinatori dell'emergenza e alle modalita' con cui segnalare l'insorgere di una situazione di emergenza, all'ubicazione planimetrica dei punti di raccolta e delle vie di fuga, nonche' all'identificazione dei segnali di allarme e di cessato allarme e copia delle sezioni del Modulo di cui all'allegato 5, previste dall'art. 23 del presente decreto. 1.7. Il gestore, attraverso il rispetto delle scadenze periodiche fissate per l'espletamento delle attivita' di informazione, deve mirare ad assicurare continuita' all'impegno in questo campo. Tale continuita' deve intendersi come progressivo svolgimento di programmi a lungo termine nell'ambito del sistema di gestione della sicurezza e non deve essere limitata ad una ripetizione ciclica di interventi. 1.8. Per i lavoratori dipendenti da terzi, il datore di lavoro/appaltatore fornisce le informazioni di cui al punto 1.2 ed organizza le riunioni di cui al punto 1.3, fermo restando l'obbligo del gestore/committente di assicurarsi che tali attivita' siano effettivamente svolte. 2. Formazione e addestramento 2.1. Il gestore deve identificare i parametri che incidono sulla sicurezza individuale e collettiva ed individuare conseguentemente il livello di competenza, esperienza e addestramento necessari al fine di assicurare un'adeguata capacita' operativa del personale. Il gestore e' tenuto ad assicurarsi che tutto il personale coinvolto nella gestione, nell'esercizio e nella manutenzione degli impianti o depositi possieda la necessaria cognizione sulla implicazione della propria attivita' sulla sicurezza e sulla prevenzione degli incidenti rilevanti. 2.2. Ai fini di cui al punto 2.1, il gestore deve assicurare che ciascun lavoratore sia adeguatamente formato e addestrato su quanto segue: a. contenuti delle analisi e valutazioni di sicurezza, per quanto di pertinenza del singolo lavoratore, effettuate dal gestore nell'ambito del proprio sistema di gestione della sicurezza ovvero incluse nel rapporto di sicurezza; 2.3. Il gestore e' tenuto a realizzare quanto previsto ai punti 2.1 e 2.2 mediante la formazione e l'addestramento di base dei lavoratori in occasione dell'assunzione, del trasferimento o del cambiamento di mansione, dell'introduzione di modifiche. A tal fine il gestore deve assicurare: a. la selezione di adeguati programmi di formazione, esercitazione e addestramento; - valutazione delle qualificazioni; 2.4. L'addestramento (ad es. utilizzo dei DPI nella normale attivita', gestione delle situazioni operative anomale, comportamenti in emergenza) deve essere effettuato anche attraverso esercitazioni pratiche e con l'affiancamento di istruttori qualificati e deve essere ripetuto periodicamente sulla base della valutazione delle prestazioni attuali e, comunque, con periodicita' almeno trimestrale. Le esercitazioni relative alla messa in atto del Piano di emergenza interna devono essere effettuate almeno ogni sei mesi e pianificate in modo che garantiscano l'avvicendarsi di tutti gli operatori interessati. Le esercitazioni devono prevedere anche prove di evacuazione, in relazione agli scenari incidentali considerati. 2.5. Qualora vengano apportate modifiche agli impianti o depositi o alla loro gestione, l'addestramento deve essere ripetuto con specifico riferimento alle modifiche effettuate e deve essere completato prima dell'entrata in funzione delle modifiche stesse previa consultazione con i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. 2.6. Il gestore deve mantenere l'evidenza documentale delle attivita' di formazione e addestramento e delle prove di esercitazione. 2.7. Il gestore, attraverso il rispetto delle scadenze periodiche fissate per l'espletamento delle attivita' di formazione e addestramento, assicura continuita' all'impegno in questo campo. Tale continuita' deve intendersi come progressivo svolgimento di programmi a lungo termine nell'ambito del sistema di gestione della sicurezza e non deve essere limitata ad una ripetizione ciclica degli stessi argomenti e di esercitazioni di emergenza svolte sugli stessi scenari. 2.8. Per i lavoratori dipendenti da terzi, ivi compresi i lavoratori di imprese subappaltatrici, gli obblighi legati alla formazione ed all'addestramento devono essere espletati dai relativi datori di lavoro, fermi restando gli obblighi di coordinamento tra gestore/committente e datore di lavoro/appaltatore e quello del primo di assicurarsi che tali attivita' siano effettivamente svolte. In relazione a quanto sopra il gestore dovra': a. acquisire le evidenze documentali sulle modalita' di formazione ed addestramento dei lavoratori terzi attuate da parte del datore di lavoro/appaltatore; 3.2.4. Il sistema di gestione della sicurezza, deve stabilire le misure necessarie per garantire a qualsiasi livello un adeguato grado di competenza e consapevolezza nella gestione dei pericoli di incidenti rilevanti. Pertanto, anche in riferimento alle disposizioni contenute nell'appendice 1 del presente allegato, deve definire i requisiti minimi di formazione, informazione e addestramento per tutto il personale coinvolto in attivita' rilevanti ai fini della sicurezza, proprio o di terzi, fisso od occasionale, e garantire la disponibilita' e l'impiego del relativo equipaggiamento di protezione. Esso deve, inoltre, definire le attivita' necessarie al raggiungimento e al mantenimento di tali requisiti, anche in termini di qualificazione professionale e di capacita' operative; queste devono essere assicurate anche mediante l'idoneita' dell'interfaccia tra operatore e impianto. 3.4. I sistemi di protezione collettiva, quali, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, sale controllo, centri di controllo dell'emergenza, punti attrezzati di raccolta del personale, devono essere progettati e realizzati in funzione degli scenari incidentali ipotizzabili e commisurati all'entita' delle persone da proteggere. I dispositivi previsti devono essere esplicitamente indicati nel Piano di emergenza interna ed essere tra gli oggetti dell'informazione di cui al punto 1. Specifiche procedure devono stabilire la responsabilita' per il corretto uso delle relative attrezzature e per la loro manutenzione. ... 3.6.5. Il Piano di emergenza interna, oltre alle attivita' di informazione, formazione e addestramento dei lavoratori e del personale presente in stabilimento, svolte nelle modalita' previste dall'appendice 1 del presente allegato, deve prevedere riesami ed esercitazioni, generali o specifici, periodici o a fronte di modifiche intercorse Tabella riassuntiva ______ Art. 2. Definizioni aa) "formazione": processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi; bb) "informazione": complesso delle attivita' dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro; cc) "addestramento": complesso delle attivita' dirette a fare apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro; Art. 37. Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti 1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a: Art. 45 Primo soccorso 1. Il datore di lavoro, tenendo conto della natura della attivita' e delle dimensioni dell'azienda o della unita' produttiva, sentito il medico competente ove nominato, prende i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati. 2. Le caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua formazione, individuati in relazione alla natura dell'attivita', al numero dei lavoratori occupati ed ai fattori di rischio sono individuati dal decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388 e dai successivi decreti ministeriali di adeguamento acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 3. Con appositi decreti ministeriali, acquisito il parere della Conferenza permanente, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, vengono definite le modalita' di applicazione in ambito ferroviario del decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388 e successive modificazioni. Art. 46. Prevenzione incendi 1. La prevenzione incendi e' la funzione di preminente interesse pubblico, di esclusiva competenza statuale, diretta a conseguire, secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumita' delle persone e di tutela dei beni e dell'ambiente. 2. Nei luoghi di lavoro soggetti al presente decreto legislativo devono essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l'incolumita' dei lavoratori. 3. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e dalle disposizioni concernenti la prevenzione incendi di cui al presente decreto, i Ministri dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale, in relazione ai fattori di rischio, adottano uno o piu' decreti nei quali sono definiti: a) i criteri diretti atti ad individuare: 4. Fino all'adozione dei decreti di cui al comma 3, continuano ad applicarsi i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro di cui al decreto del Ministro dell'interno in data 10 marzo 1998. 5. Al fine di favorire il miglioramento dei livelli di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro, ed ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettera h), del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, con decreto del Ministro dell'interno sono istituiti, presso ogni direzione regionale dei vigili del fuoco, dei nuclei specialistici per l'effettuazione di una specifica attivita' di assistenza alle aziende. Il medesimo decreto contiene le procedure per l'espletamento della attivita' di assistenza. 6. In relazione ai principi di cui ai commi precedenti, ogni disposizione contenuta nel presente decreto legislativo, concernente aspetti di prevenzione incendi, sia per l'attivita' di disciplina che di controllo, deve essere riferita agli organi centrali e periferici del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. Restano ferme le rispettive competenze di cui all'articolo 13. 7. Le maggiori risorse derivanti dall'espletamento della funzione di controllo di cui al presente articolo, sono rassegnate al Corpo nazionale dei vigili per il miglioramento dei livelli di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro. Accordo 21 Dicembre 2011 (Rep. 221/CSR) Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. D.M. 10 marzo 1998 Art. 1 - Oggetto - campo di applicazione 1. Il presente decreto stabilisce, in attuazione al disposto dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, i criteri per la valutazione dei rischi di incendio nei luoghi di lavoro ed indica le misure di prevenzione e di protezione antincendio da adottare, al fine di ridurre l'insorgenza di un incendio e di limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi. 2. Il presente decreto si applica alle attività che si svolgono nei luoghi di lavoro come definiti dall'art. 30, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, di seguito denominato decreto legislativo n. 626/1994. 3. Per le attività che si svolgono nei cantieri temporanei o mobili di cui al decreto legislativo 19 settembre 1996, n. 494, e per le attività industriali di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n.175, e successive modifiche, soggette all'obbligo della dichiarazione ovvero della notifica, ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto stesso, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano limitatamente alle prescrizioni di cui agli articoli 6 e 7. 1.4.4 - Classificazione del livello di rischio di incendio C) Luoghi di lavoro a rischio di incendio elevato Si intendono a rischio di incendio elevato i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui: - per presenza di sostanze altamente infiammabili e/o per le condizioni locali e/o di esercizio sussistono notevoli probabilità di sviluppo di incendi e nella fase iniziale sussistono forti probabilità di propagazione delle fiamme, ovvero non è possibile la classificazione come luogo a rischio di incendio basso o medio. Tali luoghi comprendono: - aree dove i processi lavorativi comportano l'utilizzo di sostanze altamente infiammabili (p.e. impianti di verniciatura), o di fiamme libere, o la produzione di notevole calore in presenza di materiali combustibili; Al fine di classificare un luogo di lavoro o una parte di esso come avente rischio di incendio elevato occorre inoltre tenere presente che: a) molti luoghi di lavoro si classificano della stessa categoria di rischio in ogni parte. Ma una qualunque area a rischio elevato può elevare il livello di rischio dell'intero luogo di lavoro, salvo che l'area interessata sia separata dal resto del luogo attraverso elementi separanti resistenti al fuoco; Si riportano in allegato IX, esempi di luoghi di lavoro a rischio di incendio elevato. ALLEGATO IX 9.2 ATTIVITÀ A RISCHIO DI INCENDIO ELEVATO La classificazione di tali luoghi avviene secondo i criteri di cui all'allegato I al presente decreto. A titolo esemplificativo e non esaustivo si riporta un elenco di attività da considerare ad elevato rischio di incendio: I corsi di formazione per gli addetti nelle sovrariportate attività devono essere basati sui contenuti e durate riportate ne corso C. Collegati |
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