Modello Delega di funzioni in ambito ambientale (Procura speciale)
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30 Novembre 2024 | ||
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Modello Delega funzioni in ambito ambientale (Procura speciale) ID 11087 | 28.06.2020 In Allegato Note Cassazione e Modello di Delega di funzioni e responsabilità ambientali (Procura speciale), da integrare se del caso. Nel nostro ordinamento non esiste alcuna disposizione normativa espressa che regoli l’istituto della delega di funzioni nel campo ambientale che è frutto della sola elaborazione giurisprudenziale della Corte di Cassazione. Infatti per tale figura occorre precisare che l’istituto della delega di funzioni di cui all’art. 16 del D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico in materia di Salute e Sicurezza del Lavoro) è il riferimento su cui si è formata la giurisprudenza della Corte di Cassazione nonché i maggiori studi dottrinari poi applicati e sviluppati anche in materia ambientale. Con la sentenza n. 9132 del 24 febbraio 2017 la Corte di Cassazione (Sez. III Penale) si è pronunciata in merito all’applicazione della disciplina contenuta nel D.Lgs n. 231/2001 sulla responsabilità amministrativa degli enti, per quanto riguarda specificamente la materia ambientale. In materia di reati ambientali, poiché la legge costituisce la persona giuridica direttamente responsabile della gestione del ciclo del rifiuto da essa trattato, per attribuirsi rilevanza penale all’istituto della delega di funzioni, è necessaria la compresenza di precisi requisiti: a) la delega deve essere puntuale ed espressa, con esclusione in capo al delegante di poteri residuali di tipo discrezionale; Opportunità della delega di funzioni ambientali La mancanza di deleghe di funzioni è fatto che di per sé prova la mancanza di un efficace modello organizzativo adeguato a prevenire la consumazione di reati ambientali da parte dei vertici societari. (Cass. Penale Sez. III, Sentenza n. 9132 del 24 febbraio 2017) Requisti di cui alla Sentenza CP n. 31364 del 23 giugno 2017: a) la delega deve essere puntuale ed espressa; (Cass. Penale Sez. III, sentenza n. 31364 del 23 giugno 2017) Dimensione dell'impresa Le prime pronunce giurisprudenziali hanno ritenuto valida ed idonea ad escludere la responsabilità del titolare solo laddove l’impresa avesse notevoli dimensioni tali da rendere impossibile il controllo dell’intera attività produttiva in capo ad una sola persona “(...) in tema di tutela delle acque dall’inquinamento, la delega a terzi può escludere la responsabilità del titolare solo quando l’azienda ha notevoli dimensioni e si articola in varie branche, che rendano impossibile ad una sola persona il controllo dell’intera attività produttiva" (Cass. Penale Sez. III, sentenza n. 8538 del 14.09.1993) Più di recente si è affermato che la delega di funzioni può essere validamente conferita anche nell’ambito di imprese medio - piccole: infatti, la distinzione tra imprese di grandi dimensioni e quelle medio - piccole non ha particolare rilievo, in quanto la necessità di decentrare compiti e responsabilità non può essere esclusa a priori nelle imprese di dimensioni più modeste, vista la sempre crescente complessità dell’attività produttiva moderna. “(...) La tesi contraria che ancorava l’efficacia penalistica della delega alla notevole dimensione dell’azienda, non solo era priva di specifico fondamento testuale, ma è ora in contrasto con la recente evoluzione legislativa, che positivamente riconosce pieno diritto di cittadinanza alla delega di funzioni, indipendentemente dalle dimensioni dell’azienda” (Cass. Penale Sez. III sentenza n. 33308 del 13 settembre 2005) specialmente in considerazione delle particolari competenze (specializzazioni) necessarie in campo ambientale” (Cass. Penale Sez. III sentenza n. 28126 del 23.06.2004) Tuttavia, nello stesso periodo, la medesima III Sez. della Corte di Cassazione con la sentenza n. 21745 del 7.05.2004 ha espressamente negato la possibilità di delega in una società di piccole dimensioni precisando che, ai fini della valutazione circa la possibilità o meno di conferire una valida delega di funzioni, occorrerà far riferimento più che di “dimensioni” all’”articolazione” tecnico – funzionale - logistica dell’impresa. Più di recente tale requisito è stato definito non necessario e/o comunque non indispensabile (Cass. Penale Sez. III sentenza Sez. III Sentenza n. 02.07.2015 n. 27862) e, ancora, “in tema di reati ambientali, non è più richiesto, per la validità e l'efficacia della delega di funzioni, che il trasferimento delle stesse sia reso necessario dalle dimensioni dell'impresa o, quanto meno, dalle esigenze organizzative della medesima, attesa l'esigenza di evitare asimmetrie con la disciplina in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, la quale, a seguito della entrata in vigore del D.Lgs. n. 81/2008, non contempla più tra i requisiti richiesti per una delega valida ed efficace quello delle "necessità“ (Cass. Penale Sez. III sentenza n. 52636 del 20.11.2017). Le dimensioni dell'impresa non sono vincolanti per la validità e l'efficacia della delega di funzioni ... segue in allegato Collegati |
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