Marcatura CE Bitumi, leganti bituminosi e Miscele bituminose
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29 Novembre 2024 | ||
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Marcatura CE Bitumi, leganti bituminosi e Miscele bituminose ID 12234 | 30.12.2020 / Documento di lavoro completo allegato Nel Documento si analizzano le norme armonizzate (che prevedono la marcatura CE) per il Regolamento (UE) 305/2011 (CPR) inerente bitumi, leganti bituminosi (*) e miscele bituminose (in particolare il conglomerato bituminoso prodotto a caldo): UNI EN 13108-1: Si riportano estratti delle stesse, segnalando che la menzione della Direttiva 89/106/CEE (CPD), non più in vigore, è da intendersi come il Regolamento (UE) 305/2011 (CPR). (*) Il bitume per applicazioni stradali deve essere conforme alla EN 12591 Fig. 1 - Marcatura CE bitumi, leganti bituminosi e miscele bituminose Tutte le norme armonizzate per il Regolamento (UE) 305/2011 CPR inerenti i Bitumi, leganti bituminosi e Miscele bituminose EN 12591:2009 EN 13808:2013 EN 13924:2006 EN 14023:2010 EN 15322:2013 EN 13055-2:2004 EN 13108-1:2006 EN 13108-2:2006 EN 13108-3:2006 EN 13108-4:2006 EN 13108-5:2006 EN 13108-6:2006 EN 13043:2002 UNI EN 12591 La presente norma europea fa parte della seguente famiglia di norme europee per i bitumi: Fig. 2 - Famiglia di norme europee per i bitumi Nota Le applicazioni industriali non sono trattate dal Mandato M/124. La presente norma europea descrive le prestazioni richieste per una serie di proprietà per i bitumi e i leganti bituminosi, come illustrato nei prospetti da 1 a 3 compresi. Alcune delle proprietà sono richieste per legge da almeno uno dei paesi appartenenti all'UE o all'EFTA (vedere il prospetto ZA.1.1 e il prospetto ZA.1.2), mentre alcuni sono inclusi solo a vantaggio dell'industria come ausilio per la specifica delle prestazioni adeguate per i diversi utilizzi finali. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE La presente norma europea fornisce un quadro per specificare una serie di proprietà e metodi di prova pertinenti per i bitumi, che sono idonei per l’utilizzo nella costruzione e nella manutenzione di strade, piste di atterraggio e altre superfici stradali pavimentate, unitamente ai requisiti per la valutazione della conformità. Nota Sebbene i bitumi industriali siano specificati secondo la EN 13305, si dovrebbe sottolineare che i bitumi per applicazioni stradali, specificati secondo la presente norma europea, possono essere utilizzati anche per applicazioni industriali. Le norme europee di prodotto coprono un'ampia varietà di materiali stradali per applicazioni diverse, adattandosi ai carichi di traffico e alle condizioni climatiche locali. La presente norma europea tratta pertanto anche un'ampia gamma di bitumi per agevolare la produzione e l'applicazione della pavimentazione stradale progettata. La varietà delle tecniche di produzione e delle applicazioni rende più pratico suddividere i bitumi in tre prospetti separati. I requisiti per le proprietà di una classe specifica devono essere selezionati dal prospetto 1A, dal prospetto 1B, dal prospetto 2A, dal prospetto 2B, dal prospetto 3A e dal prospetto 3B scegliendo la colonna che rappresenta i valori o gli intervalli specifici. Fig. 3 - Prospetti per le proprietà di una classe specifica e metodi di prova bitumi HSE e requisiti regionali Due livelli di severità per la resistenza all'indurimento sono specificati come alternativi poiché, in condizioni specifiche, può essere consentito un maggiore innalzamento del punto di rammollimento dopo la prova in stufa su strato sottile in movimento (RTFOT), (per esempio livello di severità 2) senza effetti negativi se tale innalzamento è associato ai requisiti del punto di rottura secondo Fraass, o dell'indice di penetrazione (Ip) o entrambi. Le proprietà dei bitumi per applicazioni stradali e i relativi metodi di prova devono essere in conformità al prospetto 1A e al prospetto 1B, oppure al prospetto 2A e al prospetto 2B o al prospetto 3A e al prospetto 3B. Quando sottoposti a prova con i metodi indicati nei prospetti, i diversi bitumi per applicazioni stradali devono essere conformi ai limiti specificati. Le classi sono designate in base alla penetrazione nominale o all’intervallo di viscosità, come appropriato. Tabella riepilogativa proprietà nei prospetti Prospetto 1A VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ La conformità dei bitumi per applicazioni stradali ai requisiti della presente norma europea e ai valori specificati (classi incluse) deve essere dimostrata mediante: a) prove di tipo iniziali (ITT); Prove di tipo iniziali (ITT) Tutte le caratteristiche richieste nella norma europea devono essere sottoposte a prove di tipo iniziali, eccetto le sostanze pericolose, che possono essere dichiarate mediante il controllo delle materie prime e delle caratteristiche, nei casi in cui si scelga “NR”. Controllo della produzione in fabbrica (FPC). Un sistema di FPC conforme ai requisiti della EN ISO 9001 e reso specifico ai requisiti della presente norma deve essere ritenuto soddisfacente i suddetti requisiti. I risultati di ispezioni, prove o valutazioni che richiedono azioni devono essere registrati, così come tutte le eventuali azioni intraprese. L'azione da intraprendere quando i valori o i criteri di controllo non sono soddisfatti deve essere registrata e conservata per il periodo specificato nelle procedure FPC del fabbricante. CALCOLO DELL'INDICE DI PENETRAZIONE, IP (normativa) A.1 Scopo e campo di applicazione La presente appendice specifica la procedura da utilizzare per calcolare l’indice di penetrazione, Ip, dei bitumi per applicazioni stradali, quando richiesto in relazione alla specifica per la resistenza all’indurimento, indicata nel prospetto 1A per le classi comprese tra 20/30 e 160/220. A.2.1 Indice di penetrazione, ZA.2 Procedura di attestazione di conformità dei bitumi per applicazioni stradali ZA.2.1 Sistema di attestazione della conformità Il sistema di attestazione della conformità dei bitumi per applicazioni stradali indicato nel prospetto ZA.1.1 e nel prospetto ZA.1.2, in conformità alla Decisione della Commissione 2001/596/CE del 13 Ottobre 1998 (pubblicata come doc. L287 il 24 ottobre 1998) modificata dalla Decisione della Commissione 01/596/CE dell'8 Gennaio 2001 (pubblicata come doc. L209 il 2 Agosto 2001) e indicato nell'Allegato III del Mandato M/124 è illustrato nel prospetto ZA.2 per l'uso previsto indicato e i livelli o classi pertinenti. Prospetto ZA.2 Sistema di attestazione di conformità per i bitumi per applicazioni stradali Decisione della Commissione del 13 ottobre 1998 relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della Direttiva 89/106/CEE del Consiglio, riguardo ai prodotti per la costruzione di strade (GU L 287 del 24.10.1998) (modificata Decisione 2001/596/CE) Articolo 2 Articolo 3 ALLEGATO III Nota: Per i prodotti aventi più di uno degli usi specificati alle voci «gruppo di prodotti», i compiti incombenti agli organismi riconosciuti, derivanti dai rispettivi sistemi di attestazione della conformità, sono cumulativi. GRUPPO DI PRODOTTI 1. Sistemi di attestazione della conformità Sistema 2+ Cfr. allegato III, punto 2, ii), della Direttiva 89/106/CEE, possibilità 1, ovvero la certificazione del controllo della produzione nella fabbrica da parte di un organismo riconosciuto, in base a ispezione iniziale della fabbrica e dei suoi controlli di produzione, come pure sorveglianza, valutazione e approvazione permanenti dei controlli della produzione nella fabbrica. Figura ZA.2 Esempio di marcatura CE - informazioni e valori Targa Marcatura CE Bitume per applicazioni stradali Conformità EN 12591 UNI EN 13108-1 La norma specifica i requisiti per miscele del gruppo dei conglomerati bituminosi prodotti a caldo da utilizzare in strade, aeroporti ed altre aree soggette a traffico. La presente norma europea specifica i requisiti per miscele del gruppo di conglomerati bituminosi prodotti a caldo per impiego su strade, aeroporti e altre aree soggette a traffico. Il conglomerato bituminoso prodotto a caldo è utilizzato per strati superficiali d’usura, strati di collegamento, strati di risagomatura e strati di base. Le miscele del gruppo di conglomerato bituminoso prodotto a caldo sono prodotte sulla base di bitume caldo. Le miscele che utilizzano emulsione bituminosa e materiali bituminosi basati su riciclo in situ non sono trattate dalla presente norma. La presente norma europea include i requisiti per la scelta dei materiali costituenti. È pensata per essere consultata congiuntamente alla EN 13108-20 e EN 13108-21. 3.1.8 conglomerato bituminoso: Miscela omogenea tipicamente composta di aggregati fini e grossi, filler e legante bituminoso che è utilizzata nella costruzione di una pavimentazione. Nota 1 3.1.9 asfalto naturale: Miscela naturale di bitume e materia minerale finemente suddivisa che è presente in ben definiti depositi superficiali e che è trattata per rimuovere componenti indesiderati quali acqua e materia vegetale. Nota 1 3.1.10 conglomerato bituminoso prodotto a caldo Conglomerato bituminoso con una granulometria continua o una discontinuità tale da formare una struttura interbloccata. 4.2 Legante 4.2.1 Generalità Il legante deve essere un bitume per applicazioni stradali, bitume polimerico modificato, un bitume duro, un bitume multigrado o una miscela di uno di questi con asfalto naturale. Il bitume per applicazioni stradali deve essere conforme alla EN 12591, il bitume modificato alla EN 14023, il bitume duro deve essere conforme alla EN 13924-1 e il bitume multigrado alla EN 13924-2. I leganti premiscelati che non sono trattati dalla EN 12591, EN 14023 o EN 13924-1 e EN 13924-2 possono essere utilizzati purché ne sia fornita informazione come specificato nel punto 4.1, e purché il bitume di base sia conforme alla EN 12591, EN 14023 o EN 13924-1 e EN 13924-2. Certifico Srl - IT | Rev. 0.0 2020 Collegati |
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