Idoneità materiali isolanti termici per l'ECOBONUS | Nota ENEA 02 Dicembre 2020
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29 Novembre 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Idoneità materiali isolanti termici ECOBONUS | Nota NEA 2 Dic. 2020 ID 12302 | 14.12.2020 / Nota ENEA 02 dec 2020 e Documento completo allegato Aggiornata al 2 Dicembre 2020 la nota "Idoneità materiali isolanti termici per l'ECOBONUS | Nota ENEA 19 Giugno 2020". Giungono, in questi giorni, in numero crescente, richieste di chiarimenti in merito all’idoneità dei prodotti per l’isolamento termico. In tal senso precisiamo che per l’ammissibilità alle detrazioni fiscali previste dall’ecobonus, il bonus facciate quando l’intervento è energeticamente influente e il Superbonus 110% bisogna rispettare: Valori limite delle trasmittanze termiche La dichiarazione di prestazione deve essere conforme al modello riportato nell’allegato 3 dello stesso regolamento (UE) 305/2011 come modificato dal regolamento (UE) N. 574/2014. Si noti che ai sensi dello stesso Regolamento, per “prodotto da costruzione” si intende un singolo prodotto oppure un “kit”. Con il termine “kit” si intende un prodotto da costruzione immesso sul mercato da un singolo fabbricante come insieme di almeno due componenti distinti che devono essere assemblati per essere installati nelle opere di costruzione. PRODOTTI MARCATI CE In questo caso il materiale ricade nel campo di applicazione di una norma di prodotto armonizzata come materiale isolante o il Fabbricante, su base volontaria, richiede ad un TAB (Organismo di valutazione tecnica) il rilascio di un ETA (European Technical Assessment). Grazie alla norma armonizzata o all’ETA il Fabbricante può redigere la marcatura CE e la DoP (dichiarazione di prestazione). Il valore di lambda dichiarato λD in DoP deve essere valutato secondo i metodi previsti dalle specifiche norme tecniche armonizzate (Norma Armonizzata o Documenti per la Valutazione Tecnica Europea - EAD-sulla base del quale il TAB ha rilasciato l’ETA). Tali norme prevedono delle valutazioni in condizioni standard con elaborazioni statistiche e controllo di produzione. Nella tabella A si riporta l’elenco delle norme armonizzate per materiali isolanti alla data di oggi 2 dicembre 2020 con la relativa data di entrata in vigore della marcatura CE obbligatoria.
Tabella A - Elenco delle norme armonizzate per materiali isolanti (update 02.12.2020) PRODOTTI SENZA MARCATURA CE O MARCATI CE MA PER I QUALI IN DOP NON SONO DICHIARATE LE PRESTAZIONI RELATIVE AL REQUISITO “RISPARMIO ENERGETICO E RITENZIONE DEL CALORE” In assenza di marcatura CE, oppure in presenza di marcatura CE ma nel caso in cui la dichiarazione di prestazione non riporti i valori dichiarati dal Fabbricante per le caratteristiche essenziali riferite al Requisito di base 6 (risparmio energetico e ritenzione del calore), valgono comunque le regole nazionali sull’efficienza energetica in edilizia. Il DM 2 aprile 1998 “Modalità di certificazione delle caratteristiche e delle prestazioni energetiche degli edifici e degli impianti ad essi connessi” - G.U. n. 102, 05/05/1998 - indica che qualora nella denominazione di vendita, nell'etichetta o nella pubblicità siano usate espressioni che possano indurre l'acquirente a ritenere il prodotto destinato a qualsivoglia utilizzo ai fini del risparmio di energia, per la valutazione della conduttività termica valgono le regole conformi alla legislazione vigente che prevede che le prestazioni energetiche debbano essere o determinate Le regole e le procedure previste dalle norme tecniche per la valutazione di materiali isolanti omogenei richiamano poi l’impiego del valore di conduttività termica dichiarata con riferimento alla UNI EN ISO 10456 per quanto riguarda le modalità statistiche di rappresentatività del dato. Tale norma prevede infatti delle forti maggiorazioni della conduttività in funzione del numero di misure effettuate. La UNI EN ISO 10456 espressamente citata nell’allegato 2 del decreto 26/06/2015 “requisiti minimi”, indica i procedimenti per la determinazione dei valori tecnici dichiarati e richiama le pertinenti norme per l’esecuzione delle misure. La norma UNI EN ISO 10456:2008 per valori di conduttività λ ≤ 0,08 W/(mK) prevede l’arrotondamento per eccesso alla terza cifra decimale. Una singola misura non è ritenuta rappresentativa della prestazione di un prodotto. Nel caso di “materiale isolante riflettente” i valori di resistenza termica indicati dal produttore sono valutati in accordo con la norma UNI EN 16012 dedicata ai materiali riflettenti che descrive i metodi di prova per determinare la resistenza termica quando il materiale è posto all’interno di un’intercapedine. Qualora il prodotto da costruzione sia un kit/sistema da costruzione marcato CE che soddisfi il Requisito di base 6 “Risparmio energetico e ritenzione del calore” ai sensi del regolamento (UE) 305/2011 i valori di resistenza termica sono desunti dalla dichiarazione di prestazione del produttore. Certifico Srl - IT | Rev. 0.0 2020 |
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