DPR 151/2011: Bozza di revisione dell'Allegato 1 - Attività soggette
Appunti Prevenzione Incendi | ||
27 Novembre 2024 | ||
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DPR 151/2011: Bozza di revisione dell'Allegato 1 CCTS, 27.05.2020 Con Decreto del Capo del C.N.VV.F. è stato istituito il gruppo di lavoro incaricato dell’aggiornamento e razionalizzazione dell’elenco delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, di cui all'allegato I del DPR 151/2011, includendo anche i depositi di rifiuti e le discariche. Modifiche previste per Att. 12, 13, 18, 34, 41, 42, 49, 58, 65, 66, 68, 72, 73, 77, 80, 81. Nel merito dei lavori svolti, è stato elaborato il documento avendo a riferimento: - la necessità di procedere ad un’ulteriore semplificazione delle procedure di prevenzione incendi e conseguente riduzione degli oneri amministrativi a carico dell’utenza; Alla luce degli obiettivi sopraindicati, si riportano di seguito i principali interventi operati dal gruppo di lavoro ed illustrati nella seduta del 27 maggio 2020 del C.C.T.S.: 1) in taluni casi, è stata meglio definita la declaratoria delle attività soggette per rendere più facilmente individuabile l’attività da assoggettare; solamente in rari casi, si è, inoltre, ritenuto opportuno di modificare, elevandole, le soglie di assoggettabilità al D.P.R. 151/2011. Ad esempio, per l’attività 49 “Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici ed impianti di cogenerazione di potenza complessiva superiore a 50 kW”: 2) Nell’ottica dello snellimento procedurale, sono state modificate in quasi tutto l’elenco delle attività le soglie discriminanti tra le categorie A,B, C. In particolare, sono stati fortemente ampliati i limiti per le categoria A ed elevati i limiti di soglia massima per le categorie B; conseguentemente è stato elevato anche il limite di ingresso nella categoria C che sarà, quindi, effettivamente riservata a quelle attività maggiormente complesse dal punto di vista antincendio, in quanto caratterizzate da valori dei parametri di assoggettamento effettivamente elevati in termini di affollamento di persone presenti o di quantità di materiali stoccati o, ancora, di potenze sviluppate degli impianti. Tale impostazione comporterà, quindi, un ampliamento del numero della attività in categoria A che, pertanto, potranno iniziare ad esercire senza alcun procedimento preventivo obbligatorio a carico dell’utenza esterna. Analogamente, le attività in categoria B saranno caratterizzate da parametri di assoggettabilità più elevati rispetto a quelli attuali che, pertanto, è giustificata l’esigenza di una preventiva valutazione del progetto da parte dei Comandi VF. Come sopra accennato, la categoria C sarà destinata a quelle attività maggiormente complesse per le quali è necessario quindi mantenere anche il controllo obbligatorio da parte del C.N.VV.F. o per le quali è comunque previsto un sopralluogo in ambito di un organo collegiale. Tale impostazione generale è stata resa possibile, come in premessa accennato, dall’entrata in vigore, avvenuta nel corso degli anni successivi al 2012, di diverse regole tecniche di prevenzione incendi (elaborate sia con approccio “RTO/RTV” che di tipo tradizionale) che hanno dettato disposizioni tecniche in attività in precedenza non normate e la cui SCIA, pertanto, necessitava di una preventiva valutazione del progetto. In tale casistica, sono ricomprese anche tutte quelle attività in passato denominate “non normate” e che oggi, alla luce del D.M. 12 aprile 2019, sono invece progettabili con il Codice di prevenzione incendi. Esempio per l’attività 54 “Officine meccaniche per lavorazioni a freddo con oltre 25 addetti”: Esempio per l’attività 55 “Attività di demolizioni di veicoli e simili con relativi depositi, di superficie superiore a 3.000 m2”: 3) Altra importante novità introdotta è il collegamento delle soglie di assoggettabilità alle tre categorie A, B, C di alcune attività soggette alle soluzioni progettuali del Codice di prevenzione incendi; infatti, per le attività che devono essere progettate con RTO ai sensi del D.M. 12 aprile 2019 e del D.M. 18 ottobre 2019, è previsto che l’assoggettamento in cat. A o B non dipenda solamente dai consueti parametri quantitativi caratterizzanti l’attività stessa (affollamento, quantitativo di materiale, estensione superficiale, ecc…) ma anche dal tipo di progettazione antincendio adottata. In sintesi, adottando le soluzioni conformi del D.M. 3 agosto 2015 e s.m.i., ma cautelativamente solo fino a certi valori di soglia prefissati, l’attività è inquadrata in categoria A mentre, con l’adozione delle soluzioni alternative, la stessa attività ricade in categoria B. Esempio per l’attività 67 “Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 100 persone presenti; Asili nido con oltre 30 persone presenti.”: È lecito ritenere che tale approccio possa inoltre costituire stimolo per la diffusione della progettazione attraverso il Codice di prevenzione incendi. 4) Con l’introduzione dell’attività n. 81 relativa ai rifiuti, prendendo a riferimento il D.lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale”, nonché i parametri di assoggettabilità delle attività di autodemolizione, ci si propone di assoggettare gli “Stabilimenti e impianti che effettuano stoccaggio e operazioni di trattamento di rifiuti come definiti dall’art. 183 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. , di superficie lorda complessiva superiore a 3.000 m2 o al chiuso di superficie superiore a 1.000 m2 e con presenza di materiali combustibili superiori complessivamente a 5.000 kg; sono esclusi i rifiuti incombustibili e quelli derivanti dal ciclo di lavorazione di attività ricomprese nei punti precedenti”. Tenuto conto, peraltro, che nel prossimo futuro sarà emanata una specifica regola tecnica verticale (la cui bozza è stata illustrata in una delle ultime sedute del CCTS) si è proposta la classificazione nelle seguenti categorie: - cat A: stabilimenti ed impianti di superficie fino a 5000 m2; 5) In generale, le attività assoggettate sia come stabilimenti/impianti che come depositi di materiali combustibili, o di sostanze pericolose, sono state classificate secondo il criterio di mantenere sempre in categoria C le attività caratterizzate dalla “produzione” ossia che impiegano o producono quelle determinate sostanze o materiali; in categoria A o B, a seconda dei quantitativi, sono inserite invece le attività che effettuano esclusivamente il deposito senza alcuna lavorazione. 6) A completamento del nuovo allegato I saranno infine fornite alcune delucidazioni utili ai fini dell’attività ordinaria dei tecnici esterni e dei Comandi VF; in particolare: 1. Con la dicitura soluzioni conformi, si intende una soluzione progettuale di immediata applicazione nei casi specificati, che garantisce il raggiungimento del collegato livello di prestazione (per le attività progettate secondo il DM 3/8/2015) o il raggiungimento degli obiettivi di sicurezza antincendio previsti (per le attività progettate con le regole tecniche "tradizionali"); Premesso quanto sopra, si riporta di seguito una sintesi riepilogativa delle principali modifiche apportate: - att. 12: inserito uno specifico regime per gli imprenditori agricoli (recependo le disposizioni già vigenti fissate dalla Legge 116/2014) e per i depositi di olio di oliva; Fonte: CNI Collegati: |
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