PI Autorimesse:
Piani interrati e fuori terra / Altezze / Aerazione / GPL / Altro
ID 8266 | 28.04.2019
Documento illustrato allegato, sulla Prevenzione Incendi autorimesse, in particolare inerente le definizioni di piani interrati e fuori terra (e condizioni), aerazione prevista per le diverse tipologie di autorimesse, note sul parcamento di veicoli GPL, altro in rif. RTV Decreto ministeriale 1° febbraio 1986 e Decreto 22 novembre 2002.
Le nome di prevenzione Incendi
Decreto ministeriale 1° febbraio 1986
Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l'esercizio di autorimesse e simili
(G.U. n. 38 del 15 febbraio 1986)
Decreto 22 novembre 2002
Disposizioni in materia di parcamento di autoveicoli alimentati a gas di petrolio liquefatto all'interno di autorimesse in relazione al sistema di sicurezza dell'impianto.
(GU n.283 del 03-12-2002)
D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151
Decreto ministeriale 1° febbraio 1986
Definizioni
ALTEZZA DEI PIANI: è l'altezza libera interna tra pavimento e soffitto, per i soffitti a volta l'altezza è determinata dalla media aritmetica tra l'altezza del piano d'imposta e l'altezza massima all'intradosso della volta, per i soffitti a cassettoni o comunque che presentano sporgenze di travi, l'altezza è la media ponderale delle varie altezze riferite alle superfici in pianta.
PIANO DI RIFERIMENTO: piano della strada, via, piazza, cortile o spazio a cielo scoperto dal quale si accede
Definizioni di autorimesse isolate o miste
1.1 Classificazione
1.1.0 ....
1.1.1 In base all'ubicazione i piani delle autorimesse e simili si classificano in:
Definizioni di piano interrato e di piano fuori terra
1.1.1 In base all'ubicazione i piani delle autorimesse e simili si classificano in:
Fig. 1 - Piani interrati e fuori terra
Sono parimenti considerate fuori terra, ai fini delle presenti norme, le autorimesse aventi piano di parcamento a quota inferiore a quello di riferimento, purché :
1. l'intradosso del solaio o il piano che determina l'altezza del locale sia a quota superiore a quella del piano di riferimento di almeno 0,6 m
2. purché le aperture di aerazione abbiano altezza non inferiore a 0,5 m
Fig. 2 - Autorimessa piani fuori terra
Fig. 3 - Autorimessa piano fuori terra e piano interrato (hrif > 0,6 ma assente aerazione)
2. - AUTORIMESSE CAPACITÀ PARCAMENTO ≤ 9 AUTOVEICOLI
2.1 Altezza del locale autorimesse del tipo misto con numero di veicoli ≤ 9 ≥ 2 mt;
…
- la superficie di aerazione naturale complessiva deve essere non inferiore a 1/30 della superficie in pianta del locale;
- l'altezza del locale deve essere non inferiore a 2 metri;
- ogni box deve avere aerazione con aperture permanenti in alto e in basso di superficie non inferiore a 1/100 di quella in pianta; l'aerazione può avvenire anche tramite aperture sulla corsia di manovra, eventualmente realizzate nel serramento di chiusura del box.
- altro
Fig.4 - Altezza del locale autorimesse di tipo misto con numero di veicoli non superiori a nove
Fig.5 - Altezza del locale autorimesse del tipo isolato con numero di veicoli non superiori a nove
[...]
3. - AUTORIMESSE CAPACITÀ DI PARCAMENTO > 9 AUTOVEICOLI
[...]
3.2 Altezza del locale autorimesse del tipo misto con numero di veicoli > 9: ≥ 2.4 m con un minimo di 2 m sotto trave
Per autorimesse private, sino a 40 autovetture, ed ubicate non oltre il 1° interrato, è consentito che l’altezza del piano sia inferiore a 2,40 m, con un minimo di 2,00 m, a condizione che:
a) l’autorimessa sia dotata di un sistema di ventilazione naturale con aperture di aerazione prive di serramenti e di superficie non inferiore a 1/20 della superficie in pianta dell’autorimessa. Almeno il 50% della suddetta superficie di ventilazione deve essere ricavata su pareti contrapposte;
b) l’altezza minima di 2,00 m deve essere rispettata nei confronti di qualsiasi sporgenza dall’intradosso del solaio di copertura, compresi eventuali impianti e tubazioni a soffitto;
c) il percorso massimo per raggiungere le uscite deve essere non superiore a 30 m.
Tale lunghezza deve essere osservata anche per le autorimesse di cui al punto 3.10.6, 2° capoverso. Per gli autosilo ( AUTOSILO: volume destinato al ricovero, alla sosta e alla manovra degli autoveicoli, eseguita a mezzo di dispositivi meccanici) è consentita un'altezza di 1,8 m. (Deroga in via generale)
Fig.6 - Autorimesse capacità di parcamento > 9 autoveicoli (Private fino a 40)
Fig.7 - Autorimesse capacità di parcamento > 9 autoveicoli
[...]
Parcamento autoveicoli GPL
Norme di riferimento:
D.M. 22/11/2002
Disposizioni in materia di parcamento di autoveicoli alimentati a gas di petrolio liquefatto all'interno di autorimesse in relazione al sistema di sicurezza dell'impianto (GU n.283 del 03-12-2002)
D.M. 1° febbraio 1986
Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l'esercizio di autorimesse e simili (G.U. n. 38 del 15 febbraio 1986)
…
10.6 Il parcamento di autoveicoli alimentati a gas avente densità superiore a quella dell'aria è consentito soltanto nei piani fuori terra non comunicanti con piani interrati. (1) (2) (3)
(1) D.M. 22/11/2002 - Disposizioni in materia di parcamento di autoveicoli alimentati a gas di petrolio liquefatto all'interno di autorimesse in relazione al sistema di sicurezza dell'impianto.
Art. 1 co. 1 - Il parcamento degli autoveicoli alimentati a gpl con impianto dotato di sistema di sicurezza conforme al regolamento ECE/ONU 67-01 è consentito nei piani fuori terra ed al primo piano interrato delle autorimesse, anche se organizzate su più piani interrati.
Art. 2 co. 2 - All'ingresso dell'autorimessa è installata cartellonistica idonea a segnalare gli eventuali divieti derivanti dalle limitazioni al parcamento di autoveicoli alimentati a gpl di cui al precedente art. 1.
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(2) Il D.M. 22/11/2002 si applica a tutte le tipologie di autorimesse, sia pubbliche che private, indipendentemente dall’assoggettabilità a controllo VVF (Nota prot. n. P580/4108 sott. 22/22 del 12/5/2004).
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(3) Il D.M. 22/11/2002 non esclude la possibilità di parcamento di auto alimentate a GPL al primo piano interrato di una autorimessa comunicante con altri piani interrati costituenti sia singoli compartimenti sia unico compartimento con caratteristiche di cui al p.to 3.6.1 (Nota DCPREV prot. n. 11154 del 9/8/2011).
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Fig.8 - Parcamento veicoli GPL
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D.M. 1° febbraio 1986
D.M. 22/11/2002
Decreto 12 Aprile 2019
Decreto 3 agosto 2015
D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151