D.Lgs. 19 febbraio 2019 n. 17 | Recepimento Reg. (UE) n. 2016/425 (DPI)
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Decreto Legislativo 19 febbraio 2019 n. 17 Recepimento IT Regolamento (UE) n. 2016/425 (DPI) - Modifiche Art. 74 e Art. 76 del D.Lgs. 81/2008 (Riferimenti). Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio. (GU Serie Generale n.59 del 11-03-2019) Entrata in vigore del provvedimento: 12/03/2019 ... Art. 1. Modifiche al decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475 1. Al decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il titolo del decreto è sostituito dal seguente: b) l’articolo 1 è sostituito dal seguente: c) l’articolo 2 è sostituito dal seguente: 2. Gli enti normatori italiani, in sede di elaborazione delle norme armonizzate, consultano preventivamente le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale.»; d) l’articolo 3 è sostituito dal seguente: e) l’articolo 5 è sostituito dal seguente: 3. I DPI di qualsiasi categoria sono soggetti alle procedure di cui all’articolo 19 del regolamento DPI.»; 2. Possono essere autorizzati organismi in possesso dei requisiti minimi di cui agli articoli 24 e 25 del regolamento DPI. 3. La domanda di autorizzazione è presentata al Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell’articolo 27 del regolamento DPI. 4. L’autorizzazione degli organismi di cui al comma 1 ha come presupposto l’accreditamento ed è rilasciata con decreto del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dietro corresponsione di tariffa ai sensi dell’articolo 15. 5. Le spese per le attività di cui al comma 1 sono a totale carico del fabbricante o del suo rappresentante stabilito nell’Unione. 6. Le amministrazioni che hanno rilasciato l’autorizzazione vigilano sull’attività degli organismi notificati autorizzati e hanno facoltà di procedere ad ispezioni e verifiche per accertare la permanenza dei requisiti di cui al comma 2 e il regolare svolgimento delle procedure previste dal regolamento DPI. 7. Qualora l’organismo di valutazione della conformità non soddisfi più i requisiti di cui al comma 2, l’autorizzazione è revocata con decreto del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; l’autorità di notifica procede secondo quanto previsto dall’articolo 30 del regolamento DPI. 8. Il Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell’articolo 20 del regolamento DPI, notifica alla Commissione europea e agli altri Stati membri l’elenco degli organismi autorizzati di cui al comma 1, indicandone i compiti specifici ai sensi del Capo V del regolamento DPI secondo la procedura di cui all’articolo 28 del regolamento DPI. Art. 2. Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 74: Art. 3. Disposizioni di raccordo e abrogazioni 1. Il Ministero dello sviluppo economico comunica alla Commissione europea il testo delle disposizioni di cui al presente decreto e delle altre disposizioni adottate nel settore disciplinato dal decreto medesimo.
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