Nuovo Accordo Stato-Regioni formazione sicurezza lavoro 2024 (Rinvio CSR 28.11.2024)
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21 Aprile 2025 | ||
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Accordo Stato-Regioni formazione SL Nuovo rinvio 28.11.2024 ID 22082 | Update 28.11.2024 / In allegato Bozza 13.05.2024 e CSR - Report CSR 28 novembre 2024 28.11.2024 La Conferenza Stato-Regioni, presieduta dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie, Calderoli, ha esaminato il seguente ordine del giorno, con gli esiti indicati: Accordo, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 RINVIO ________ 25.11.2024 Convocazione CSR al 28.11.2024 - odg La Conferenza Stato-Regioni è convocata, in seduta ordinaria, per giovedì 28 novembre 2024, alle ore 12.45 con il seguente ordine del giorno: Approvazione dei report e dei verbali delle sedute del 7 e del 14 novembre 2024. 1. Accordo, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 07.11.2024 Convocazione - o.d.g. del 07.11.2024 e Report seduta La Conferenza Stato-Regioni, presieduta dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie, Calderoli, ha esaminato il seguente ordine del giorno, con gli esiti indicati: Accordo, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 04.11.2024 La Conferenza Stato-Regioni è convocata, in seduta ordinaria, per giovedì 7 novembre 2024, alle ore 14.15, con il seguente ordine del giorno: Approvazione del report e del verbale della seduta del 17 ottobre 2024. 1. Accordo, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 Bozza del 13 maggio 2024 del nuovo Accordo Stato Regioni formazione sicurezza lavoro previsto dall'Art. 13 del DL 146/2021, che doveva essere adottato entro il 30 giugno 2022, finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. La "bozza definitiva" di Accordo elaborata dal Ministero del lavoro (nota 13 maggio 2024 n. 5648 - in allegato) costituisce ora oggetto di accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008, così come modificato dalla legge n. 215 del 2021, l'accordo si rende necessario per procedere all’accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del d.lgs. n. 81/2008 in materia di formazione in modo da garantire: - l’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro; Il nuovo accordo armonizzato sulla formazione procederà: - alla rivisitazione, alla modifica e all’accorpamento degli Accordi attuativi del d.lgs. n. 81/2008; Il nuovo accordo entrerà in vigore il giorno della pubblicazione in GU e in fase di prima applicazione e comunque non oltre dodici mesi dall’entrata in vigore, potranno essere avviati i corsi rispettosi degli accordi Stato-Regioni abrogati, nonché dell’allegato XIV del d.lgs. n. 81/2008 vigente prima dell’entrata in vigore del nuovo accordo. Al fine di consentire la piena ed effettiva attuazione degli obblighi formativi di cui all’articolo 37 del d.lgs. n. 81/2008, i datori di lavoro saranno tenuti a frequentare il corso di formazione di cui alla parte II, punto 3, del nuovo accordo in modo che lo stesso venga concluso entro e non oltre il termine di 24 mesi dall’entrata in vigore dell'accordo. I corsi inerenti ai lavoratori che operano in ambienti sospetto inquinamento o confinati già erogati e con contenuti conformi al nuovo accordo saranno riconosciuti. Il relativo aggiornamento parte dalla data di rilascio della relativa attestazione. Alla data di entrata in vigore dell'accordo verranno abrogati i seguenti accordi: Accordo 21/12/2011 - n. 221/CSR, Accordo n. 158/CSR del 25 luglio 2012 e Accordo n. 128/CSR del 7 luglio 2016. SOMMARIO PARTE I - ORGANIZZAZIONE GENERALE 1. INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI FORMATORI 2. REQUISITI DEI DOCENTI 3. ORGANIZZAZIONE DEI CORSI 4. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI CORSI DI FORMAZIONE 5 - VERBALI DELLE VERIFICHE FINALI 6 - ATTESTAZIONI PARTE II - CORSI DI FORMAZIONE 1. PREMESSA 2. CORSO PER LAVORATORI, PREPOSTI E DIRIGENTI 3. CORSO PER DATORE DI LAVORO 4. CORSO PER DATORE DI LAVORO CHE SVOLGE DIRETTAMENTE I COMPITI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI ai sensi dell’art. 34 del d.lgs. n. 81/2008 5 - CORSO PER RESPONSABILE E ADDETTO AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI ai sensi dell’art. 32 del d.lgs. n. 81/2008 6. CORSO DI FORMAZIONE PER I COORDINATORI PER LA PROGETTAZIONE E PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI (ALLEGATO XIV Dlgs 81/08) 7. CORSO PER LAVORATORI, DATORI DI LAVORO E LAVORATORI AUTONOMI CHE OPERANO IN AMBIENTI SOSPETTI DI INQUINAMENTO O CONFINATI (dpr n. 177/2011) 8. CORSI PER L’ABILITAZIONE DEGLI OPERATORI PER LE ATTREZZATURE DI CUI ALL’ARTICOLO 73, COMMA 5, DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, n. 81/2008 PARTE III - CORSI DI AGGIORNAMENTO 1 LAVORATORI, PREPOSTI, DIRIGENTI E DATORE DI LAVORO 2 DATORE DI LAVORO CHE SVOLGE I COMPITI DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 3 RESPONSABILE E ADDETTO AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 4 COORDINATORE PER LA SICUREZZA 5 LAVORATORI, DATORI DI LAVORO E LAVORATORI AUTONOMI CHE OPERANO IN AMBIENTI SOSPETTI DI INQUINAMENTO O CONFINATI 6 OPERATORI ADDETTI ALLA CONDUZIONE DELLE ATTREZZATURE DI CUI ALL’ARTICOLO 73, COMMA 5, DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81/2008 PARTE IV - INDICAZIONI METODOLOGICHE PER LA PROGETTAZIONE, EROGAZIONE E MONITORAGGIO DEI CORSI 1 INDICAZIONI METODOLOGICHE PER L’ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DEI CORSI PER I SOGGETTI FORMATORI 2 INDICAZIONI METODOLOGICHE E PROCEDURALI PER LA PROGETTAZIONE DI DETTAGLIO 3 MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI CORSI DI FORMAZIONE 4 CONFORMITÀ AL REGOLAMENTO SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 5 MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEL GRADIMENTO 6. VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 7 VERIFICA DELL’ EFFICACIA DELLA FORMAZIONE DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA PARTE V - RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI PARTE VI - CONTROLLO DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE E MONITORAGGIO DELL’APPLICAZIONE DELL’ACCORDO PARTE VII - ALTRE DISPOSIZIONI 1 ENTRATA IN VIGORE 2 DISPOSIZIONI TRANSITORIE DIRIGENTI FORMAZIONE DEI LAVORATORI SOMMINISTRATI DISPOSIZIONI FINALI [...]
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