Decreto 15 maggio 2023 / Formazione squadre speciali di intervento esposizioni radiazioni ionizzanti
Appunti Sicurezza lavoro | ||
23 Novembre 2024 | ||
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Decreto 15 maggio 2023 ID 22503 | 02.09.2024 Decreto del Ministro della salute e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, il Ministro dell’interno e il Ministro della difesa del 15 maggio 2023 recante «Definizione ai sensi dell’art. 172, comma 5 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, dei (Comunicato pubblicazione in GU n.205 del 02.09.2024) Art. 1 (Campo di applicazione) 1. Il presente decreto definisce, in attuazione dell’art. 172, comma 5, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, i programmi di formazione e di aggiornamento e le modalità di formazione e aggiornamento per i componenti delle squadre speciali di intervento, per le attività che essi sono chiamati a svolgere, ove necessario, nei piani di emergenza di cui al Titolo XIV, Capo I del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101. Art. 2 (Definizioni) 1. Ai fini del presente decreto, oltre alle definizioni di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, si applica la seguente definizione: Art. 3 (Modalità di formazione e aggiornamento) 1. Il personale delle squadre speciali di intervento deve frequentare e superare un corso di formazione della durata di 3 settimane (105 ore) suddiviso in una parte teorica e in una parte pratica secondo il programma di formazione di cui all'allegato I, che costituisce parte integrante del presente decreto. 2. Il corso deve prevedere una verifica finale delle competenze acquisite articolata in due fasi: 3. In seguito al superamento della verifica finale deve essere rilasciato un certificato di formazione che attesti il superamento del corso. 4. Il personale delle squadre speciali di intervento deve mantenere nel tempo una formazione adeguata alle attività che essi sono chiamati a svolgere in relazione all’evoluzione tecnico- scientifica del settore, alla normativa nazionale sulle radiazioni ionizzanti e agli scenari di emergenza radiologica e nucleare. A tal fine, le competenze acquisite devono essere aggiornate ad intervalli non superiori ai 5 anni, mediante la frequenza di un corso di aggiornamento professionale teorico pratico della durata di 15 ore, secondo il programma di formazione di cui all'allegato II, che costituisce parte integrante del presente decreto. 5. All’esito dei corsi di aggiornamento professionale deve essere rilasciato un attestato dell’avvenuto aggiornamento. 6. I corsi di formazione e aggiornamento sono organizzati dal Ministero dell’interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco e dal Ministero della Difesa, limitatamente al personale afferente al proprio Dicastero. 7. I corsi di formazione e aggiornamento devono essere tenuti da personale altamente qualificato che abbia specifiche competenze nelle materie relative ai programmi indicati nell'allegato I e nell’allegato II del presente decreto. 8. Le lezioni pratiche, considerato l'utilizzo di sorgenti di radiazioni ionizzanti, devono essere erogate da personale classificato esposto in categoria A. Art. 4 (Disposizioni transitorie e finali) 1. Il presente decreto è aggiornato nel rispetto dell’evoluzione dello stato dell’arte degli orientamenti dell’Unione Europea e internazionali in materia, dei possibili scenari di emergenza del Titolo XIV del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 e dell’aggiornamento del Piano nazionale per le emergenze radiologiche e nucleari di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2022. 2. Dal presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Allegato I Allegato II Decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 Titolo XIV PREPARAZIONE E RISPOSTA ALLE EMERGENZE Art. 172 Campo di applicazione - Sistema di gestione delle emergenze - Livelli di riferimento (Direttiva 2013/59/((Euratom)), articoli 7, 69, 97, 98, decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articoli 115 e 115-quater, comma 2 e 3). 1. Le disposizioni di cui al presente Titolo si applicano alle situazioni di esposizione di emergenza che avvengono negli impianti nucleari di cui agli articoli 76 e 77, negli altri impianti di cui al Titolo IX, nelle installazioni di cui all'articolo 174, comma 1, nonché alle situazioni che diano luogo o possano dar luogo a dosi per l'individuo rappresentativo della popolazione, superiori ai valori stabiliti con i provvedimenti di cui al comma 7 e che avvengano:
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