Decreto 15 maggio 2023
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Decreto 15 maggio 2023 / Formazione squadre speciali di intervento esposizioni radiazioni ionizzanti
ID 22503 | 02.09.2024 / In allegato
Decreto del Ministro della salute e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, il Ministro dell’interno e il Ministro della difesa del 15 maggio 2023 recante «Definizione ai sensi dell’art. 172, comma 5 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, dei programmi di formazione e delle modalità per assicurare ai componenti delle squadre speciali di intervento una formazione adeguata alle attività che esse sono chiamate a svolgere.
(Comunicato pubblicazione in GU n.205 del 02.09.2024)
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Art. 1 (Campo di applicazione)
1. Il presente decreto definisce, in attuazione dell’art. 172, comma 5, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, i programmi di formazione e di aggiornamento e le modalità di formazione e aggiornamento per i componenti delle squadre speciali di intervento, per le attività che essi sono chiamati a svolgere, ove necessario, nei piani di emergenza di cui al Titolo XIV, Capo I del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101.
Art. 2 (Definizioni)
1. Ai fini del presente decreto, oltre alle definizioni di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, si applica la seguente definizione:
«Squadre speciali di intervento o squadre speciali di emergenza»: squadre impiegate, ove occorra, nell’attuazione dei piani di emergenza di cui al Titolo XIV del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, il cui personale, individuato su base volontaria, è suscettibile di incorrere, durante gli interventi che è chiamato a svolgere, in un’esposizione professionale di emergenza. Al personale di dette squadre si applicano le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 6, 7 e 8 dell’articolo 124 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101.
Art. 3 (Modalità di formazione e aggiornamento)
1. Il personale delle squadre speciali di intervento deve frequentare e superare un corso di formazione della durata di 3 settimane (105 ore) suddiviso in una parte teorica e in una parte pratica secondo il programma di formazione di cui all'allegato I, che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. Il corso deve prevedere una verifica finale delle competenze acquisite articolata in due fasi:
a. Verifica delle conoscenze teoriche, mediante una prova scritta a risposta chiusa oppure a risposta aperta, o in alternativa una prova orale.
b. Verifica delle abilità pratiche: il candidato verrà posto di fronte alla simulazione di uno scenario di emergenza in cui dovrà procedere all’analisi spettrometrica gamma qualitativa in situ per riconoscere i radionuclidi presenti.
3. In seguito al superamento della verifica finale deve essere rilasciato un certificato di formazione che attesti il superamento del corso.
4. Il personale delle squadre speciali di intervento deve mantenere nel tempo una formazione adeguata alle attività che essi sono chiamati a svolgere in relazione all’evoluzione tecnico- scientifica del settore, alla normativa nazionale sulle radiazioni ionizzanti e agli scenari di emergenza radiologica e nucleare. A tal fine, le competenze acquisite devono essere aggiornate ad intervalli non superiori ai 5 anni, mediante la frequenza di un corso di aggiornamento professionale teorico pratico della durata di 15 ore, secondo il programma di formazione di cui all'allegato II, che costituisce parte integrante del presente decreto.
5. All’esito dei corsi di aggiornamento professionale deve essere rilasciato un attestato dell’avvenuto aggiornamento.
6. I corsi di formazione e aggiornamento sono organizzati dal Ministero dell’interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco e dal Ministero della Difesa, limitatamente al personale afferente al proprio Dicastero.
7. I corsi di formazione e aggiornamento devono essere tenuti da personale altamente qualificato che abbia specifiche competenze nelle materie relative ai programmi indicati nell'allegato I e nell’allegato II del presente decreto.
8. Le lezioni pratiche, considerato l'utilizzo di sorgenti di radiazioni ionizzanti, devono essere erogate da personale classificato esposto in categoria A.
Art. 4 (Disposizioni transitorie e finali)
1. Il presente decreto è aggiornato nel rispetto dell’evoluzione dello stato dell’arte degli orientamenti dell’Unione Europea e internazionali in materia, dei possibili scenari di emergenza del Titolo XIV del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 e dell’aggiornamento del Piano nazionale per le emergenze radiologiche e nucleari di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2022.
2. Dal presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
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Allegato I
Programma di formazione delle squadre speciali di intervento
Allegato II
Programma di aggiornamento delle squadre speciali di intervento
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Titolo XIV PREPARAZIONE E RISPOSTA ALLE EMERGENZE
Capo I Piani di emergenza
Art. 172 Campo di applicazione - Sistema di gestione delle emergenze - Livelli di riferimento (Direttiva 2013/59/((Euratom)), articoli 7, 69, 97, 98, decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articoli 115 e 115-quater, comma 2 e 3).
1. Le disposizioni di cui al presente Titolo si applicano alle situazioni di esposizione di emergenza che avvengono negli impianti nucleari di cui agli articoli 76 e 77, negli altri impianti di cui al Titolo IX, nelle installazioni di cui all'articolo 174, comma 1, nonché alle situazioni che diano luogo o possano dar luogo a dosi per l'individuo rappresentativo della popolazione, superiori ai valori stabiliti con i provvedimenti di cui al comma 7 e che avvengano:
a) al di fuori del territorio nazionale;
b) in navi a propulsione nucleare in aree portuali;
c) nel corso di trasporto di materie radioattive e fissili;
d) nel caso di rinvenimento di sorgenti orfane;
e) in aree del territorio nazionale che non siano preventivamente individuabili.
2. Il sistema di gestione dell'emergenza è disciplinato dalla vigente normativa che regolamenta il Servizio nazionale della protezione civile e dai piani di emergenza di cui al presente Titolo.
3. I piani di emergenza di cui al presente Titolo sono elaborati alla luce dei principi generali di cui all'articolo 173, tenendo presenti i livelli di riferimento stabiliti ai sensi del comma 7 del presente articolo.
4. I piani di emergenza di cui al presente Titolo prevedono, ove occorra, l'impiego di squadre speciali di intervento in cui è assicurata la presenza delle competenze necessarie, di tipo tecnico, medico e sanitario.
5. Con decreto dei Ministri della salute e del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'interno e della difesa e sentito l'ISIN, previo parere della Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sono definiti i programmi di formazione e le modalità per assicurare ai componenti delle squadre di cui al comma 4 una formazione adeguata alle attività che esse sono chiamate a svolgere.
6. I piani di emergenza di cui del presente Titolo includono i requisiti di cui all'allegato XXX per la eventuale transizione da una situazione di esposizione di emergenza ad una situazione di esposizione esistente.
7. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'interno sentiti il Dipartimento della protezione civile, l'ISIN, l'Istituto Superiore di Sanità, l'INAIL e il Consiglio Nazionale delle Ricerche, sono stabiliti, anche in relazione agli orientamenti dell'Unione europea e internazionali in materia, i livelli di riferimento per le situazioni di esposizione di emergenza e i criteri generici per l'adozione di misure protettive, da inserirsi nei piani di emergenza di cui al presente Titolo. Fino all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al presente comma si applica, per quanto compatibile, l'allegato XXXI.
8. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri della salute e dell'interno, su proposta dell'ISIN, sentiti l'ISS e l'INAIL, sono stabiliti per l'aria, le acque ed il suolo, i criteri operativi derivati corrispondenti ai criteri in termini di dose stabiliti con il decreto di cui al comma 7.
9. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti l'ISIN, l'INAIL e l'ISS, sono stabiliti per le sostanze alimentari e le bevande, sia ad uso umano che animale, e per altre matrici i criteri operativi derivati corrispondenti ai criteri in termini di dose stabiliti con il decreto di cui al comma 7.
10. Con i decreti di cui ai commi 8 e 9 sono altresì stabiliti i valori di rilevanti contaminazioni per le matrici di cui agli stessi commi per i quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 176.
11. I piani di emergenza individuano i soggetti responsabili della valutazione e registrazione delle conseguenze dell'emergenza e dell'efficacia delle misure protettive.
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