Piano nazionale attività di controllo prodotti chimici 2024
Appunti Chemicals | ||
24 Novembre 2024 | ||
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Piano nazionale delle attività di controllo sui prodotti chimici 2024 ID 22013 | 06.06.2024 / In allegato Il Piano è stato predisposto dal Ministero della Salute, in qualità di Autorità competente nazionale per l’implementazione dei regolamenti REACH e CLP, con la collaborazione del Gruppo tecnico interregionale REACH - CLP, del Centro nazionale delle sostanze chimiche, prodotti cosmetici e protezione del consumatore dell’Istituto superiore di sanità e della Rete dei laboratori di controllo in attuazione all’accordo Stato/Regioni del 7 maggio 2015. Il presente Piano è stato predisposto dal Ministero della salute, in qualità di Autorità competente nazionale per l’implementazione dei regolamenti REACH e CLP, di seguito “ACN REACH-CLP”, con la collaborazione del Gruppo tecnico interregionale REACH – CLP, del Centro nazionale delle sostanze chimiche, prodotti cosmetici e protezione del consumatore dell’Istituto superiore di sanità e della Rete dei laboratori di controllo in attuazione all’accordo Stato/Regioni del 7 maggio 2015 (Rep. atti n. 88/CSR) di cui allegato 1 del medesimo Piano. La sua attuazione assolve, relativamente alle attività di controllo, a quanto indicato all’area di intervento B13 di cui all'allegato 1 del D.P.C.M. 12 gennaio 2017 concernente la definizione ed aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (G.U. Serie Generale, n. 65 del 18 marzo 2017- Supplemento. Ordinario n.15). Il presente Piano è altresì strumento per la programmazione delle azioni, pertinenti il tema specifico, necessarie al raggiungimento dei connessi obiettivi di cui al Piano nazionale di prevenzione 2020-2025, di seguito “PNP 2020-2025”, tra cui il tema della necessaria integrazione delle azioni nazionali e regionali in campo ambientale e sanitario e l’obiettivo della Linea strategica 3 del macro obiettivo 5 “Ambiente, clima e salute” del citato PNP 2020-2025 che mira a favorire, anche a livello regionale, l’integrazione tra il presente piano di controllo e piani di controllo emanati da altre autorità competenti per settori specifici quali ad esempio il piano di controllo dei prodotti biocidi, dei prodotti fitosanitari, dei prodotti fertilizzanti, dei prodotti cosmetici. Nel contesto del contrasto alla pandemia (SARS COV 2) si è verificato un forte aumento di presenza sul mercato di prodotti disinfettanti/igienizzanti/sanificanti; pertanto si ritiene opportuno per l’anno 2024 continuare i controlli inerenti la correttezza della composizione delle miscele ai fini degli obblighi di classificazione, etichettatura e SDS, su tali prodotti, sia allo stadio di prodotto non finito che allo stadio di prodotto finito, anche per supportare le diverse attività di vigilanza avviate dall’Autorità giudiziaria, dal Corpo della Guardia di finanza e dai NAS del Corpo dei Carabinieri. Il presente Piano favorisce la partecipazione italiana al progetto REF-12 del Forum dell’ECHA che mira al controllo di prodotti importati; inoltre il presente piano continua a sostenere, sulla base della metodologia sviluppata nel contesto del progetto REF-10, il controllo integrato sui prodotti laddove siano coinvolte altre normative oltre al regolamento REACH, quali il regolamento POPs, la Direttiva RoHS e la Direttiva Giocattoli, invitando alla cooperazione fra diverse autorità coinvolte. Inoltre, il presente piano favorisce la partecipazione italiana al pilot project del Forum dell’ECHA in materia di sostanze soggette a restrizioni per aspetti ambientali, ai sensi dei regolamenti REACH e POPs, nei prodotti cosmetici. Il presente piano riguarda prodotti che sono soggetti alla normativa di armonizzazione dell'Unione, quali il regolamento REACH e il regolamento CLP, pertanto rientranti nell’ambito di applicazione del regolamento UE 2019/1020, ne deriva che il presente piano è parte integrante della strategia nazionale di vigilanza del mercato di cui all’articolo 13 del regolamento UE 2019/1020. Imprese appartenenti alla filiera di produzione e approvvigionamento di: - Sostanze in quanto tali o in quanto contenute in miscele o articoli in settori di particolare rilievo sia in termini quantitativi che di rilevanza tossicologica ed ecotossicologica, nella produzione e nell’importazione territoriali; Criteri di priorità nella selezione delle imprese - Imprese soggette agli obblighi di cui al D. Lgs. 105/2015 relativo agli incidenti rilevanti Fonti utilizzabili per l’individuazione delle imprese da sottoporre a controllo - Interact Portal Elenco delle sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) candidate all’autorizzazione - Registri ed archivi di rilevanza ambientale Tipologia di prodotti verso cui orientare il controllo - Sostanze, anche in nanoforma, in quanto tali o in quanto contenute in miscele o in articoli classificate come cancerogene, mutagene, reprotossiche, sensibilizzanti o identificate ai sensi dell’articolo 59 del regolamento REACH (SVHC e allegato XIV) ad esempio per le proprietà di interferenza endocrina, o individuate nell’ambito delle restrizioni di cui all’allegato XVII del regolamento REACH Fonte: Ministero della Salute Collegati |
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