Slide background
Slide background




Piano nazionale delle attività di controllo sui prodotti chimici 2024

ID 22013 | | Visite: 1178 | Documenti Chemicals Min. SalutePermalink: https://www.certifico.com/id/22013

Piano nazionale delle attivit  di controllo sui prodotti chimici 2024

Piano nazionale delle attività di controllo sui prodotti chimici 2024

ID 22013 | 06.06.2024 / In allegato

Il Piano è stato predisposto dal Ministero della Salute, in qualità di Autorità competente nazionale per l’implementazione dei regolamenti REACH e CLP, con la collaborazione del Gruppo tecnico interregionale REACH - CLP, del Centro nazionale delle sostanze chimiche, prodotti cosmetici e protezione del consumatore dell’Istituto superiore di sanità e della Rete dei laboratori di controllo in attuazione all’accordo Stato/Regioni del 7 maggio 2015.

Il presente Piano è stato predisposto dal Ministero della salute, in qualità di Autorità competente nazionale per l’implementazione dei regolamenti REACH e CLP, di seguito “ACN REACH-CLP”, con la collaborazione del Gruppo tecnico interregionale REACH – CLP, del Centro nazionale delle sostanze chimiche, prodotti cosmetici e protezione del consumatore dell’Istituto superiore di sanità e della Rete dei laboratori di controllo in attuazione all’accordo Stato/Regioni del 7 maggio 2015 (Rep. atti n. 88/CSR) di cui allegato 1 del medesimo Piano.

La sua attuazione assolve, relativamente alle attività di controllo, a quanto indicato all’area di intervento B13 di cui all'allegato 1 del D.P.C.M. 12 gennaio 2017 concernente la definizione ed aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (G.U. Serie Generale, n. 65 del 18 marzo 2017- Supplemento. Ordinario n.15).

Il presente Piano è altresì strumento per la programmazione delle azioni, pertinenti il tema specifico, necessarie al raggiungimento dei connessi obiettivi di cui al Piano nazionale di prevenzione 2020-2025, di seguito “PNP 2020-2025”, tra cui il tema della necessaria integrazione delle azioni nazionali e regionali in campo ambientale e sanitario e l’obiettivo della Linea strategica 3 del macro obiettivo 5 “Ambiente, clima e salute” del citato PNP 2020-2025 che mira a favorire, anche a livello regionale, l’integrazione tra il presente piano di controllo e piani di controllo emanati da altre autorità competenti per settori specifici quali ad esempio il piano di controllo dei prodotti biocidi, dei prodotti fitosanitari, dei prodotti fertilizzanti, dei prodotti cosmetici.

Nel contesto del contrasto alla pandemia (SARS COV 2) si è verificato un forte aumento di presenza sul mercato di prodotti disinfettanti/igienizzanti/sanificanti; pertanto si ritiene opportuno per l’anno 2024 continuare i controlli inerenti la correttezza della composizione delle miscele ai fini degli obblighi di classificazione, etichettatura e SDS, su tali prodotti, sia allo stadio di prodotto non finito che allo stadio di prodotto finito, anche per supportare le diverse attività di vigilanza avviate dall’Autorità giudiziaria, dal Corpo della Guardia di finanza e dai NAS del Corpo dei Carabinieri.

Il presente Piano favorisce la partecipazione italiana al progetto REF-12 del Forum dell’ECHA che mira al controllo di prodotti importati; inoltre il presente piano continua a sostenere, sulla base della metodologia sviluppata nel contesto del progetto REF-10, il controllo integrato sui prodotti laddove siano coinvolte altre normative oltre al regolamento REACH, quali il regolamento POPs, la Direttiva RoHS e la Direttiva Giocattoli, invitando alla cooperazione fra diverse autorità coinvolte.

Inoltre, il presente piano favorisce la partecipazione italiana al pilot project del Forum dell’ECHA in materia di sostanze soggette a restrizioni per aspetti ambientali, ai sensi dei regolamenti REACH e POPs, nei prodotti cosmetici.
Le attività svolte in cooperazione con le dogane e con USMAF-SASN sono parte integrante del presente piano.

Il presente piano riguarda prodotti che sono soggetti alla normativa di armonizzazione dell'Unione, quali il regolamento REACH e il regolamento CLP, pertanto rientranti nell’ambito di applicazione del regolamento UE 2019/1020, ne deriva che il presente piano è parte integrante della strategia nazionale di vigilanza del mercato di cui all’articolo 13 del regolamento UE 2019/1020.

_________

Imprese appartenenti alla filiera di produzione e approvvigionamento di:

- Sostanze in quanto tali o in quanto contenute in miscele o articoli in settori di particolare rilievo sia in termini quantitativi che di rilevanza tossicologica ed ecotossicologica, nella produzione e nell’importazione territoriali;
- Sostanze in quanto tali o in quanto contenute in miscele o articoli, di cui alla candidate list1 e agli allegati XIV e XVII del regolamento REACH (es. prodotti per l’edilizia, prodotti tessili, prodotti plastificanti, prodotti coloranti, deodoranti per ambiente e prodotti per il WC).

Criteri di priorità nella selezione delle imprese

- Imprese soggette agli obblighi di cui al D. Lgs. 105/2015 relativo agli incidenti rilevanti
- Imprese in possesso di autorizzazione integrata ambientale di cui all’articolo 29 del D. Lgs. 152/06
- Imprese con evidenze formali e oggettive che depongono per una non corretta valutazione e/o gestione delle sostanze in ambienti di vita e di lavoro
- Imprese individuate dall’Autorità competente nazionale, secondo le informazioni fornite dall’ECHA
- Imprese individuate dall’ACN REACH-CLP secondo le informazioni fornite dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli
- Imprese individuate dagli uffici doganali per spedizioni in cui si sospetta la non conformità ai regolamenti REACH e CLP
- Imprese che utilizzano canali di vendita on-line, situate su tutto il territorio italiano anche in regioni differenti da quella di appartenenza dell’Autorità, che esegue il controllo
- Imprese individuate dall’ACN REACH-CLP e dalle Autorità per i controlli REACH e CLP delle Regioni e delle Province autonome tramite consultazione del portale dedicato per la notifica ai centri antiveleni dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA submission portal) e dell’Archivio preparati pericolosi dell’ISS
- Imprese di rilevanza in rapporto al contesto territoriale
- Imprese che hanno preregistrato sostanze ma non hanno completato il processo di registrazione
- Imprese soggette a dichiarazione di rilevanza ambientale
- Imprese aventi il ruolo di rappresentante esclusivo (OR)
- imprese fornitrici delle schede dati di sicurezza.

Fonti utilizzabili per l’individuazione delle imprese da sottoporre a controllo

- Interact Portal
- Data base regionali, ASL e Agenzie regionali/provinciali per la protezione ambientale
- Registro imprese delle Camere di commercio, industria artigianato e agricoltura
- Indicazioni provenienti dai Centri antiveleni di seguito “CAV”
- Flussi informativi INAIL - Regioni

Elenco delle sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) candidate all’autorizzazione 

- Registri ed archivi di rilevanza ambientale
- Imprese individuate dall’Autorità per i controlli REACH e CLP delle Regioni e delle Province autonome secondo le informazioni fornite dalla Direzione Territoriale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli
- Imprese individuate dall’Ufficio doganale
- Imprese individuate dall’USMAF-SASN

Tipologia di prodotti verso cui orientare il controllo

- Sostanze, anche in nanoforma, in quanto tali o in quanto contenute in miscele o in articoli classificate come cancerogene, mutagene, reprotossiche, sensibilizzanti o identificate ai sensi dell’articolo 59 del regolamento REACH (SVHC e allegato XIV) ad esempio per le proprietà di interferenza endocrina, o individuate nell’ambito delle restrizioni di cui all’allegato XVII del regolamento REACH
- Sostanze potenzialmente utilizzate come intermedi ai sensi dell’articolo 3, punto 15, lettere b) e c) del regolamento REACH
- Miscele e articoli destinati al consumatore finale, con particolare attenzione alle categorie più sensibili quali ad esempio lattanti, bambini, adolescenti, donne in gravidanza e/o destinati ad essere utilizzati da un elevato numero di persone (es. prodotti detergenti soprattutto sfusi, disgorganti, smacchiatori, prodotti per pulire forni da cucina, prodotti per la pulizia/cura di pietra, piastrelle e fughe, prodotto per la pulizia dei caminetti e resine fumogene, prodotti sbiancanti per il bucato, prodotti per la pulizia di cucina o affini, tabs e caps per lavastoviglie, prodotti per giocoleria animazione e magia, miscele per tatuaggi, prodotti di pulizia per l’automobile, colle per ciglia e per unghie o altri elementi posticci, giocattoli, articoli di arredo urbano interno/esterno)
- Prodotti fitosanitari, prodotti biocidi e prodotti fertilizzanti per gli aspetti di coerenza della classificazione, etichettatura e la SDS;
- Sostanze, miscele e articoli individuati dagli uffici doganali o USMAF-SASN per spedizioni in cui si sospetta la non conformità REACH/CLP
- Sostanze, miscele e articoli venduti on-line
- Sostanze potenzialmente presenti in processi industriali largamente diffusi nel territorio e/o di rilevanza epidemiologica (es. cromati, diisocianati2, N,N-dimetilformammide3)
- Sostanze, miscele ed articoli quali prodotti recuperati da rifiuti.

...

Fonte: Ministero della Salute

Collegati

Tags: Chemicals Reach Regolamento CLP Abbonati Chemicals

Articoli correlati

Ultimi archiviati Chemicals

Regolamento di esecuzione  UE  2024 3121
Dic 17, 2024 65

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/3121

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/3121 ID 23137 | 17.12.2024 Regolamento di esecuzione (UE) 2024/3121 della Commissione, del 16 dicembre 2024, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1378 per quanto riguarda il riconoscimento, a norma dell’articolo 46 del regolamento (UE) 2018/848 del… Leggi tutto
Regolamento di esecuzione  UE  2021 1378
Dic 17, 2024 63

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1378

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1378 ID 23136 | 17.12.2024 Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1378 della Commissione del 19 agosto 2021 che fissa determinate norme riguardanti il certificato rilasciato agli operatori, ai gruppi di operatori e agli esportatori di paesi terzi coinvolti nelle… Leggi tutto
Report on the exchange of information under the PIC Regulation in 2022 2023
Dic 12, 2024 81

Report on the exchange of information under the PIC Regulation in 2022-2023

Report on the exchange of information under the PIC Regulation in 2022-2023 ID 23101 | 12.12.2024 In 2022 and 2023, the Union transmitted 9 414 and 9 277 export notifications, respectively. These related to 113 PIC chemicals for exports to 153 non-EU countries in 2022, and 132 PIC chemicals for… Leggi tutto
Dic 09, 2024 87

Regolamento delegato (UE) 2024/3095

Regolamento delegato (UE) 2024/3095 ID 23077 | 09.12.2024 Regolamento delegato (UE) 2024/3095 della Commissione, del 29 luglio 2024, che modifica il regolamento delegato (UE) 2021/1698 per quanto riguarda la certificazione di determinati operatori e gruppi di operatori di paesi terzi e i controlli… Leggi tutto
REACH Authorisation List
Nov 25, 2024 249

REACH Authorisation Decisions List / Last update: 15.11.2024

REACH Authorisation Decisions List / Last update: 15.11.2024 ID 23004 | Last update: 15.11.2024 REACH Authorisation Decisions List of authorisation decisions adopted on the basis of Article 64 of Regulation (EC) No 1907/2006 (REACH). The list also includes reference to related documentation… Leggi tutto
Nov 18, 2024 353

Rettifica regolamento delegato 2023/707 - 18.11.2024

Rettifica regolamento delegato 2023/707 - 18.11.2024 ID 22953 | 18.11.2024 Rettifica del regolamento delegato 2023/707 della Commissione, del 19 dicembre 2022, che modifica il regolamento (CE) n. 1272/2008 per quanto riguarda i criteri e le classi di pericolo per la classificazione, l’etichettatura… Leggi tutto

Più letti Chemicals

Notifica HACCP
Apr 05, 2022 88113

Notifica ai fini registrazione Regolamento CE n. 852/2004

Notifica ai fini della registrazione (Reg. CE n. 852/2004) - Ex notifica sanitaria alimentare ID 7901 | 06.03.2019 / Modello notifica allegato [panel]Regolamento (CE) 852/2004...Articolo 6 Controlli ufficiali, registrazione e riconoscimento 1. Gli operatori del settore alimentare collaborano con le… Leggi tutto