Piano nazionale delle attività di controllo sui prodotti chimici 2024
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Piano nazionale delle attività di controllo sui prodotti chimici 2024
ID 22013 | 06.06.2024 / In allegato
Il Piano è stato predisposto dal Ministero della Salute, in qualità di Autorità competente nazionale per l’implementazione dei regolamenti REACH e CLP, con la collaborazione del Gruppo tecnico interregionale REACH - CLP, del Centro nazionale delle sostanze chimiche, prodotti cosmetici e protezione del consumatore dell’Istituto superiore di sanità e della Rete dei laboratori di controllo in attuazione all’accordo Stato/Regioni del 7 maggio 2015.
Il presente Piano è stato predisposto dal Ministero della salute, in qualità di Autorità competente nazionale per l’implementazione dei regolamenti REACH e CLP, di seguito “ACN REACH-CLP”, con la collaborazione del Gruppo tecnico interregionale REACH – CLP, del Centro nazionale delle sostanze chimiche, prodotti cosmetici e protezione del consumatore dell’Istituto superiore di sanità e della Rete dei laboratori di controllo in attuazione all’accordo Stato/Regioni del 7 maggio 2015 (Rep. atti n. 88/CSR) di cui allegato 1 del medesimo Piano.
La sua attuazione assolve, relativamente alle attività di controllo, a quanto indicato all’area di intervento B13 di cui all'allegato 1 del D.P.C.M. 12 gennaio 2017 concernente la definizione ed aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (G.U. Serie Generale, n. 65 del 18 marzo 2017- Supplemento. Ordinario n.15).
Il presente Piano è altresì strumento per la programmazione delle azioni, pertinenti il tema specifico, necessarie al raggiungimento dei connessi obiettivi di cui al Piano nazionale di prevenzione 2020-2025, di seguito “PNP 2020-2025”, tra cui il tema della necessaria integrazione delle azioni nazionali e regionali in campo ambientale e sanitario e l’obiettivo della Linea strategica 3 del macro obiettivo 5 “Ambiente, clima e salute” del citato PNP 2020-2025 che mira a favorire, anche a livello regionale, l’integrazione tra il presente piano di controllo e piani di controllo emanati da altre autorità competenti per settori specifici quali ad esempio il piano di controllo dei prodotti biocidi, dei prodotti fitosanitari, dei prodotti fertilizzanti, dei prodotti cosmetici.
Nel contesto del contrasto alla pandemia (SARS COV 2) si è verificato un forte aumento di presenza sul mercato di prodotti disinfettanti/igienizzanti/sanificanti; pertanto si ritiene opportuno per l’anno 2024 continuare i controlli inerenti la correttezza della composizione delle miscele ai fini degli obblighi di classificazione, etichettatura e SDS, su tali prodotti, sia allo stadio di prodotto non finito che allo stadio di prodotto finito, anche per supportare le diverse attività di vigilanza avviate dall’Autorità giudiziaria, dal Corpo della Guardia di finanza e dai NAS del Corpo dei Carabinieri.
Il presente Piano favorisce la partecipazione italiana al progetto REF-12 del Forum dell’ECHA che mira al controllo di prodotti importati; inoltre il presente piano continua a sostenere, sulla base della metodologia sviluppata nel contesto del progetto REF-10, il controllo integrato sui prodotti laddove siano coinvolte altre normative oltre al regolamento REACH, quali il regolamento POPs, la Direttiva RoHS e la Direttiva Giocattoli, invitando alla cooperazione fra diverse autorità coinvolte.
Inoltre, il presente piano favorisce la partecipazione italiana al pilot project del Forum dell’ECHA in materia di sostanze soggette a restrizioni per aspetti ambientali, ai sensi dei regolamenti REACH e POPs, nei prodotti cosmetici.
Le attività svolte in cooperazione con le dogane e con USMAF-SASN sono parte integrante del presente piano.
Il presente piano riguarda prodotti che sono soggetti alla normativa di armonizzazione dell'Unione, quali il regolamento REACH e il regolamento CLP, pertanto rientranti nell’ambito di applicazione del regolamento UE 2019/1020, ne deriva che il presente piano è parte integrante della strategia nazionale di vigilanza del mercato di cui all’articolo 13 del regolamento UE 2019/1020.
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Imprese appartenenti alla filiera di produzione e approvvigionamento di:
- Sostanze in quanto tali o in quanto contenute in miscele o articoli in settori di particolare rilievo sia in termini quantitativi che di rilevanza tossicologica ed ecotossicologica, nella produzione e nell’importazione territoriali;
- Sostanze in quanto tali o in quanto contenute in miscele o articoli, di cui alla candidate list1 e agli allegati XIV e XVII del regolamento REACH (es. prodotti per l’edilizia, prodotti tessili, prodotti plastificanti, prodotti coloranti, deodoranti per ambiente e prodotti per il WC).
Criteri di priorità nella selezione delle imprese
- Imprese soggette agli obblighi di cui al D. Lgs. 105/2015 relativo agli incidenti rilevanti
- Imprese in possesso di autorizzazione integrata ambientale di cui all’articolo 29 del D. Lgs. 152/06
- Imprese con evidenze formali e oggettive che depongono per una non corretta valutazione e/o gestione delle sostanze in ambienti di vita e di lavoro
- Imprese individuate dall’Autorità competente nazionale, secondo le informazioni fornite dall’ECHA
- Imprese individuate dall’ACN REACH-CLP secondo le informazioni fornite dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli
- Imprese individuate dagli uffici doganali per spedizioni in cui si sospetta la non conformità ai regolamenti REACH e CLP
- Imprese che utilizzano canali di vendita on-line, situate su tutto il territorio italiano anche in regioni differenti da quella di appartenenza dell’Autorità, che esegue il controllo
- Imprese individuate dall’ACN REACH-CLP e dalle Autorità per i controlli REACH e CLP delle Regioni e delle Province autonome tramite consultazione del portale dedicato per la notifica ai centri antiveleni dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA submission portal) e dell’Archivio preparati pericolosi dell’ISS
- Imprese di rilevanza in rapporto al contesto territoriale
- Imprese che hanno preregistrato sostanze ma non hanno completato il processo di registrazione
- Imprese soggette a dichiarazione di rilevanza ambientale
- Imprese aventi il ruolo di rappresentante esclusivo (OR)
- imprese fornitrici delle schede dati di sicurezza.
Fonti utilizzabili per l’individuazione delle imprese da sottoporre a controllo
- Interact Portal
- Data base regionali, ASL e Agenzie regionali/provinciali per la protezione ambientale
- Registro imprese delle Camere di commercio, industria artigianato e agricoltura
- Indicazioni provenienti dai Centri antiveleni di seguito “CAV”
- Flussi informativi INAIL - Regioni
Elenco delle sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) candidate all’autorizzazione
- Registri ed archivi di rilevanza ambientale
- Imprese individuate dall’Autorità per i controlli REACH e CLP delle Regioni e delle Province autonome secondo le informazioni fornite dalla Direzione Territoriale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli
- Imprese individuate dall’Ufficio doganale
- Imprese individuate dall’USMAF-SASN
Tipologia di prodotti verso cui orientare il controllo
- Sostanze, anche in nanoforma, in quanto tali o in quanto contenute in miscele o in articoli classificate come cancerogene, mutagene, reprotossiche, sensibilizzanti o identificate ai sensi dell’articolo 59 del regolamento REACH (SVHC e allegato XIV) ad esempio per le proprietà di interferenza endocrina, o individuate nell’ambito delle restrizioni di cui all’allegato XVII del regolamento REACH
- Sostanze potenzialmente utilizzate come intermedi ai sensi dell’articolo 3, punto 15, lettere b) e c) del regolamento REACH
- Miscele e articoli destinati al consumatore finale, con particolare attenzione alle categorie più sensibili quali ad esempio lattanti, bambini, adolescenti, donne in gravidanza e/o destinati ad essere utilizzati da un elevato numero di persone (es. prodotti detergenti soprattutto sfusi, disgorganti, smacchiatori, prodotti per pulire forni da cucina, prodotti per la pulizia/cura di pietra, piastrelle e fughe, prodotto per la pulizia dei caminetti e resine fumogene, prodotti sbiancanti per il bucato, prodotti per la pulizia di cucina o affini, tabs e caps per lavastoviglie, prodotti per giocoleria animazione e magia, miscele per tatuaggi, prodotti di pulizia per l’automobile, colle per ciglia e per unghie o altri elementi posticci, giocattoli, articoli di arredo urbano interno/esterno)
- Prodotti fitosanitari, prodotti biocidi e prodotti fertilizzanti per gli aspetti di coerenza della classificazione, etichettatura e la SDS;
- Sostanze, miscele e articoli individuati dagli uffici doganali o USMAF-SASN per spedizioni in cui si sospetta la non conformità REACH/CLP
- Sostanze, miscele e articoli venduti on-line
- Sostanze potenzialmente presenti in processi industriali largamente diffusi nel territorio e/o di rilevanza epidemiologica (es. cromati, diisocianati2, N,N-dimetilformammide3)
- Sostanze, miscele ed articoli quali prodotti recuperati da rifiuti.
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Fonte: Ministero della Salute
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Regolamento (CE) n. 1907/2006 REACH
Regolamento (CE) n. 1272/2008 CLP
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Piano nazionale delle Attività di Controllo sui Prodotti Chimici 2024.pdf |
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