L'energy manager, è al tecnico responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia, figura introdotta in Italia dalla legge 10/91 al fine di promuovere il controllo dei consumi e la diffusione di buone pratiche di efficientamento energetico presso i soggetti pubblici e privati caratterizzati da consumi importanti.
Il termine “energy manager”, è in generale più ampio.
Le soglie oltre le quali diventa obbligatoria la nomina, espresse in tonnellate equivalenti di petrolio (tep), sono le seguenti:
- 10.000 tep per le imprese del settore industriale;
- 1.000 tep per i soggetti dei settori civile, trasporti e terziario.
(1.000 tep corrispondono a circa 1,2 milioni di m3 di gas naturale o a 5,3 milioni di kWhe in usi finali)
L'incarico di tecnico responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia consiste nella raccolta e nell’analisi dei dati sui consumi energetici e nella promozione dell’uso efficiente dell’energia nella propria struttura – ossia nell’essere un energy manager – e può essere svolto sia da un dipendente, sia da un consulente esterno.
Il responsabile nominato ai sensi dell’articolo 19 della legge 10/91 viene inserito nell’elenco curato e gestito dalla FIRE per incarico del Ministero dello sviluppo economico.
L'invio della nomina del tecnico responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia, per i soggetti obbligati, è il 30 aprile.
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Legge 10/1991
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Art. 19. (Responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia)
1. Entro il 30 aprile di ogni anno i soggetti operanti nei settori industriale, civile, terziario e dei trasporti che nell'anno precedente hanno avuto un consumo di energia rispettivamente superiore a 10.000 tonnellate equivalenti di petrolio per il settore industriale ovvero a 1.000 tonnellate equivalenti di petrolio per tutti gli altri settori, debbono comunicare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il nominativo del tecnico responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia.
Modulo conversione consumi in tep
2. La mancanza della comunicazione di cui al comma 1 esclude i soggetti dagli incentivi di cui alla presente legge. Su richiesta del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato i soggetti beneficiari dei contributi della presente legge sono tenuti a comunicare i dati energici relativi alle proprie strutture e imprese.
3. I responsabili per la conservazione e l'uso razionale dell'energia individuano le azioni, gli interventi, le procedure e quanto altro necessario per promuovere l'uso razionale dell'energia, assicurano la predisposizione di bilanci energetici in funzione anche dei parametri economici e degli usi energetici finali, predispongono i dati energetici di cui al comma 2.
4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'ENEA provvede a definire apposite schede informative di diagnosi energetica e di uso delle risorse, diversamente articolate in relazione ai tipi d'impresa e di soggetti e ai settori di appartenenza.
5. Nell'ambito delle proprie competenze l'ENEA provvede sulla base di apposite convenzioni con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano a realizzare idonee campagne promozionali sulle finalita' della presente legge, all'aggiornamento dei tecnici di cui al comma 1 e a realizzare direttamente ed indirettamente programmi di diagnosi energetica.
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La nomina deve essere inviata esclusivamente attraverso la piattaforma NEMO (Nomina Energy Manager On-line) disponibile all’indirizzo nemo.fire-italia.org
Per i soggetti che procedono volontariamente alla nomina non è prevista alcuna scadenza in caso di prima nomina.
Devono poi rispettare la scadenza del 30 aprile negli anni seguenti, come i soggetti obbligati, come sancito dal punto 5 della nota esplicativa della Circolare MiSE del 18 dicembre 2014.
Le linee guida per l’utilizzo della piattaforma sono disponibili in allegato: “Linee guida FIRE per la comunicazione della nomina dell’Energy manager“.
Gli energy manager delle aziende di grandi dimensioni sono anche tecnici responsabili nominati ai sensi della legge 10/91, e i relativi riferimenti sono disponibili nell’elenco pubblicato annualmente da FIRE.
I tecnici responsabili operanti in Italia sono circa 2.000, di cui circa 400 sono responsabili locali di aziende che si diramano con più sedi sul territorio nazionale e che presentano consumi superiori alle soglie indicate. Questi dati non tengono conto dei responsabili nominati da aziende non soggette all’obbligo, in quanto sotto soglia, pari a circa 500 (dati sono variabili di anno in anno).
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Documenti in allegato
Info e download
Legge 9 gennaio 1991, n. 10 | Testo consolidato 2020
Legge 9 gennaio 1991 n. 10
Circolare MiSE del 18 dicembre 2014
Elenco Energy manager