Decreto n. 48/2020 Regione Emilia-Romagna: previsto DVR contagio attivita' non sospese
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27 Novembre 2024 | ||
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Decreto n. 48 del 24 Marzo 2020 Regione Emilia-Romagna Prevista per le attività non sospese della Province di Rimini e Piacenza la "...redazione di specifici documenti di valutazione del rischio ai sensi del D.Lgs. n.81/2008 che prevedano misure di prevenzione del contagio..."
Preso atto delle disposizioni dettate dal DPCM 22 marzo 2020 nella parte in cui vengono introdotte particolari restrizioni alle attività produttive; Dato atto che, in ragione della particolare situazione di emergenza della provincia di Rimini legata alla diffusione del contagio, si è provveduto ad adottare la richiamata ordinanza n.44, disponendo l’introduzione di misure maggiormente restrittive rispetto al quadro delle attività ammesse, in particolare in relazione alla sospensione delle attività ed alle misure di prevenzione all’interno dei luoghi di lavoro; Dato atto altresì che successivamente al 20 marzo la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha adottato il richiamato decreto del 22 marzo con cui ha ulteriormente inasprito le misure per il contenimento del contagio e in riferimento alla Provincia di Piacenza è stata adottata la richiamata ordinanza n. 47 che ha previsto misure analoghe a quelle stabilite per Rimini anche per il territorio piacentino; Ritenuto opportuno provvedere a adottare una nuova ordinanza regionale che consolidi il quadro delle misure di contrasto della diffusione dell’epidemia del COVID-19 adottate sui territori delle province di Rimini e Piacenza uniformando le misure alla luce del mutato contesto generale nazionale e regionale; Dato atto che, conseguentemente, l’ordinanza in oggetto sostituisce le precedenti ordinanze del Presidente della Regione Emilia-Romagna n.44 del 20 marzo 2020 e n. 47 del 23 marzo 2020 che si intendono revocate a partire dall’efficacia della presente ordinanza; Visto l’articolo 117, comma 1, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, in base al quale le regioni sono abilitate ad adottare provvedimenti d’urgenza in materia sanitaria; Visto l’articolo 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, che disciplina poteri e funzioni in materia di igiene e sanità pubblica del Presidente della Giunta regionale e in forza del quale il Presidente medesimo è considerato autorità sanitaria regionale; Visto l’art. 5 comma 4 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 che dispone quanto segue: “4. Resta salvo il potere di ordinanza delle Regioni, di cui all'art. 3, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6.” Dato atto dei pareri allegati Ordina Ferme restando le misure statali, regionali e comunali di contenimento del rischio di diffusione del virus già vigenti, sono adottate le seguenti, ulteriori misure valide per i territori delle province di Rimini e Piacenza: 1. In ragione delle motivazioni di emergenza sanitaria espresse in premessa, è disposta la sospensione di tutte le attività produttive di beni e servizi da parte di persone fisiche e aziende sul territorio delle Province di Piacenza e di Rimini ad esclusione di: a) attività agricole, agroalimentari e relative filiere, attività di produzione di beni alimentari; - utilizzo di ogni dispositivo di protezione specifica dal contagio necessario (mascherine, guanti e kit); 2. Per quanto attiene alle attività di cui al comma 1, per il territorio di Rimini è prescritto il ricorso prioritario al personale proveniente dal distretto sanitario in cui ha sede l’azienda, mentre per il territorio di Piacenza è prescritto il ricorso prioritario al personale proveniente dalla stessa provincia. 3. Tutte le attività di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dovranno comunque ed in ogni caso operare nel rispetto di quanto stabilito dal “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”, sottoscritto il 14 marzo 2020 tra organizzazioni datoriali e sindacali, su invito del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell’economia, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della salute, tra le parti sociali, in attuazione della misura, contenuta all’articolo 1, comma primo, numero 9), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020. 4. Possono proseguire la propria attività le aziende di logistica e magazzino limitatamente alla gestione di merci la cui ricezione, immagazzinamento, lavorazione e spedizione (anche finalizzata alla vendita al dettaglio attraverso piattaforme di vendita al dettaglio on line) sia connessa ad attività o filiere riguardanti beni essenziali compresi nell’allegato 1 del DPCM 11 marzo 2020. 5. Le attività di cui al comma 4 debbono operare nel pieno rispetto di quanto previsto al comma 1 lettera b e ai commi 2 e 3, con articolazione del lavoro su più turni giornalieri ove già non previsto e scaglionamento dei servizi di mensa e degli orari di pausa ristoro al fine di aumentare il distanziamento sociale tra gli operatori. 6. Sono escluse dall’obbligo di chiusura le attività di produzione di servizi urgenti per le abitazioni e per la garanzia della continuità delle attività consentite in forza della presente ordinanza (a titolo di esempio: idraulici, elettricisti), quelle indispensabili per consentire la mobilità mediante uso degli automezzi di automazione (a titolo di esempio: meccanici, elettrauti, gommisti) e quelle strumentali all’erogazione dei servizi pubblici e all’attività delle pubbliche amministrazioni. 7. È ammesso esclusivamente l’esercizio delle seguenti attività di vendita e di servizio: generi alimentari, farmacie e parafarmacie, forni, rivenditori di mangimi per animali, edicole, distributori di carburante per autotrazione ad uso pubblico, commercio al dettaglio di materiale per ottica, rifornimento dei distributori automatici di sigarette, rifornimento delle banconote agli sportelli dei Bancomat e Postamat, trasporto connesso al rifornimento di beni essenziali. 8. In caso di assenza o di impossibilità di utilizzo dei servizi bancomat o postamat, o per l’esercizio di servizi indifferibili e di comprovata necessità, le agenzie possono provvedere all’apertura straordinaria e temporanea delle loro sedi, limitando l’accesso al solo personale strettamente necessario e ricevendo i clienti solo su appuntamento, garantendo il rispetto delle disposizioni di cui al richiamato protocollo del 14 marzo 2020. 9. L’accesso ai luoghi di vendita e di servizio ammessi, al fine di limitare al massimo la concentrazione di persone, è consentito ad un solo componente per nucleo familiare, fatta eccezione per la necessità di recare con sé minori, disabili o anziani. 10. Sono esclusi dai predetti divieti le attività dei presidi sociosanitari quali presidi ospedalieri, case della salute, luoghi di cura privati esistenti. 11. Sono sospesi tutti i cantieri di lavoro ad eccezione di quelli urgenti connessi alla messa in sicurezza del territorio e a quelli relativi ad opere pubbliche di somma urgenza e di ripristino dei luoghi pubblici. 12. Sono chiusi al pubblico gli studi professionali, le sedi dei patronati, dei sindacati e delle associazioni di categoria. L’attività è resa con modalità di lavoro agile. Il personale ammesso a lavorare in presenza presso le sedi non può superare il numero di una unità per ciascun servizio ed in ogni caso non più di una unità per ciascuna stanza. Allo scopo di garantire l’esercizio di servizi indifferibili e di comprovata necessità, è possibile provvedere all’apertura straordinaria e temporanea delle sedi e ricevendo i clienti solo su appuntamento, garantendo il rispetto delle disposizioni di cui al richiamato protocollo del 14 marzo 2020. 13. Tutte le strutture ricettive comunque denominate sono chiuse. L’accoglienza degli ospiti viene sospesa dall’entrata in vigore del presente provvedimento. La presenza degli ospiti nelle strutture al momento dell’entrata in vigore dell’ordinanza non si protrae oltre un tempo massimo di settantadue ore. Sono escluse dall’obbligo di chiusura le strutture operanti per esigenze collegate alla gestione dell’emergenza (a titolo di esempio: pernottamento di medici, isolamento di pazienti), quelle collegate al regolare esercizio dei servizi essenziali e quelle che ospitano 14. Restano sempre consentite anche le attività funzionali ad assicurare la continuità delle attività e delle filiere non sospese in forza della presente ordinanza, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali, previa comunicazione al Prefetto, nella quale sono indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite; il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino all’adozione dei provvedimenti di sospensione dell’attività, essa è legittimamente esercitata sulla base della comunicazione resa. 15. Sono chiusi al pubblico i cimiteri comunali. È fatta salva l’erogazione dei servizi di trasporto, ricevimento, inumazione, tumulazione, cremazione delle salme. 16. Sono garantiti il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti ed il servizio di consegna a domicilio di farmaci e generi alimentari per le persone in isolamento domiciliare fiduciario. 17. Sono chiusi al pubblico i parchi pubblici, gli orti comunali, le aree di sgambamento cani, gli arenili in concessione e liberi, 18. È disposta la riprogrammazione temporanea del servizio di trasporto pubblico locale con eventuale soppressione delle corse o rimodulazione degli orari da parte delle agenzie per la mobilità di Rimini e Piacenza in accordo con i rispettivi operatori di trasporto, garantendo i livelli essenziali di mobilità pubblica e limitatamente ai rispettivi territori provinciali. 19. Fermo il rispetto delle distanze interpersonali di sicurezza, sono vietati tutti gli assembramenti di persone in numero superiore a 2 unità. 20. Gli effetti della presente ordinanza decorrono dal 25 marzo 2020 e sino al 3 aprile 2020. 21. A decorrere dalle ore 24 del 24 marzo 2020 si intendono revocate le ordinanze n. 44 e n. 47 richiamate in premessa. 22. La presente ordinanza è comunicata al Ministro della Salute, ai sensi dell’art. 3, comma 2 decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”, convertito dalla legge 5 marzo 2020, n. 13. 23. La presente ordinanza è altresì notificata ai Presidenti delle Province di Rimini e di Piacenza, ai Sindaci e ai Prefetti della Regione ed è trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri. ______ Fonte Collegati
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