Vademecum "Made green in Italy" | Rev. 0.0 2020 del 13.03.2020
Vademecum Ambiente | ||
27 Novembre 2024 | ||
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Vademecum Made green in Italy ID 10371 | 13.03.2020 Il presente vademecum illustra la disciplina dello schema nazionale volontario per la valutazione e la comunicazione dell'impronta ambientale dei prodotti, denominato «Made Green in Italy» è istituito dall’art. 21, comma 1 della Legge n. 221/2015 (Collegato ambientale alla legge di stabilità del 2014) recante“Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali. Il Vademecum risulta essere così strutturato: Premessa Excursus Schema nazionale volontario “Made Green in Italy” Tale schema adotta la metodologia PEF per la determinazione dell'impronta ambientale dei prodotti (PEF, Product Environmental Footprint), come definita nella raccomandazione 2013/179/UE della Commissione, del 9 aprile 2013. Il regolamento per l’attuazione dello schema “made green in italy” Con il Decreto MATTM 21 marzo 2018 n. 56 - Regolamento per l’attuazione dello schema nazionale volontario per la valutazione e la comunicazione dell’impronta ambientale dei prodotti, denominato «Made Green in Italy», di cui all’articolo 21, comma 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 221. (GU n.123 del 29-05-2018, entrato in vigore il 13 giugno 2018, è istituito il regolamento che stabilisce le modalità di funzionamento dello schema denominato “Made Green in Italy” finalizzato a promuovere i prodotti ad elevata qualificazione ambientale attraverso la concessione d’uso del logo “Made Green in Italy”. Per prodotti si intendono beni, servizi, prodotti intermedi o semilavorati. Logo “Made Green in Italy” L’attuazione dello schema prevede due fasi. - Prima fase: elaborazione delle Regole di categoria di prodotto (RCP) Figura n. 1 – Attuazione Schema Made Green in Italy Elaborazione delle Regole di categoria di prodotto (RCP) Prima fase: elaborazione delle Regole di categoria di prodotto (RCP) Affinché un’azienda possa aderire allo schema “Made Green in Italy” con uno o più dei suoi prodotti, è necessario che esistano le “Regole di categoria di prodotto” (RCP), ovvero i documenti contenenti indicazioni metodologiche che definiscono regole e requisiti obbligatori e facoltativi necessari alla conduzione di studi relativi all'impronta ambientale per quella specifica categoria di prodotto. A proporre le RCP possono essere soggetti (privati o pubblici) costituiti da almeno tre aziende - di cui almeno una piccola e media impresa secondo la definizione fornita dal decreto del Ministro delle attività produttive del 18 aprile 2005 - che rappresentano la quota maggioritaria del settore della specifica categoria di prodotto per la quale si intende proporre l'elaborazione di RCP all'interno dello schema; per quota maggioritaria si intende oltre il 50% del fatturato riferito all'anno solare precedente alla proposta di RCP. Poiché, dunque, l’adesione allo schema è limitata ai prodotti per cui esiste una Regola di categoria di prodotto valida, possono presentarsi due scenari: - se per una specifica categoria di prodotto è stata definita una PEFCR in sede europea, questa deve essere recepita nella RCP che si intende elaborare ed integrata con i requisiti addizionali obbligatori e facoltativi; I documenti ufficiali resi disponibili dalla Commissione Europea utili per l’elaborazione delle RCP: - Product Environmental Footprint Category 1 Rules Guidance 2 (Version 6.3 – May 2018) (documento-guida per l’elaborazione delle PEFCR e delle RCP) Adesione allo schema “Made Green in Italy” Seconda fase: adesione allo schema “Made Green in Italy” La richiesta di adesione allo schema può essere effettuata se: - è disponibile e in corso di validità la RCP della categoria di prodotto in cui ricade lo specifico prodotto per cui si richiede l’adesione; ... Chi ottiene il logo “Made Green in Italy” Lo studio di valutazione dell'impronta ambientale contiene, nello specifico, il calcolo dei valori degli indicatori ambientali relativi alle tre principali categorie di impatto individuate dalle relative RCP e del valore ottenuto per aggregazione dei tre principali indicatori di impatto attraverso normalizzazione e pesatura. Tale valore viene confrontato con il valore del benchmark definito all'interno delle stesse RCP. Il regolamento prevede una classificazione dei prodotti in tre classi di prestazione: classe A, prodotti eccellenti che hanno una prestazione migliore rispetto al prodotto medio (benchmark); I prodotti che possono ottenere il logo “Made Green in Italy” sono quelli che presentano prestazioni ambientali pari o superiori al benchmark di riferimento (prodotti di classe A e di classe B). I prodotti di classe C non possono ottenere l’uso del logo. I prodotti di classe B possono ottenere l’uso del logo ma devono prevedere un piano di miglioramento da implementare nell’arco dei tre anni di validità della concessione d’uso. L’impronta ambientale e la metodologia PEF nello schema “Made Green in Italy” L’ impronta ambientale di un prodotto (inteso come “bene” o “servizio”, secondo la Norma ISO 14040:2006 sulla metodologia LCA – Life Cycle Assessement) è una misura fondata sulla valutazione delle prestazioni ambientali di un prodotto, analizzate lungo tutto il ciclo di vita, dall’approvvigionamnetodelle materie prime al fine vita, calcolate al fine di ridurre gli impatti ambientali di tale bene o servizio. La Commissione Europea ha pubblicato la raccomandazione 2013/179/UE del 9 aprile 2013 che definisce un metodo unico europeo per la valutazione e comunicazione dell’impronta ambientale dei prodotti denominato Product Environmental Footprint - PEF. Nell’ambito del progetto pilota Environmental Footprint (EF) della Commissione Europea sono state elaborate alcune PEFCR (Product Environmental Footprint Category Rules - regole di categoria relative all'impronta ambientale dei prodotti) ovvero delle regole, basate sul ciclo di vita, specifiche per tipologia di prodotto, che completano il metodo PEF identificando ulteriori requisiti per una data categoria di prodotto. Lo schema “Made Green in Italy” adotta la metodologia PEF per la determinazione dell'impronta ambientale dei prodotti così come definita nella raccomandazione 2013/179/UE della Commissione del 9 aprile 2013. Per la conduzione degli studi per la valutazione dell’impronta ambientale dei prodotti e per l’elaborazione delle RCP, lo schema nazionale adotta la metodologia PEF e le “linee guida PEF” ovvero linee guida, metodi, prescrizioni tecniche ed altri documenti di interesse comune sviluppati nell'ambito della applicazione pilota europea del metodo PEF e approvate nell'ambito del progetto PEF della Commissione Europea. Le Regole finali sulla categoria dell'impronta ambientale dei prodotti (PEFCR) e le Regole settoriali sull'impronta ambientale delle organizzazioni (OEFSR) possono essere utilizzate per calcolare il profilo dell'impronta ambientale per prodotti e organizzazioni nell'ambito. PEFCR e OEFSR finali vengono caricati quando finalizzati. I PEFCR e le OEFSR sono stati sviluppati in base alla versione 6.3 della Guida alle regole della categoria dell'impronta ambientale dei prodotti e della Guida alle regole del settore dell'impronta ambientale dell'organizzazione (documenti aggiuntivi citati nei documenti di orientamento: allegato C e modello di inventario del ciclo di vita). Regole di categoria dell'impronta ambientale dei prodotti (PEFCR- Product Environmental Footprint) Elenco delle PEFCR europee (valide fino al 31/12/2020) Regole settoriali sull'impronta ambientale delle organizzazioni (OEFSR) ...segue in allegato Certifico Srl - IT | Rev. 0.0 2020
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