Vademecum Made Green in Italy
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Vademecum Made Green in Italy | Update Febbraio 2024
ID 10371 | Rev. 2.0 del 10.02.2024 / Vademecum completo in allegato
Il presente vademecum illustra la disciplina dello schema nazionale volontario per la valutazione e la comunicazione dell'impronta ambientale dei prodotti, denominato «Made Green in Italy» è istituito dall’art. 21, comma 1 della Legge n. 221/2015 (Collegato ambientale alla legge di stabilità del 2014) recante“Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali.
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21. RCP in corso di elaborazione
23. Prodotti “Made Green in Italy”
Aggiornati:
Paragr. 1. Schema nazionale volontario “Made Green in Italy”
Paragr. 18.Regole di categoria dell'impronta ambientale dei prodotti (PEFCR):
- Elenco delle PEFCR europee
- PEFCR Europee in corsi di sviluppo
Paragr. 19. Prassi DM n. 56 del 21.03.2018:
- Chiarimento interpretativo 17/01/2022
Paragr. 20. RCP in corso di validità
Paragr. 22. Consultazioni pubbliche
Premessa
1. Schema nazionale volontario “Made Green in Italy”
2. Il regolamento per l’attuazione dello schema “Made Green in italy”
2.1 Elaborazione delle Regole di categoria di prodotto (RCP)
2.1.1 Come presentare richiesta per l’elaborazione delle proposta di RCP
2.2 Adesione allo schema “Made Green in Italy”
2.2.1 Come presentare la richiesta di adesione allo schema “Made Green in Italy”
3. Mappa descrittiva del Regolamento
4. Chi ottiene il logo “Made Green in Italy”
5. Manuale per l’utilizzo del logo “Made Green in Italy”
6. Caratteristiche del logo MGI
7. Chi può utilizzare il logo MGI
8. Specifiche tecniche sull’utilizzo del logo
9. Asserzioni associate al logo
10. Regole per l’apposizione del logo sul prodotto
11. Regole per l’apposizione del logo su materiale dell’organizzazione e pubblicitario
12. Logo MGI su siti web e social network
13. Convivenza del logo MGI con altri loghi
14. Validità temporale del logo
15. Rapporti con il Gestore del logo
16. Limitazioni all’uso del logo MGI
17. L’impronta ambientale e la metodologia PEF nello schema “Made Green in Italy”
18. Regole di categoria dell'impronta ambientale dei prodotti (PEFCR)
19. Prassi DM n. 56 del 21.03.2018
20. RCP in corso di validità
21. RCP in corso di elaborazione
22. Consultazione pubbliche
23. Prodotti “Made Green in Italy”
Fonti
Excursus
Schema nazionale volontario “Made Green in Italy”
L’art. 21, comma 1 della Legge n. 221/2015 (“Collegato Ambiente”) recante “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali” prevede l’istituzione dello Schema nazionale volontario per la valutazione e la comunicazione dell'impronta ambientale dei prodotti, denominato «Made Green in Italy», al fine di promuovere la competitività del sistema produttivo italiano nel contesto della crescente domanda di prodotti ad elevata qualificazione ambientale sui mercati nazionali ed internazionali.
Tale schema adotta la metodologia PEF per la determinazione dell'impronta ambientale dei prodotti (PEF, Product Environmental Footprint), come definita nella raccomandazione 2013/179/UE della Commissione, del 9 aprile 2013.
La Legge n. 221/2015 prevede, inoltre, che le modalità di funzionamento di tale schema siano stabilite da un apposito Regolamento del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della suddetta legge (2 febbraio 2016).
Con la messa a punto e l’implementazione dello Schema e del Regolamento previsti dall’art.21 della Legge 28 dicembre 2015 n. 221, si intendono perseguire i seguenti obiettivi (art. 21, comma 3):
b) rafforzare l'immagine, il richiamo e l'impatto comunicativo che distingue le produzioni italiane, associandovi aspetti di qualità ambientale, anche nel rispetto di requisiti di sostenibilità sociale;
c) rafforzare la qualificazione ambientale dei prodotti agricoli, attraverso l'attenzione prioritaria alla definizione di parametri di produzione sostenibili dal punto di vista ambientale e della qualità del paesaggio;
d) garantire l'informazione, in tutto il territorio nazionale, riguardo alle esperienze positive sviluppate in progetti precedenti, e in particolare nel progetto relativo allo schema di qualificazione ambientale dei prodotti che caratterizzano i cluster (sistemi produttivi locali, distretti industriali e filiere) sviluppato con il protocollo d'intesa firmato il 14 luglio 2011 tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero dello sviluppo economico e le regioni Lombardia, Liguria, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Toscana, Lazio, Sardegna, Marche e Molise.
Il regolamento per l’attuazione dello schema “made green in italy”
Con il Decreto MATTM 21 marzo 2018 n. 56 - Regolamento per l’attuazione dello schema nazionale volontario per la valutazione e la comunicazione dell’impronta ambientale dei prodotti, denominato «Made Green in Italy», di cui all’articolo 21, comma 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 221. (GU n.123 del 29.05.2018, entrato in vigore il 13 giugno 2018, è istituito il regolamento che stabilisce le modalità di funzionamento dello schema denominato “Made Green in Italy” finalizzato a promuovere i prodotti ad elevata qualificazione ambientale attraverso la concessione d’uso del logo “Made Green in Italy”. Per prodotti si intendono beni, servizi, prodotti intermedi o semilavorati.
Logo “Made Green in Italy”
L’attuazione dello schema prevede due fasi.
- Prima fase: elaborazione delle Regole di Categoria di Prodotto (RCP)
- Seconda fase: adesione allo schema “Made Green in Italy
Figura n. 1 - Attuazione Schema Made Green in Italy
Elaborazione delle Regole di categoria di prodotto (RCP)
Prima fase: elaborazione delle Regole di categoria di prodotto (RCP)
Affinché un’azienda possa aderire allo schema “Made Green in Italy” con uno o più dei suoi prodotti, è necessario che esistano le “Regole di categoria di prodotto” (RCP), ovvero i documenti contenenti indicazioni metodologiche che definiscono regole e requisiti obbligatori e facoltativi necessari alla conduzione di studi relativi all'impronta ambientale per quella specifica categoria di prodotto.
A proporre le RCP possono essere soggetti (privati o pubblici) costituiti da almeno tre aziende - di cui almeno una piccola e media impresa secondo la definizione fornita dal decreto del Ministro delle attività produttive del 18 aprile 2005 - che rappresentano la quota maggioritaria del settore della specifica categoria di prodotto per la quale si intende proporre l'elaborazione di RCP all'interno dello schema; per quota maggioritaria si intende oltre il 50% del fatturato riferito all'anno solare precedente alla proposta di RCP.
Poiché, dunque, l’adesione allo schema è limitata ai prodotti per cui esiste una Regola di categoria di prodotto valida, possono presentarsi due scenari:
- se per una specifica categoria di prodotto è stata definita una PEFCR in sede europea, questa deve essere recepita nella RCP che si intende elaborare ed integrata con i requisiti addizionali obbligatori e facoltativi;
- in caso contrario, viene elaborata una nuova RCP, a livello nazionale.
I documenti ufficiali resi disponibili dalla Commissione Europea utili per l’elaborazione delle RCP:
- Elenco delle PEFCR europee
Adesione allo schema “Made Green in Italy”
Seconda fase: adesione allo schema “Made Green in Italy”
La richiesta di adesione allo schema può essere effettuata se:
- è disponibile e in corso di validità la RCP della categoria di prodotto in cui ricade lo specifico prodotto per cui si richiede l’adesione;
- il prodotto per cui si richiede l’adesione allo schema è classificabile come prodotto “Made in Italy” ai sensi della lettera v), comma 1, dell'articolo 2 del Decreto MATTM 21 marzo 2018 n. 56.;
- i documenti tecnici indicati in allegato II, punto 1 - numero 2) sono stati convalidati dopo essere stati sottoposti ad una verifica di parte terza indipendente con emissione dell’attestato.
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Caratteristiche del logo MGI
Il logo MGI, qui sotto riportato, è di forma circolare ed è caratterizzato da tre elementi grafici: il logo del Ministero della Transizione Ecologica; la parte tipografica costituita dalla dicitura “Made Green in Italy”posta sotto il logo del Ministero; una cornice circolare discontinua in tre punti, formata da tre linee curve spezzate di colore verde bandiera, rosso e verde chiaro. Il logo MGI è di esclusiva proprietà del Gestore dello Schema e ne è vietato l’uso senza esplicita autorizzazione.
Figura n. 2 - Logo MGI a colori e con specifica dei pantoni da utilizzare per la riproduzione.
Come previsto dall’Allegato IV del Regolamento MGI il logo è corredato da un Codice a Barre Bidimensionale o CBB (QR Code o equivalenti o Codice a Barre) specifico per ogni singolo prodotto per il quale è stata approvata la richiesta di adesione allo Schema.
Figura n. 3 - Esempio di logo MGI con CCB.
Il CBB deve essere generato dall’azienda aderente allo Schema e deve consentire il collegamento, attraverso l’utilizzo di dispositivi mobili quali smartphone o tablet, alla pagina web da cui è possibile accedere alla DIAP-Dichiarazione di Impronta Ambientale di Prodotto oppure direttamente alla DIAP.
Il contenuto della pagina web deve essere preventivamente approvato dal Gestore dello Schema e deve contenere almeno le informazioni elencate al paragrafo 7 del Manuale (in allegato al presente Vademecum).
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Chi ottiene il logo “Made Green in Italy”
Lo studio di valutazione dell'impronta ambientale contiene, nello specifico, il calcolo dei valori degli indicatori ambientali relativi alle tre principali categorie di impatto individuate dalle relative RCP e del valore ottenuto per aggregazione dei tre principali indicatori di impatto attraverso normalizzazione e pesatura.
Tale valore viene confrontato con il valore del benchmark definito all'interno delle stesse RCP.
Il regolamento prevede una classificazione dei prodotti in tre classi di prestazione:
classe B, prodotti con prestazioni uguali al benchmark;
classe C, prodotti con prestazioni peggiori rispetto al benchmark.
I prodotti che possono ottenere il logo “Made Green in Italy” sono quelli che presentano prestazioni ambientali pari o superiori al benchmark di riferimento (prodotti di classe A e di classe B).
I prodotti di classe C non possono ottenere l’uso del logo.
I prodotti di classe B possono ottenere l’uso del logo ma devono prevedere un piano di miglioramento da implementare nell’arco dei tre anni di validità della concessione d’uso.
L’impronta ambientale e la metodologia PEF nello schema “Made Green in Italy”
L’ impronta ambientale di un prodotto (inteso come “bene” o “servizio”, secondo la Norma ISO 14040:2006 sulla metodologia LCA – Life Cycle Assessement) è una misura fondata sulla valutazione delle prestazioni ambientali di un prodotto, analizzate lungo tutto il ciclo di vita, dall’approvvigionamnetodelle materie prime al fine vita, calcolate al fine di ridurre gli impatti ambientali di tale bene o servizio.
La Commissione Europea ha pubblicato la raccomandazione 2013/179/UE del 9 aprile 2013 che definisce un metodo unico europeo per la valutazione e comunicazione dell’impronta ambientale dei prodotti denominato Product Environmental Footprint - PEF.
Nell’ambito del progetto pilota Environmental Footprint (EF) della Commissione Europea sono state elaborate alcune PEFCR (Product Environmental Footprint Category Rules - regole di categoria relative all'impronta ambientale dei prodotti) ovvero delle regole, basate sul ciclo di vita, specifiche per tipologia di prodotto, che completano il metodo PEF identificando ulteriori requisiti per una data categoria di prodotto.
Lo schema “Made Green in Italy” adotta la metodologia PEF per la determinazione dell'impronta ambientale dei prodotti così come definita nella raccomandazione 2013/179/UE della Commissione del 9 aprile 2013.
Per la conduzione degli studi per la valutazione dell’impronta ambientale dei prodotti e per l’elaborazione delle RCP, lo schema nazionale adotta la metodologia PEF e le “linee guida PEF” ovvero linee guida, metodi, prescrizioni tecniche ed altri documenti di interesse comune sviluppati nell'ambito della applicazione pilota europea del metodo PEF e approvate nell'ambito del progetto PEF della Commissione Europea.
Le Regole finali sulla categoria dell'impronta ambientale dei prodotti (PEFCR) e le Regole settoriali sull'impronta ambientale delle organizzazioni (OEFSR) possono essere utilizzate per calcolare il profilo dell'impronta ambientale per prodotti e organizzazioni nell'ambito.
PEFCR e OEFSR finali vengono caricati quando finalizzati.
I PEFCR e le OEFSR sono stati sviluppati in base alla versione 6.3 della Guida alle regole della categoria dell'impronta ambientale dei prodotti e della Guida alle regole del settore dell'impronta ambientale dell'organizzazione (documenti aggiuntivi citati nei documenti di orientamento: allegato C e modello di inventario del ciclo di vita).
Regole di categoria dell'impronta ambientale dei prodotti (PEFCR- Product Environmental Footprint)
Elenco delle PEFCR europee
[...]
RCP in corso di validità
RCP "Tessuti di lana pettinata" (valida fino al 25 gennaio 2028)
RCP "Ausiliari e prodotti chimici per cuoio" (valida fino al 15 settembre 2027)
RCP "Olio extra-vergine di oliva italiano" (valida fino al 14 settembre 2027)
RCP "Macchine Lavapavimenti" (valida fino al 13 settembre 2027)
RCP "Kiwi" (valida fino al 10 settembre 2027)
RCP "Pera" (valida fino al 10 settembre 2027)
RCP "Scatole in cartone ondulato" (valida fino al 13 settembre 2027)
RCP "Formaggio Asiago DOP" (valida fino al 12 settembre 2027)
RCP "Prosciutti crudi DOP" (valida fino al 7 settembre 2027)
RCP "Tessuti di filati sintetici e/o stampati" (valida fino al 28 luglio 2027).
RCP "Foraggio a base di erba medica" (valida fino al 12 giugno 2027)
RCP "Mangime per animali destinati alla produzione di alimenti" (valida fino al 12 giugno 2027)
RCP "Sistemi di tubazione in polietilene per la distribuzione di fluidi" (valida fino al 05 giugno 2027)
RCP "Sistemi di tubazione in polietilene per l’acqua sanitaria" (valida fino al 22 marzo 2027)
RCP "Fusione di ghisa" (valida fino al 4 agosto 2026)
RCP "Grandi Casse in Polietilene" (valida fino al 1° marzo 2026)
RCP “Gelato in vaschetta e multipack " (valida fino al 12 gennaio 2026)
RCP "Tabacco greggio" (valida fino al 12 novembre 2025)
RCP “Carni suine, fresche o refrigerate" (valida fino al 2 novembre 2025)
RCP “Carni bovine, fresche o refrigerate" (valida fino al 2 novembre 2025)
RCP "Geotessili e prodotti correlati" (valida fino al 15 ottobre 2025)
RCP "Fusioni in acciaio" (valida fino al 15 ottobre 2025)
RCP " Tessuti in lana cardata o peli fini cardati" (valida fino al 7 luglio 2025)
RCP "Imballaggi in legno" (valida fino al 7 luglio 2025)
RCP "Formaggio Provolone Valpadana DOP" (valida fino al 30 giugno 2025)
RCP "Formaggio Grana Padano DOP" (valida fino al 24 giugno 2025)
RCP "Servizi delle attività di lavanderia industriale" (versione aggiornata-pec prot. 23029 del 17.02.2023- valida fino al 18 giugno 2025)
RCP "Aceto" (valida fino al 15 giugno 2025)
RCP "Pasta secca" (valida fino all’8 giugno 2025)
RCP "Borse multiuso in PE" (valida fino all’11 febbraio 2024)
Consultazione pubbliche
Consultazione pubblica sulla proposta RCP "Borse multiuso in PE"”
Schema nazionale volontario “Made Green in Italy” – Online la consultazione pubblica sull’aggiornamento della RCP relativa alla “Borse Multiuso in PE”.
La consultazione si concluderà il 1° marzo 2024
Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica apre la consultazione pubblica sull’aggiornamento della Regola di Categoria di Prodotto (RCP) relativa alla Borse Multiuso in PE” – Codice CPA/NACE 22.29, nell’ambito dello Schema “Made Green in Italy, come previsto dal Decreto ministeriale n.56/2018.
Il regolamento dello schema prevede, all’articolo 4, che la validità delle RCP sia di 4 anni; successivamente il Ministero, in qualità di soggetto gestore dello schema, avvia una consultazione pubblica della durata di trenta giorni per il loro aggiornamento.
...segue in allegato
Certifico Srl - IT | Rev. 2.0 2024
©Copia autorizzata Abbonati
Matrice Revisioni:
Rev. | Data | Oggetto | Autore |
2.0 | 10.02.2024 | 1. Rinumerazione paragrafi 2. Inseriti nuovi paragrafi: 21. RCP in corso di elaborazione 23. Prodotti “Made Green in Italy” 3. Aggiornati: Paragr. 1. Schema nazionale volontario “Made Green in Italy” Paragr. 18.Regole di categoria dell'impronta ambientale dei prodotti (PEFCR): - Elenco delle PEFCR europee - PEFCR Europee in corsi di sviluppo Paragr. 19. Prassi DM n. 56 del 21.03.2018: - Chiarimento interpretativo 17/01/2022 Paragr. 20. RCP in corso di validità Paragr. 22. Consultazioni pubbliche |
Certifico Srl |
1.0 | 04.08.2021 | 1. Rinumerazione paragrafi 2. Inseriti nuovi paragrafi: 5. Manuale per l’utilizzo del logo “Made Green in Italy” 6. Caratteristiche del logo MGI 7. Chi può utilizzare il logo MGI 8. Specifiche tecniche sull’utilizzo del logo 9. Asserzioni associate al logo 10. Regole per l’apposizione del logo sul prodotto 11. Regole per l’apposizione del logo su materiale organizzazione e pubblicitario 12. Logo MGI su siti web e social network 13. Convivenza del logo MGI con altri loghi 14. Validità temporale del logo 15. Rapporti con il Gestore del logo 16. Limitazioni all’uso del logo MGI 2. Aggiornati paragrafi: 20. RCP in corso di validità 21. Consultazione pubbliche attive |
Certifico Srl |
0.0 | 13.03.2020 | --- | Certifico Srl |
Collegati
Consultazione pubblica RCP Made Green in Italy Borse in PE
Raccomandazione 2013/179/UE
Decreto 21 marzo 2018 n. 56