Comunicazione 2019/C 386/05 | Esenzioni VIA
Appunti Ambiente | ||
26 Novembre 2024 | ||
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Comunicazione 2019/C 386/05 | Esenzioni VIA Documento di orientamento relativo all’applicazione delle esenzioni ai sensi della direttiva sulla valutazione dell’impatto ambientale di cui alla direttiva 2011/92/UE modificata dalla direttiva 2014/52/UE e recepimento IT Comunicazione della Commissione 2019/C 386/05 - Documento di orientamento relativo all’applicazione delle esenzioni ai sensi della direttiva sulla valutazione dell’impatto ambientale (direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, modificata dalla direttiva 2014/52/UE) - articolo 1, paragrafo 3, e articolo 2, paragrafi 4 e 5 GU C 386/12 del 14.11.2019 Il presente documento contiene informazioni aggiornate in merito all’applicazione dell’articolo 1, paragrafo 3, e dell’articolo 2, paragrafi 4 e 5, della direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (direttiva VIA), modificata dalla direttiva 2014/52/UE. Questi articoli prevedono esenzioni dal disposto della direttiva VIA. Il presente documento di orientamento contiene il precedente documento della Commissione che chiarisce l’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 3, della direttiva VIA (Clarification of the application of Article 2(3) of the Environmental Impact Assessment Directive), aggiornandolo, ove necessario. L’articolo 1, paragrafo 3, della direttiva VIA prevede la possibilità di esentare dal suo ambito di applicazione progetti, o parte di progetti, qualora il loro unico obiettivo sia la difesa o la risposta alle emergenze che riguardano la protezione civile. Se le condizioni di questa disposizione sono soddisfatte, gli Stati membri non sono tenuti ad applicare la direttiva. L’articolo 2, paragrafo 4, della direttiva VIA prevede che gli Stati membri, in casi eccezionali e a condizione che siano rispettati gli obiettivi della direttiva, possono esentare determinati progetti dalle disposizioni della direttiva, qualora l’applicazione di tali disposizioni incida negativamente sulla finalità del progetto. La direttiva VIA specifica le procedure che gli Stati membri e la Commissione devono seguire quando si invoca un’esenzione dalla valutazione dell’impatto ambientale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 4. Tuttavia, la direttiva non fornisce alcuna indicazione su come si debba interpretare il termine «casi eccezionali» e l’esperienza dimostra che possono sorgere dubbi su quando sia legittimo invocare le disposizioni dell’articolo in questione. Nell’applicazione di tale esenzione devono essere rispettate altre condizioni (fatto salvo il disposto dell’articolo 7 e tenuto conto della necessità di rispettare gli obiettivi della direttiva). L’articolo 2, paragrafo 5, della direttiva VIA prevede la possibilità di esentare un progetto dalle disposizioni in materia di consultazione pubblica, qualora lo stesso sia adottato mediante un atto legislativo nazionale specifico. Come per le esenzioni di cui all’articolo 2, paragrafo 4, nell’applicazione di tale esenzione devono essere rispettate altre condizioni (fatto salvo il disposto dell’articolo 7 e tenuto conto della necessità di rispettare gli obiettivi della direttiva). Scopo della presente comunicazione è aiutare le autorità nazionali nell’applicazione della direttiva concernente la valutazione dell’impatto ambientale. Solo la Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE) è competente a fornire un’interpretazione vincolante del diritto dell’Unione. Per poter ricorrere a tali esenzioni, gli Stati membri devono provvedere al pieno recepimento delle disposizioni della direttiva nel proprio diritto nazionale. Indice Collegati: |
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