Aree a rischio specifico d'incendio: definizione ed individuazione
ID 8659 | 29 Giugno 2019
Documento allegato sulle aree a rischio specifico d'incendio, con esempi di individuazione in accordo con una Regola Tecnica Verticale e con il Codice di Prevenzione Incendi D.M. 3 agosto 2015.
Il Documento può essere un utile esercizio per l'individuazione delle aree a rischio specifico di cui al D.M. 10 marzo 1998 e per la Valutazione del rischio incendio nei luoghi di lavoro.
Le aree a rischio specifico d'incendio sono state definite in modo organico all'entrata in vigore del Codice di Prevenzione Incendi D.M. 3 agosto 2015. Infatti prima del Codice la definizione e l'individuazione erano rimandate alle RTV di Prevenzione Incendi. Con il Codice le aree a rischio specifico sono ora regolamentate dalla sezione V delle Regole Tecniche Verticali del D.M. 3 agosto 2015.
Il codice stabilisce i criteri per l'individuazione delle aree a rischio specifico (G.1.16 e V.1.1) e la strategia antincendio da adottare (V.1.2).
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D.M. 3 agosto 2015
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Sezione G - Generalità
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G.1.16 Aree a rischio specifico
1. Area a rischio specifico: porzioni dell'attività caratterizzate da rischio di incendio sostanzialmente differente rispetto a quello tipico dell'attività.
Nota
L'individuazione delle aree a rischio specifico è effettuata dal progettista secondo i criteri del capitolo V.1 ovvero è riportata nella regole tecniche verticali.
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V. Regole Tecniche verticali
V.1.1 Scopo e campo di applicazione
1. La presente regola tecnica reca le indicazioni di prevenzione incendi che si applicano alle aree a rischio specifico.
2. Le aree a rischio specifico sono individuate dal progettista sulla base dei seguenti criteri o fissate dalla specifica regola tecnica verticale:
a. aree in cui si detengono o trattano sostanze o miscele pericolose, materiali combustibili o infiammabili, in quantità significative;
b. aree in cui si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell'incendio o dell'esplosione;
c. aree in cui vi è presenza di impianti o loro componenti rilevanti ai fini della sicurezza antincendio di cui al capitolo S.10 (N).
d. aree con carico di incendio specifico qf > 1200 MJ/m2, non occupate o con presenza occasionale e di breve durata di personale addetto.
3. Lo stoccaggio di limitate quantità di liquidi infiammabili in armadi metallici per impieghi funzionali all'attività principale non è generalmente considerato rischio specifico.
4. Eventuali aree, a servizio dell'attività principale, in cui vi è presenza degli impianti di cui al punto 2 lettera c, già regolati da specifiche regole tecniche di prevenzione incendi, non sono considerate aree a rischio specifico.
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(N)
S.10 impianti tecnologici e di servizio da considerare ai fini della sicurezza antincendio.
a) produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione e di utilizzazione dell'energia elettrica;
b) protezione contro le scariche atmosferiche;
c) sollevamento/trasporto di cose e persone; esempio: ascensori, montacarichi, montalettighe, scale mobili, marciapiedi mobili, ...
d) deposito, trasporto, distribuzione e utilizzazione di solidi, liquidi e gas combustibili, infiammabili e comburenti;
Si intendono gli impianti a servizio dell'edificio non costituenti attività soggetta.
e) riscaldamento, climatizzazione, condizionamento e refrigerazione, comprese gli impianti di evacuazione dei prodotti della combustione, e di ventilazione ed aerazione dei locali; Nota Si intendono gli impianti a servizio dell'edificio non costituenti attività soggetta.
f) controllo delle esplosioni
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V.1.2 Strategia antincendio
1. In relazione alle risultanze della valutazione del rischio di incendio ed alle caratteristiche delle aree a rischio specifico, il progettista valuta, almeno, l'applicazione delle seguenti misure:
a. inserimento delle aree a rischio specifico in compartimento antincendio autonomo (Capitolo S.3), interposizione di distanze di separazione, riduzione delle superfici lorde di compartimento, ubicazione fuori terra o su piani poco profondi;
b. installazione di impianti di controllo o estinzione dell'incendio con livello di prestazione non inferiore a II (Capitolo S.6);
La protezione di base ha l'obiettivo di garantire l’utilizzo di un presidio antincendio che sia efficace su un principio d’incendio, prima che questo inizi a propagarsi nell'attività.
La protezione di base si attua attraverso l'impiego di estintori progettati, installati e gestiti in conformità alla vigente regolamentazione e alle norme adottate dall'ente di normazione nazionale.
c. installazione di un impianto IRAI con livello di prestazione III (Capitolo S.7);
II. Rilevazione automatica estesa a porzioni dell'attività, sistema d'allarme, eventuale avvio automatico di sistemi di protezione attiva
III. Rilevazione automatica estesa a tutta l'attività, sistema d'allarme, eventuale avvio automatico di sistemi di protezione attiva
d. predisposizione di sistemi per il controllo fumi e calore con livello di prestazione non inferiore a II (Capitolo S.8);
SEa: Permanentemente aperte
SEb: Dotate di sistema automatico di apertura con attivazione asservita ad IRAI
SEc: Provviste di elementi di chiusura non permanenti (es. infissi, ...) ad apertura comandata da posizione protetta e segnalata
SEd: Provviste di elementi di chiusura non permanenti (es. infissi, ...) ad apertura comandata da posizione non protetta
SEe: Provviste di elementi di chiusura permanenti (es. pannelli bassofondenti, ...) di cui sia dimostrata l'affidabile apertura nelle effettive condizioni d'incendio (es. condizioni termiche generate da incendio naturale sufficienti a fondere efficacemente il pannello bassofondente di chiusura, ...) o la possibilità di immediata demolizione da parte delle squadre di soccorso
e. predisposizione di idonee misure di gestione della sicurezza antincendio (Capitolo S.5);
f. effettuazione della valutazione del rischio di esplosione (Capitolo V.2).
2. Nel caso di compartimentazione multipiano dell'attività (Capitolo S.3), le aree a rischio specifico devono comunque essere inserite in compartimento autonomo.
S. Strategia antincendio: Le misure
Le misure da adottare schematicamente dovranno essere quelle previste alla Sezione S.Strategia antincendio del Codice:
S1 |
Reazione al fuoco |
... |
S2 |
Resistenza al fuoco |
... |
S3 |
Compartimentazione |
... |
S4 |
Esodo |
... |
S5 |
GSA |
... |
S6 |
Controllo dell'Incendio |
... |
S7 |
Rilevazione e allarme |
... |
S8 |
Controllo di fumi e calore |
... |
S9 |
Operatività antincendio |
... |
S10 |
Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio |
... |
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Le Aree a rischio specifico sono quindi (Vedi Fig. 1):
1. Fissate dalla specifica regola tecnica verticale (se applicabile anche senza Codice)
2. Stabilite dal progettista sulla base ai criteri V.1.1 e conseguentemente seguire sezione V. Regole Tecniche verticali (se applicabile con Obbligo Codice)
Fig. 1 - Individuazione Aree a rischio specifico (incendio)
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Es.1 Aree a rischio specifico su RTV (senza obbligo Codice)
Locali di pubblico spettacolo: D.M. 19 agosto 1996 RTV
D.M. 19 agosto 1996
Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo.
(G.U. n. 14 del 12 settembre 1996 SO)
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Titolo XII aree ed impianti a rischio specifico
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12.1 classificazione le aree e gli impianti a rischio specifico sono così classificati:
- depositi;
- impianti tecnologici;
- autorimesse.
12.2 DEPOSITI
Si intendono depositi o magazzini gli ambienti destinati alla conservazione di materiali occorrenti all’esercizio dei locali ed ai servizi amministrativi.
I depositi, ove previsti, annessi ai locali di cui alle presenti norme, con esclusione di quelli già trattati ai punti 5.1, 5.2.6.2, 7.4 e 8.3, devono essere realizzati con strutture portanti e separanti di resistenza al fuoco almeno REI 60.
Essi devono essere aerati direttamente dall’esterno mediante aperture di superficie non inferiore a 1/40 di quella in pianta; devono avere accesso dall’esterno e possono comunicare con gli altri ambienti dei locali a mezzo di porte resistenti al fuoco almeno REI 60, munite di dispositivo di autochiusura.
12.3 IMPIANTI TECNOLOGICI
12.3.1 IMPIANTI DI PRODUZIONE CALORE
Gli impianti di produzione di calore funzionanti a combustibile solido, liquido e gassoso dovranno essere realizzati nel rispetto delle specifiche normative di prevenzione incendi.
12.3.2 IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO E VENTILAZIONE
Gli impianti di condizionamento e ventilazione devono essere progettati e realizzati nell’osservanza dei seguenti criteri:
A) IMPIANTI CENTRALIZZATI
Le unità di trattamento dell'aria e i gruppi frigoriferi non possono essere installati nei locali ove sono ubicati impianti di produzione calore.
I gruppi frigoriferi devono essere installati in appositi locali, realizzati con strutture di separazione di caratteristiche di resistenza al fuoco non inferiori a REI 60, aventi accesso direttamente dall'esterno o tramite disimpegno aerato di analoghe caratteristiche, munito di porte REI 60 dotate di dispositivo di autochiusura.
L'aerazione nei locali dove sono installati i gruppi frigoriferi non deve essere inferiore a quella indicata dal costruttore dei gruppi stessi, con una superficie minima non inferiore a
1/20 della superficie in pianta del locale.
Nei gruppi frigoriferi devono essere utilizzati come fluidi frigorigeni prodotti non infiammabili e non tossici. I gruppi refrigeratori che utilizzano soluzioni acquose di ammoniaca possono essere installati solo all'esterno dei fabbricati o in locali aventi caratteristiche analoghe a quelli delle centrali termiche alimentate a gas.
Le centrali frigorifere destinate a contenere gruppi termorefrigeratori ad assorbimento a fiamma diretta devono rispettare le disposizioni di prevenzione incendi in vigore per gli impianti di produzione calore, riferiti al tipo di combustibile impiegato.
Non è consentito utilizzare aria di ricircolo proveniente da cucine, autorimesse e comunque da spazi a rischio specifico.
B) CONDOTTE
Le condotte devono essere realizzate in materiale di classe 0 di reazione al fuoco; le tubazioni flessibili di raccordo devono essere di classe di reazione al fuoco non superiore a 2
Le condotte non devono attraversare:
- luoghi sicuri, che non siano a cielo libero;
- vani scala e vani ascensore;
- locali che presentino pericolo di incendio, di esplosione e di scoppio.
L'attraversamento dei soprarichiamati locali può tuttavia essere ammesso se le condotte sono racchiuse in strutture resistenti al fuoco di classe almeno pari a quella del vano attraversato.
Qualora le condotte attraversino strutture che delimitano i compartimenti, nelle condotte deve essere installata, in corrispondenza degli attraversamenti, almeno una serranda avente resistenza al fuoco pari a quella della struttura che attraversano, azionata automaticamente e direttamente da rivelatori di fumo.
Negli attraversamenti di pareti e solai, lo spazio attorno alle condotte deve essere sigillato con materiale di classe 0, senza tuttavia ostacolare le dilatazioni delle stesse.
C) DISPOSITIVI DI CONTROLLO
Ogni impianto deve essere dotato di un dispositivo di comando manuale, situato in un punto facilmente accessibile, per l'arresto dei ventilatori in caso d'incendio.
Inoltre, gli impianti a ricircolo d'aria, a servizio di più compartimenti, devono essere muniti, all'interno delle condotte, di rivelatori di fumo che comandino automaticamente l'arresto dei ventilatori e la chiusura delle serrande tagliafuoco. L’intervento dei rivelatori deve essere segnalato nella centrale di controllo degli impianti di rivelazione e segnalazione automatica degli incendi. L'intervento dei dispositivi, sia manuali che automatici, non deve consentire la rimessa in marcia dei ventilatori senza l'intervento manuale dell'operatore.
D) IMPIANTI LOCALIZZATI
È consentito il condizionamento dell'aria a mezzo di armadi condizionatori, purché il fluido refrigerante non sia infiammabile né tossico. È comunque escluso l'impiego di apparecchiature a fiamma libera.
12.4 AUTORIMESSE
I locali, di cui all’art. 1, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), possono essere attigui, sottostanti e sovrastanti alle autorimesse, nel rispetto delle specifiche normative di prevenzione incendi.
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Es.2 Aree a rischio specifico su RTV (con obbligo Codice)
Attività commerciali
D.M. 3 agosto 2015
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Capitolo V.8 Attività commerciali
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V.8.3 Classificazioni
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3. Sono considerate aree a rischio specifico (Capitolo V.1) almeno le seguenti aree: aree TK1, TK2, TM2, TM3, TT2.
TK1: aree collegate ad aree TA(1) ove si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio o dell’esplosione, aventi superficie > 150 m2 ;
(1) TA: aree di vendita ed esposizione comprensive di spazi comuni, accessibili al pubblico;
Nota Ad esempio: aree di taglio legno, officine di montaggio o riparazione di parti, aree per la miscelazione di vernici, …
TK2: aree esterne all’opera da costruzione, coperte o scoperte, destinate anche temporaneamente, allo stoccaggio, alla movimentazione ed al carico/scarico delle merci, al deposito dei materiali di scarto e degli imballaggi;
TM2: depositi con carico di incendio specifico qf > 1200 MJ/m2 ;
TM3: depositi di articoli pirotecnici NSL, con quantitativi netti di manufatti 150 kg;
TT2: aree destinate alla ricarica di accumulatori elettrici di trazione;
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A seguire periodo del testo del D.M. 10 marzo 1998 che riporta “aree a rischio specifico”.
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