Impianti elettrici nei luoghi di pubblico spettacolo: CEI 64-8/752
Scheda 21.08.2018
In allegato la Sez. 752 della norma CEI 64-8/7 che detta le prescrizioni riguardanti l’esecuzione e l’esercizio degli impianti elettrici nei luoghi di pubblico spettacolo e di intrattenimento.
La Parte 7 ("Ambienti ed applicazioni particolari") della Norma CEI 64-8, tratta le prescrizioni particolari alle quali devono soddisfare gli impianti elettrici realizzati negli ambienti e per le applicazioni particolari elencate nell'indice di questa Parte 7.
Queste prescrizioni particolari integrano, modificano od annullano le prescrizioni generali delle altre Parti della presente Norma CEI 64-8.
Ai fini della CEI 64-8/752 si intendono per luoghi di pubblico spettacolo e intrattenimento (nel seguito chiamati semplicemente luoghi) i locali e gli ambienti, al chiuso o all’aperto, compresi quelli di servizio, costituenti per es. un teatro, un cinematografo, una sala per concerti, per balli, per conferenze, per esposizioni o per riunioni di pubblico spettacolo in genere.
I luoghi di pubblico spettacolo, sono luoghi MA.R.C.I. (MAggior Rischio in Caso di Incendio) di cui alla Sez. 751 dellla CEI 64-8/7.
La norma è "stato dell'arte" per la Prevenzione incendi (Attività N. 65 del D.P.R. 151/2011) e norma tecnica verticale DM 19 agosto 1996 Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo. (G.U. n. 14 del 12 settembre 1996 SO).
N. |
ATTIVITÀ |
CATEGORIA |
65 |
Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 m2. Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico. |
A |
B |
C |
--- |
fino a 200 persone |
oltre 200 persone |
Infatti il DM 19 agosto 1996, riporta per gli impianti elettrici e sistemi di allarme:
DM 19 agosto 1996
TITOLO XIII IMPIANTI ELETTRICI
13.1 GENERALITA' Gli impianti elettrici devono essere realizzati in conformità alla L. 186/68). In particolare ai fini della prevenzione degli incendi gli impianti elettrici: - non devono costituire causa primaria di incendio o di esplosione; - non devono fornire alimento o via privilegiata di propagazione degli incendi. Il comportamento al fuoco della membratura deve essere compatibile con la specifica destinazione d'uso dei singoli locali; - devono essere suddivisi in modo che un eventuale guasto non provochi la messa fuori servizio dell'intero sistema (utenza); - devono disporre di apparecchi di manovra ubicati in posizioni "protette" e devono riportare chiare indicazioni dei circuiti cui si riferiscono.
I seguenti sistemi di utenza devono disporre di impianti di sicurezza: a) illuminazione; b) allarme; c) rivelazione; d) impianti di estinzione degli incendi; e) ascensori antincendio. La rispondenza alle vigenti norme di sicurezza deve essere attestata con la procedura di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 46, e successivi regolamenti di applicazione.
13.2 IMPIANTI ELETTRICI DI SICUREZZA L’alimentazione di sicurezza deve essere automatica ad interruzione breve (≤ 0,5 s) per gli impianti di rivelazione, allarme e illuminazione; ad interruzione media (≤ 15 s) per ascensori antincendio e impianti idrici antincendio. Il dispositivo di carica degli accumulatori deve essere di tipo automatico e tale da consentire la ricarica completa entro 12 ore. L’autonomia dell’alimentazione di sicurezza deve consentire lo svolgimento in sicurezza del soccorso e dello spegnimento per il tempo necessario; in ogni caso l’autonomia minima viene stabilita per ogni impianto come segue: - rivelazione e allarme: 30 minuti; - illuminazione di sicurezza: 1 ora; - ascensori antincendio: 1 ora; - impianti idrici antincendio: 1 ora. L’installazione dei gruppi elettrogeni deve essere conforme alle regole tecniche vigenti. L’impianto di illuminazione di sicurezza deve assicurare un livello di illuminazione non inferiore a 5 lux ad un metro di altezza dal piano di calpestio lungo le vie di uscita, e non inferiore a 2 lux negli altri ambienti accessibili al pubblico. Sono ammesse singole lampade con alimentazione autonoma purché assicurino il funziona-mento per almeno 1 ora.
13.3 QUADRI ELETTRICI GENERALI Il quadro elettrico generale deve essere ubicato in posizione facilmente accessibile, segnalata e protetta dall’incendio.
TITOLO XIV SISTEMA DI ALLARME
I locali devono essere muniti di un sistema di allarme acustico realizzato mediante altoparlanti con caratteristiche idonee ad avvertire le persone presenti delle condizioni di pericolo in caso di incendio. Il comando di attivazione del sistema di allarme deve essere ubicato in un luogo continuamente presidiato. ... segue in allegato
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