Attribuzione della caratteristica di pericolo HP14 - Ecotossico
Dal 5 luglio 2018 occorre effettuare l'attribuzione della caratteristica di pericolo HP14 per i rifiuti in accordo con il Regolamento 2017/997.
Regolamento 2017/997
Regolamento UE 2017/997 di modifica l'all.III della Direttiva quadro rifiuti 2008/98/CE per quanto concerne l'assegnazione della caratteristica di pericolo HP14 "Ecotossico". GU L150/1 14.06.2017
Il Regolamento 2017/997 definisce i criteri comunitari per l’attribuzione della caratteristica di pericolo HP14, superando in tal modo le disposizioni, relative a tale caratteristica di pericolo, contenute al Regolamento UE 1357/2014. Il Regolamento, che è in vigore dal 5 luglio 2017 e si applica dal 5 luglio 2018.
Il Regolamento UE 1357/2014 definisce le modalità di attribuzione delle caratteristiche di pericolo ai rifiuti e si applica a partire dal 1° giugno 2015:
- al considerando 7 afferma che: «Per garantire l’adeguata completezza e rappresentatività anche per quanto riguarda le informazioni sui possibili effetti di un allineamento della caratteristica HP 14 «ecotossico» con il regolamento (CE) n. 1272/2008, è necessario uno studio preliminare»; - alla voce HP 14, la nota a piè di pagina chiarisce che: «l’attribuzione della caratteristica di pericolo HP14 è effettuata secondo i criteri stabiliti nell’allegato VI della direttiva 67/548/CEE del Consiglio».
In Italia, il D.L. n. 78 del 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125/2015, all'art. 7, comma 9-ter ha stabilito che la caratteristica di pericolo di ecotossicità (HP14) si attribuisce al rifiuto secondo le modalità dell’accordo ADR per la classe 9 – M6 e M7. L’accordo ADR, che regola il trasporto internazionale di merci pericolose su strada, si basa sulle modalità di classificazione delle sostanze e delle miscele definite dal Regolamento (UE) 1272/2008 – cosiddetto “Regolamento CLP” (classification, labeling and packaging) – che viene periodicamente aggiornato sulla base della continua valutazione e rivisitazione delle sostanze e delle miscele in ambito UE. Le modifiche delle modalità di classificazione delle sostanze e delle miscele possono quindi incidere anche sulle modalità di trasporto delle merci contenenti tali sostanze, secondo l’accordo ADR. Una delle modifiche del Regolamento CLP, introdotta con il Regolamento 2016/1179, ha interessato la modalità di classificazione di alcuni composti (Tabella 3.1 dell’allegato VI, parte 3 del Regolamento CLP), introducendo per la tossicità acuta per l’ambiente acquatico il fattore moltiplicativo M=100. Ciò ha comportato che a partire dal 1° marzo 2018, data dalla quale si applica la modifica al Regolamento CLP, anche i rifiuti contenenti i composti di cui al sopra citato Regolamento 2016/1179, applicando le modalità dell’accordo ADR, possono diventare pericolosi per ecotossicità (1).
2) Cosa succede dal 5 luglio 2018 Il Regolamento 2017/997 definisce i criteri comunitari per l’attribuzione della caratteristica di pericolo HP14, superando in tal modo le disposizioni, relative a tale caratteristica di pericolo, contenute al Regolamento UE 1357/2014. Il Regolamento, che è in vigore dal 5 luglio 2017 e si applica dal 5 luglio 2018, prevede l’applicazione di regole diverse rispetto a quelle previste dall’accordo ADR.
In base al nuovo Regolamento, la caratteristica di pericolo HP14 si applica ai rifiuti che:
a) contengono in concentrazione pari o superiore a 0,1% sostanze che riducono lo strato di ozono (H420) (halon, tetracloruro di carbonio, clorofluorocarburi, idroclofluorocarburi, tricloroetano, metilcloroformio, bromuro di metile, bromoclorometano, ecc.); e/o
b) contengono una o più sostanze classificate come sostanze con tossicità acuta per l’ambiente acquatico (H400) in concentrazione pari o superiore al 25%, con un valore soglia dello 0,1%; e/o
c) contengono una o più sostanze classificate come sostanze con tossicità cronica per l’ambiente acquatico (H410, H411, H412), la cui somma ha concentrazione pari o superiore al 25%, con un valore soglia di
- 0,1% per sostanze H410 - 1% per sostanze H411 e H412
ed applicando un fattore moltiplicativo di 100 per H410, di 10 per H411; e/o
d) contengono una o più sostanze classificate come sostanze con tossicità cronica per l’ambiente acquatico (H410, H411, H412, H413), la cui somma ha concentrazione pari o superiore al 25%, con un valore soglia di
- 0,1% per sostanze H410 - 1% per sostanze H411, H412 e H413.
L’applicazione del Regolamento 2017/997 può comportare che rifiuti attualmente classificati come pericolosi, anche a valle delle modifiche in vigore dal 1° marzo, non lo siano più e viceversa.
Si possono verificare le seguenti diverse condizioni:
1) Rifiuto ecotossico secondo l’ADR che rimane ecotossico anche secondo il Regolamento 2017/997; 2) Rifiuto ecotossico secondo l’ADR che non è (più) ecotossico secondo il Regolamento 2017/997; 3) Rifiuto non ecotossico secondo l’ADR che rimane non ecotossico anche secondo il Regolamento 2017/997; 4) Rifiuto non ecotossico secondo l’ADR che acquisisce la caratteristica di ecotossico secondo il Regolamento 2017/997.
Inoltre, in funzione dell’applicazione dal 1° marzo 2018 dell’aggiornamento del CLP, si possono verificare anche le seguenti ulteriori situazioni:
5) Rifiuto non ecotossico secondo l’ADR fino al 28 febbraio 2018, diventato eco tossico per effetto delle modifiche al CLP dal 1 marzo 2018 che rimane ecotossico anche secondo il Regolamento 2017/997, 6) Rifiuto non ecotossico secondo l’ADR fino al 28 febbraio 2018, diventato eco tossico per effetto delle modifiche al CLP dal 1 marzo 2018 che non è più ecotossico secondo il Regolamento 2017/997.
3) Cosa fare per prepararsi al 5 luglio 2018? I produttori e detentori di rifiuti dovranno rivalutare le classificazioni oggi attribuite ai propri rifiuti alla luce delle modalità di attribuzione della caratteristica di pericolo HP14 definite con il Regolamento 2017/997.
Dovranno quindi:
- verificare se nei rifiuti vi sono composti pericolosi cui sono attribuite le frasi di pericolo H420, H400, H410, H411, H412 e H413; - ricalcolare, sulla base delle metodiche indicate dal Regolamento UE 997/2017, le concentrazioni dei composti ecotossici nei rifiuti; - riclassificare i rifiuti nei seguenti casi:
1) se il rifiuto era ecotossico secondo ADR e non lo è più secondo il Regolamento 2017/997:
a) in caso di codice CER “a specchio”: dal 5 luglio 2018 si attribuirà il codice non pericoloso (se al rifiuto non sono attribuibili altre caratteristiche di pericolo secondo il Regolamento 1357/2014);
b) in caso di codice CER pericoloso “assoluto”: dal 5 luglio 2018 non si attribuirà più la caratteristica di pericolo HP14 e si individuerà un pertinente codice CER non pericoloso (solo se al rifiuto non sono attribuibili altre caratteristiche di pericolo secondo il Regolamento 1357/2014);
2) se il rifiuto era non ecotossico secondo ADR e lo diventa secondo il Regolamento 2017/997:
a) in caso di codice CER “a specchio” non pericoloso: dal 5 di luglio 2018 si attribuirà il codice CER pericoloso e la caratteristica di pericolo HP14 ;
b) in caso di codice CER “a specchio” pericoloso per altre caratteristiche di pericolo: dal 5 luglio 2018 si attribuirà anche la caratteristica di pericolo HP14;
c) in caso di codice CER pericoloso “assoluto”: dal 5 luglio 2018 si attribuirà la caratteristica di pericolo HP14;
3) se il rifiuto era ecotossico secondo ADR e rimane ecotossico secondo il Regolamento 2017/997: nulla cambia e al rifiuto rimane attribuita la caratteristica di pericolo HP14.
NOTA BENE: per la riclassificazione rimane ferma la possibilità di effettuare le prove (test di ecotossicità) il cui esito comunque prevale su qualunque sia il risultato delle analisi di laboratorio ed a prescindere dalla norma “pro tempo” applicabile (ADR o Regolamento 2017/997).
4) Registri di carico e scarico (art. 190 D.Lgs. n. 152 del 2006) Per effetto delle nuove regole di classificazione, i produttori e detentori di rifiuti si potranno trovare con rifiuti presi in carico prima del 5 luglio 2018, e ancora non scaricati (giacenze), con un certo codice e classificazione, da dover movimentare a partire dal 5 luglio 2018 con diverso codice o anche solo con la nuova caratteristica di pericolo HP14. Allo scopo di dare evidenza della corretta gestione dei rifiuti prodotti o detenuti prima del 5 luglio 2018, si ritiene opportuno suggerire le seguenti modalità di tenuta delle scritture amministrative previste dalla parte IV del D.lgs. n. 152/2006 per i rifiuti presi in carico nel registro di carico e scarico prima del 5 luglio 2018:
- per i rifiuti identificati con codice CER pericoloso “assoluto” che acquisiscono dal 5 luglio 2018 anche la caratteristica HP14, oltre ai codici HP di pericolosità già attribuiti e inseriti nel campo “caratteristiche di pericolo”, è opportuno riportare in annotazione nei movimenti di carico (che costituiscono la giacenza) anche la caratteristica HP14 attribuita secondo il Regolamento 2017/997;
- per i rifiuti identificati con codice CER pericoloso “
a specchio” che acquisiscono dal 5 luglio 2018 anche la caratteristica HP14, oltre ai codici HP di pericolosità già attribuiti e inseriti nel campo “caratteristiche di pericolo”, è opportuno riportare in annotazione nei movimenti di carico (che costituiscono la giacenza) anche la caratteristica HP14 attribuita secondo il Regolamento 2017/997;
- per i rifiuti identificati con codice CER non pericoloso “a specchio” che acquisiscono dal 5 luglio 2018 la caratteristica di pericolo HP14, diventando quindi pericolosi, in annotazione (sempre nelle prese in carico che costituiscono la giacenza al 5 luglio 2018) andrà indicato il codice CER pericoloso corrispondente e la caratteristica di pericolo HP. In questo caso, l’avvio a smaltimento o a recupero del rifiuto dal 5 luglio 2018 dovrà essere effettuato secondo la nuova codifica sia per l’identificazione dei soggetti abilitati al trasporto ed al trattamento sia per l’effettuazione del movimento di scarico;
- per i rifiuti identificati con codice CER pericoloso “a specchio” che, con le nuove modalità di classificazione, diventano non pericolosi, in annotazione (sempre nelle prese in carico che costituiscono la giacenza al 5 luglio 2018) andrà indicato il codice CER non pericoloso corrispondente. In questo caso, l’avvio a smaltimento o a recupero del rifiuto dopo il 5 luglio 2018 dovrà essere effettuato secondo la nuova codifica sia per l’identificazione dei soggetti abilitati al trasporto ed al trattamento sia per l’effettuazione del movimento di scarico.
Rielaborato da Nota Confindustria VE
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