Attribuzione della caratteristica di pericolo HP14 - ecotossico
Nota Confindustria VE
Dal 5 luglio 2018 occorre effettuare l'attribuzione della caratteristica di pericolo HP14 per i rifiuti in accordo con il Regolamento 2017/997.
Regolamento 2017/997
Regolamento UE 2017/997 di modifica l'all.III della Direttiva quadro rifiuti 2008/98/CE per quanto concerne l'assegnazione della caratteristica di pericolo HP14 "Ecotossico". GU L150/1 14.06.2017
Il Regolamento 2017/997 definisce i criteri comunitari per l’attribuzione della caratteristica di pericolo HP14, superando in tal modo le disposizioni, relative a tale caratteristica di pericolo, contenute al Regolamento UE 1357/2014. Il Regolamento, che è in vigore dal 5 luglio 2017 e si applica dal 5 luglio 2018.
Il Regolamento UE 1357/2014 definisce le modalità di attribuzione delle caratteristiche di pericolo ai rifiuti e si applica a partire dal 1° giugno 2015:
- al considerando 7 afferma che: «Per garantire l’adeguata completezza e rappresentatività anche per quanto riguarda le informazioni sui possibili effetti di un allineamento della caratteristica HP 14 «ecotossico» con il regolamento (CE) n. 1272/2008, è necessario uno studio preliminare»; - alla voce HP 14, la nota a piè di pagina chiarisce che: «l’attribuzione della caratteristica di pericolo HP14 è effettuata secondo i criteri stabiliti nell’allegato VI della direttiva 67/548/CEE del Consiglio».
In Italia, il D.L. n. 78 del 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125/2015, all'art. 7, comma 9-ter ha stabilito che la caratteristica di pericolo di ecotossicità (HP14) si attribuisce al rifiuto secondo le modalità dell’accordo ADR per la classe 9 – M6 e M7. L’accordo ADR, che regola il trasporto internazionale di merci pericolose su strada, si basa sulle modalità di classificazione delle sostanze e delle miscele definite dal Regolamento (UE) 1272/2008 – cosiddetto “Regolamento CLP” (classification, labeling and packaging) – che viene periodicamente aggiornato sulla base della continua valutazione e rivisitazione delle sostanze e delle miscele in ambito UE. Le modifiche delle modalità di classificazione delle sostanze e delle miscele possono quindi incidere anche sulle modalità di trasporto delle merci contenenti tali sostanze, secondo l’accordo ADR. Una delle modifiche del Regolamento CLP, introdotta con il Regolamento 2016/1179, ha interessato la modalità di classificazione di alcuni composti (Tabella 3.1 dell’allegato VI, parte 3 del Regolamento CLP), introducendo per la tossicità acuta per l’ambiente acquatico il fattore moltiplicativo M=100. Ciò ha comportato che a partire dal 1° marzo 2018, data dalla quale si applica la modifica al Regolamento CLP, anche i rifiuti contenenti i composti di cui al sopra citato Regolamento 2016/1179, applicando le modalità dell’accordo ADR, possono diventare pericolosi per ecotossicità (1).
2) Cosa succede dal 5 luglio 2018 Il Regolamento 2017/997 definisce i criteri comunitari per l’attribuzione della caratteristica di pericolo HP14, superando in tal modo le disposizioni, relative a tale caratteristica di pericolo, contenute al Regolamento UE 1357/2014. Il Regolamento, che è in vigore dal 5 luglio 2017 e si applica dal 5 luglio 2018, prevede l’applicazione di regole diverse rispetto a quelle previste dall’accordo ADR.
In base al nuovo Regolamento, la caratteristica di pericolo HP14 si applica ai rifiuti che:
a) contengono in concentrazione pari o superiore a 0,1% sostanze che riducono lo strato di ozono (H420) (halon, tetracloruro di carbonio, clorofluorocarburi, idroclofluorocarburi, tricloroetano, metilcloroformio, bromuro di metile, bromoclorometano, ecc.); e/o
b) contengono una o più sostanze classificate come sostanze con tossicità acuta per l’ambiente acquatico (H400) in concentrazione pari o superiore al 25%, con un valore soglia dello 0,1%; e/o
c) contengono una o più sostanze classificate come sostanze con tossicità cronica per l’ambiente acquatico (H410, H411, H412), la cui somma ha concentrazione pari o superiore al 25%, con un valore soglia di
- 0,1% per sostanze H410 - 1% per sostanze H411 e H412
ed applicando un fattore moltiplicativo di 100 per H410, di 10 per H411; e/o
d) contengono una o più sostanze classificate come sostanze con tossicità cronica per l’ambiente acquatico (H410, H411, H412, H413), la cui somma ha concentrazione pari o superiore al 25%, con un valore soglia di
- 0,1% per sostanze H410 - 1% per sostanze H411, H412 e H413.
L’applicazione del Regolamento 2017/997 può comportare che rifiuti attualmente classificati come pericolosi, anche a valle delle modifiche in vigore dal 1° marzo, non lo siano più e viceversa.
Si possono verificare le seguenti diverse condizioni:
1) Rifiuto ecotossico secondo l’ADR che rimane ecotossico anche secondo il Regolamento 2017/997; 2) Rifiuto ecotossico secondo l’ADR che non è (più) ecotossico secondo il Regolamento 2017/997; 3) Rifiuto non ecotossico secondo l’ADR che rimane non ecotossico anche secondo il Regolamento 2017/997; 4) Rifiuto non ecotossico secondo l’ADR che acquisisce la caratteristica di ecotossico secondo il Regolamento 2017/997.
Inoltre, in funzione dell’applicazione dal 1° marzo 2018 dell’aggiornamento del CLP, si possono verificare anche le seguenti ulteriori situazioni:
5) Rifiuto non ecotossico secondo l’ADR fino al 28 febbraio 2018, diventato eco tossico per effetto delle modifiche al CLP dal 1 marzo 2018 che rimane ecotossico anche secondo il Regolamento 2017/997, 6) Rifiuto non ecotossico secondo l’ADR fino al 28 febbraio 2018, diventato eco tossico per effetto delle modifiche al CLP dal 1 marzo 2018 che non è più ecotossico secondo il Regolamento 2017/997.
3) Cosa fare per prepararsi al 5 luglio 2018? I produttori e detentori di rifiuti dovranno rivalutare le classificazioni oggi attribuite ai propri rifiuti alla luce delle modalità di attribuzione della caratteristica di pericolo HP14 definite con il Regolamento 2017/997.
Dovranno quindi:
- verificare se nei rifiuti vi sono composti pericolosi cui sono attribuite le frasi di pericolo H420, H400, H410, H411, H412 e H413; - ricalcolare, sulla base delle metodiche indicate dal Regolamento UE 997/2017, le concentrazioni dei composti ecotossici nei rifiuti; - riclassificare i rifiuti nei seguenti casi:
1) se il rifiuto era ecotossico secondo ADR e non lo è più secondo il Regolamento 2017/997:
a) in caso di codice CER “a specchio”: dal 5 luglio 2018 si attribuirà il codice non pericoloso (se al rifiuto non sono attribuibili altre caratteristiche di pericolo secondo il Regolamento 1357/2014);
b) in caso di codice CER pericoloso “assoluto”: dal 5 luglio 2018 non si attribuirà più la caratteristica di pericolo HP14 e si individuerà un pertinente codice CER non pericoloso (solo se al rifiuto non sono attribuibili altre caratteristiche di pericolo secondo il Regolamento 1357/2014);
2) se il rifiuto era non ecotossico secondo ADR e lo diventa secondo il Regolamento 2017/997:
a) in caso di codice CER “a specchio” non pericoloso: dal 5 di luglio 2018 si attribuirà il codice CER pericoloso e la caratteristica di pericolo HP14 ;
b) in caso di codice CER “a specchio” pericoloso per altre caratteristiche di pericolo: dal 5 luglio 2018 si attribuirà anche la caratteristica di pericolo HP14;
c) in caso di codice CER pericoloso “assoluto”: dal 5 luglio 2018 si attribuirà la caratteristica di pericolo HP14;
3) se il rifiuto era ecotossico secondo ADR e rimane ecotossico secondo il Regolamento 2017/997: nulla cambia e al rifiuto rimane attribuita la caratteristica di pericolo HP14.
NOTA BENE: per la riclassificazione rimane ferma la possibilità di effettuare le prove (test di ecotossicità) il cui esito comunque prevale su qualunque sia il risultato delle analisi di laboratorio ed a prescindere dalla norma “pro tempo” applicabile (ADR o Regolamento 2017/997).
4) Registri di carico e scarico (art. 190 D.Lgs. n. 152 del 2006) Per effetto delle nuove regole di classificazione, i produttori e detentori di rifiuti si potranno trovare con rifiuti presi in carico prima del 5 luglio 2018, e ancora non scaricati (giacenze), con un certo codice e classificazione, da dover movimentare a partire dal 5 luglio 2018 con diverso codice o anche solo con la nuova caratteristica di pericolo HP14. Allo scopo di dare evidenza della corretta gestione dei rifiuti prodotti o detenuti prima del 5 luglio 2018, si ritiene opportuno suggerire le seguenti modalità di tenuta delle scritture amministrative previste dalla parte IV del D.lgs. n. 152/2006 per i rifiuti presi in carico nel registro di carico e scarico prima del 5 luglio 2018:
- per i rifiuti identificati con codice CER pericoloso “assoluto” che acquisiscono dal 5 luglio 2018 anche la caratteristica HP14, oltre ai codici HP di pericolosità già attribuiti e inseriti nel campo “caratteristiche di pericolo”, è opportuno riportare in annotazione nei movimenti di carico (che costituiscono la giacenza) anche la caratteristica HP14 attribuita secondo il Regolamento 2017/997;
- per i rifiuti identificati con codice CER pericoloso “
a specchio” che acquisiscono dal 5 luglio 2018 anche la caratteristica HP14, oltre ai codici HP di pericolosità già attribuiti e inseriti nel campo “caratteristiche di pericolo”, è opportuno riportare in annotazione nei movimenti di carico (che costituiscono la giacenza) anche la caratteristica HP14 attribuita secondo il Regolamento 2017/997;
- per i rifiuti identificati con codice CER non pericoloso “a specchio” che acquisiscono dal 5 luglio 2018 la caratteristica di pericolo HP14, diventando quindi pericolosi, in annotazione (sempre nelle prese in carico che costituiscono la giacenza al 5 luglio 2018) andrà indicato il codice CER pericoloso corrispondente e la caratteristica di pericolo HP. In questo caso, l’avvio a smaltimento o a recupero del rifiuto dal 5 luglio 2018 dovrà essere effettuato secondo la nuova codifica sia per l’identificazione dei soggetti abilitati al trasporto ed al trattamento sia per l’effettuazione del movimento di scarico;
- per i rifiuti identificati con codice CER pericoloso “a specchio” che, con le nuove modalità di classificazione, diventano non pericolosi, in annotazione (sempre nelle prese in carico che costituiscono la giacenza al 5 luglio 2018) andrà indicato il codice CER non pericoloso corrispondente. In questo caso, l’avvio a smaltimento o a recupero del rifiuto dopo il 5 luglio 2018 dovrà essere effettuato secondo la nuova codifica sia per l’identificazione dei soggetti abilitati al trasporto ed al trattamento sia per l’effettuazione del movimento di scarico.
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